Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Comune di Milano ha proposto anche ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dei regolamenti regionali indicati in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso incidentale.
Uil ricorrente ha insistito con memorie difensiva e di replica.
All’udienza del 13 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) In data 16 febbraio 2004 F.G. presentava un’istanza di regolarizzazione dell’occupazione senza titolo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Milano, via Fleming n. 6, chiedendo l’applicazione in suo favore del disposto dell’art. 24, comma 3, del regolamento recante i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato dalla Giunta regionale della Lombardia in data 28 marzo 2003.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda, richiamando il vigente regolamento regionale 2004 n. 1 e precisando che la "normativa vigente in materia di ERP impedisce qualsiasi regolarizzazione delle posizioni giuridiche di occupanti senza titolo".
Avverso tale determinazione F.G. propone il ricorso principale di cui si tratta.
L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, oltre ad eccepire l’infondatezza del ricorso principale, ha proposto ricorso incidentale, chiedendo, anche nei confronti della Regione Lombardia, l’annullamento delle delibere della Giunta regionale n. 7/12575 del 28.03.2003 e n. 7/12798 del 28.04.2003 di approvazione dei regolamenti regionali n. 4 e n. 8.
2) In via preliminare, va osservato che l’art. 30, comma 10 bis, del regolamento regionale 2003 n. 4, come modificato dal regolamento regionale 2003 n. 8, ma non più riprodotto nel nuovo regolamento regionale 2004 n. 1, aveva introdotto un meccanismo di sanatoria della posizione soggettiva di coloro che avessero occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
In particolare, l’art. 30, comma 10 bis, del reg. reg. 2 aprile 2003, n. 4 – come modificato dal reg. reg. 2003, n. 8 – prevedeva che "In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24, il Comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l’assegnazione, ha facoltà di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell’alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purché non sovradimensionato come previsto al precedente art. 13, comma 6, lett. a), ovvero l’assegnazione di altro alloggio. L’occupante è comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennità o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione".
Nondimeno, con sentenza 2008 n. 1767, il Tribunale ha "disposto l’annullamento della D.G.R. n. VII/12575 del 28 marzo 2003 e della D.G.R. n. VII/12798 del 28 aprile, di approvazione dei regolamenti regionali nn. 4 e 8 del 2003", stabilendo che "in particolare, va annullato l’art. 30, comma 10bis, del regolamento approvato con la citata D.G.R. n. VII/12798".
Ne deriva, da un lato, che i regolamenti da ultimo indicati sono venuti meno con efficacia ex tunc, dall’altro, che la caducazione disposta con la sentenza 2008 n. 1767 produce effetti anche nei confronti del ricorrente.
Difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento giurisdizionale di un atto indivisibile, in quanto provvedimento a contenuto generale o regolamentare – come nel caso di specie – produce effetti non solo ex tunc, ma anche erga omnes (cfr. in argomento: T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 giugno 2007, n. 5392; C.d.S, sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 6410) e, pertanto, anche nei confronti del ricorrente (cfr., in un caso analogo, Tar Lombardia Milano, sez. III, 10 luglio 2009, n. 4350).
La situazione ora descritta evidenzia, in primo luogo, la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso incidentale, atteso che la disciplina regolamentare così impugnata risulta già annullata retroattivamente e con effetti erga omnes, mediante una sentenza passata in cosa giudicata.
Va, pertanto, dato atto che la pretesa del ricorrente incidentale ha già trovato integrale soddisfazione, con conseguente pronuncia ex art. 34, quinto comma, c.p.a. sul ricorso incidentale.
3) Con l’unico motivo proposto il ricorrente articola più censure con le quali contesta la violazione dell’art. 30, comma 10 bis, del regolamento regionale approvato con DGR n. 12798 del 28.04.2003 (regolamento regionale. 2003 n.4), nonché la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 10 bis della legge 1990 n. 241.
Le censure non meritano condivisione.
Invero, è priva di fondamento la doglianza diretta a contestare la violazione del citato art. 30, comma 10 bis, in quanto presuppone l’applicazione di una norma caducata retroattivamente con effetti erga omnes e, pertanto, inidonea a fondare la pretesa di regolarizzazione vantata dal ricorrente.
A fronte di tale situazione è del tutto irrilevante che la che la norma invocata fosse vigente al tempo di presentazione della domanda, in quanto il suo annullamento giurisdizionale fa si che essa sia venuta meno con efficacia retroattiva.
Parimenti, non merita condivisione la censura di carenza motivazionale, in quanto il provvedimento impugnato dà atto, in modo sintetico, ma inequivocabile, delle ragioni di infondatezza della domanda di sanatoria presentata dal ricorrente, esplicitando che la normativa vigente in materia di ERP impedisce qualsiasi regolarizzazione delle posizioni giuridiche di occupanti senza titolo.
Né la carenza motivazionale è rinvenibile in relazione all’asserita omessa valutazione da parte dell’amministrazione dei presupposti per l’effettuazione dell’assegnazione dell’alloggio in deroga alla graduatoria, ai sensi del reg. reg. 2004 n. 1, atteso che dalla documentazione versata in atti non risulta che il ricorrente abbia presentato un’istanza volta ad ottenere questo tipo di beneficio, fermo restando che la presentazione di una domanda in tal senso non è in astratto preclusa, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’ERP di cui all’articolo 8 del regolamento..
In via di ulteriore precisazione vale osservare che proprio l’art. 14 del reg. 2004 n. 1, nel disciplinare le assegnazioni in deroga, prevede al comma 2 che "sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale"; ma di tali adempimenti non vi è traccia nel caso di specie.
Neppure è condivisibile l’argomentazione sviluppata dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata in data 25.07.2011, con la quale si sostiene che il regolamento regionale 2004 n. 1 richiamerebbe proprio la disciplina previgente in tema di sanatoria, che pertanto dovrebbe ritenersi ancora in vigore – nonostante il ricordato annullamento giurisdizionale – per effetto del rinvio contenuto nella vigente normativa regolamentare.
Invero, l’art. 31, comma 5, del regolamento n. 1/2004 si limita a prevedere il mantenimento di "rapporti, contratti e accordi perfezionati giuste le previsioni di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive variazioni e integrazioni" e, pertanto, fa riferimento alla disciplina di rapporti già costituiti con l’amministrazione in base alla pregressa disciplina, senza alcun riferimento all’applicabilità delle previgenti regole di sanatoria alle situazioni di attuale e perdurante occupazione sine titulo.
Insomma, la norma consente la permanenza dei rapporti costituiti in base alle regole non più vigenti, ma non ne legittima l’applicazione alle situazioni di attuale occupazione abusiva.
Del resto, il comma 6 dell’art. 31 dispone che "I comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, sino al 30 giugno 2004, procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell’anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dal 1° luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine del 1° luglio 2004 è prorogato al 1° gennaio 2006".
La norma riguarda espressamente le assegnazioni in deroga – previste anche dall’art. 14 del regolamento 2004 n. 1 a favore di coloro che abbiano i requisiti di cui all’art. 8 e, pertanto, con esclusione di quanti abbiano occupato senza titolo alloggi ERP negli ultimi 5 anni – e si limita a consentire alle amministrazioni locali di procedervi secondo la precedente disciplina, senza alcun riferimento alla possibilità di regolarizzare le occupazioni senza titolo, sicché anche questa disposizione non contiene alcun riferimento alle previgenti regole di sanatoria e non ne giustifica l’attuale applicazione.
Ne deriva che il richiamo all’art. 31 non vale a supportare la tesi secondo la quale il regolamento 2004 n. 1 avrebbe ripristinato la vigenza dell’istituto della regolarizzazione.
Anche la censura volta a contestare l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non merita condivisione.
Invero, una volta caducata ex tunc in sede giurisdizionale la disciplina regionale che consentiva la regolarizzazione delle occupazioni sine titulo l’amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale in ordine alle richieste di sanatoria, dovendo respingerle, in modo del tutto vincolato, per carenza del presupposto normativo.
In tale contesto di potere del tutto vincolato, l’omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto assume la connotazione di un vizio meramente formale, che consente l’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, della legge 1990 n. 241, ove si esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non poteva essere diverso da quello in concreto adottato.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza della censura in esame.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Nondimeno, la condizione di disagio abitativo sottesa alla vicenda in esame consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale indicato in epigrafe;
2) respinge il ricorso principale indicato in epigrafe;
3) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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