Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza n. 51/11, prot. 2011/4753 del 6.4.2011, del 23.2.2011, notificata in data 11.4.2011, il responsabile area C del Comune di Gallicano nel Lazio ingiungeva alla ricorrente la demolizione di alcune opere abusive.
Il ricorso principale è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1). Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2011 e successive modifiche; LR Lazio 1572008 art. 19; irretroattività della legge, illegittimità della applicazione della sanzione della demolizione;
2). Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 42/04, PRG e PTPR del Comune di Gallicano nel Lazio, aspetti di tutela paesaggistica, archeologica e paesistica, corrispondenza della recinzione a tutte le norme in materia paesistica vigenti all’epoca della realizzazione, divieto di applicazione retroattiva dei vincoli oggi esistenti;
3). Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 42/2004 sotto altro punto di vista, sulla tipologia di intervento, applicazione art. 146, 9, D.Lgs. 42/2004, autorizzazione semplificata;
4). Con riferimento all’ordinanza di demolizione violazione art. 7 L. 47/1985, art. 31 DPR 380/2001, eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, omessa ponderazione della situazione contemplata, sviamento, difetto di motivazione e istruttoria;
5). Errata applicazione DPR 380/2001 sotto altro aspetto, ininfluenza dei vincoli sismici per l’opera in questione;
6). Violazione e/o erronea applicazione e interpretazione dell’art. 841 cc. Illegittimità dell’ordinanza impugnata, carenza di motivazione;
7). Incompetenza, violazione art. 51 L. 142/1990.
In data 30.6.2011 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha impugnato l’ordinanza n. 57/11 del 12.4.2011 con la quale il responsabile area C del Comune di Gallicano nel Lazio le ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 37 del DPR 380/2001 e 19 Lr. 15/2007.
Il Comune ha depositato relazione e documenti in data 30.8.2011.
In proposito, ha precisato che: "sul terreno su cui è stato realizzato il muro sopra descritto insiste un fabbricato che è stato oggetto di una domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 che purtroppo non risulta ancora oggi definita. Inoltre dall’esame degli atti depositati all’interno del fascicolo inerente la sanatoria da ultima citata non risulta riportato alcun riferimento al muro.
Conseguentemente non vi sono elementi certi documentali per poter individuare il momento temporale in cui il muro è stato effettivamente realizzato. Del resto la ricorrente, chiamata ad esprimere le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 si è limitata a dichiarare che l’opera è stata realizzata tra il 1970 e il 1973 riservandosi di produrre documentazione fotografica.
Ciò che risulta con certezza è che il muro sia stato accertato nel corso del sopralluogo del settembre 2010".
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve essere richiamata la normativa in materia.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e. 1), del d.P.R. n. 380/2001, sono interventi di nuova costruzione "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente"; in base al successivo art. 10, detti interventi sono soggetti a permesso di costruire.
Sempre quest’ultima disposizione prescrive, quale titolo edilizio legittimante, il permesso di costruire per gli interventi integranti la cd. ristrutturazione edilizia pesante, vale a dire quelli "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici", intendendosi più in generale per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), quelli tesi "a trasformare", rendendoli in tutto o in parte diversi, "gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere".
La realizzazione di opere per le quali sia prescritto il permesso di costruire è sanzionata con l’ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del citato decreto.
Infine, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 3, lett. a), del menzionato d.P.R. n. 380/2001, "in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività" gli interventi di ristrutturazione edilizia cd. pesante.
Tanto precisato, ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.
In particolare, si osserva che:
a). nella specie si tratta di realizzazione di un muro di contenimento in blocchetti di tufo e malta di calce di altezza ml 1,50 con soprastante ringhiera in ferro; inoltre a ml 5,50 circa dal ciglio stradale è stato posizionato un cancello carrabile in ferro;
b). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, si tratta di "un muro di contenimento" e non di una semplice recinzione; dunque, la PA ha correttamente agito e motivato gli atti impugnati;
c). si condivide quanto chiarito dal Comune in relazione al fatto che "mancando dei riferimenti certi in merito al periodo di edificazione, il responsabile dell’area non ha potuto che applicare il sistema sanzionatorio vigente per la specifica fattispecie abusiva riscontrata e cioè una nuova edificazione eseguita in assenza del necessario titolo abilitativo (DIA) su un terreno gravato da vincolo paesaggistico, archeologico e sismico";
d). nelle premesse del primo provvedimento impugnato sono, puntualmente, indicati una serie di vincoli esistenti (cfr., destinazione E3 – forestale – con vincolo sismico, vincolo rispetto assoluto archeologico di PRG, vincolo paesistico di PRG, vincolo archeologico imposto con decreto Ministeriale, vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004, art. 142, m), e c), vincolo archeologico e paesaggistico imposto con l’adozione del PTPR).
Con i successivi motivi aggiunti la ricorrente lamenta che, in sede di applicazione della sanzione pecuniaria, l’Ente ha omesso di indicare un minimo conteggio giustificativo dell’importo richiesto.
Come noto, l’accertamento di conformità previsto dall’art. 37 comma 4 (per le opere eseguite in assenza di D.I.A.) del D.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare – a regime – le opere solo "formalmente" abusive, in quanto eseguite senza titolo edilizio (D.I.A.), ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità).
Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite – come nel caso di specie – non solo senza titolo, ma anche in difformità dalle norme urbanistiche: in tal caso, infatti, scatta il diverso regime sanzionatorio di cui all’art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi), che, ampliando l’ambito di applicazione del precedente articolo 4, comma 2 della legge n. 47/1985, concerne, per sua stessa previsione, non soltanto le ipotesi di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ma anche tutte le altre ipotesi di violazione della normativa urbanistica sostanziale (cfr., T.A.R. Campania, IV, 4.2.2010, n. 566; id., 21.3.2008, n. 1460).
In conclusione, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:
Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto, e i successivi motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune per complessivi Euro 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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