LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 22,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al
medesimo articolo 22, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;
b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli
stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attivita’
lavorativa e collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e il cui rapporto di lavoro cessi
entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita’ ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero siano cessati dall’attivita’
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilita’ ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, i cui nominativi siano stati comunicati
entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».
2. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo
sono ridotti di 198 milioni di euro per l’anno 2016, 380 milioni di
euro per l’anno 2017, 495 milioni di euro per l’anno 2018, 240
milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e’ operata una corrispondente diminuzione nel
contingente numerico indicato nella prima voce della tabella di cui
all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 17 del 21 gennaio 2013.
4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell’accesso al
pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo 11, comma
2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di
151 milioni di euro per l’anno 2014, di 164 milioni di euro per
l’anno 2015, di 124 milioni di euro per l’anno 2016, di 85 milioni di
euro per l’anno 2017, di 47 milioni di euro per l’anno 2018 e di 12
milioni di euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro
per l’anno 2014, di 83 milioni di euro per l’anno 2015, di 63 milioni
di euro per l’anno 2016, di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24
milioni di euro per l’anno 2018 e di 6 milioni di euro per l’anno
2019». Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi
indicati al quarto periodo sono ridotti di 74 milioni di euro per
l’anno 2014, 81 milioni di euro per l’anno 2015, 61 milioni di euro
per l’anno 2016, 42 milioni di euro per l’anno 2017, 23 milioni di
euro per l’anno 2018 e 6 milioni di euro per l’anno 2019.

Art. 2

Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14,
del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall’articolo 1 della presente legge, dall’articolo
1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo
1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai
relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio
2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati in
mobilita’ ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano,
entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui
all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ riguardare anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione
stessa. Tale versamento puo’ comunque essere effettuato solo con
riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ di mobilita’ indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che siano gia’
stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente
all’entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo
di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ come specificato nel
medesimo comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui
al presente articolo, non puo’ avere decorrenza anteriore alla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei
lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna
categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure
previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare
nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i
dati raccolti a seguito dell’attivita’ di monitoraggio, avendo cura
di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei
commi 1 e 6, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal
presente articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di
ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine
all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare
riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse
finanziarie utilizzate.
6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro
per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di
euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303
milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019,
128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno
2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente,
all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente
periodo.

Art. 3

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo’ essere effettuato
solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione
dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato era
collocato alla data del 4 dicembre 2011.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano gia’ stati
autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata
in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per
i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell’indennita’ relativa alla mobilita’ in cui l’assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2 della
presente legge, all’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le
parole: «a 1.385 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.258 milioni di
euro per l’anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l’anno 2016, a
2.488 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per
l’anno 2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni di
euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.354
milioni di euro per l’anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l’anno
2015, a 2.877 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.421 milioni di
euro per l’anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l’anno 2018, a 656
milioni di euro per l’anno 2019, a 172 milioni di euro per l’anno
2020, a 49 milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro per
l’anno 2022».
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, e’ incrementata di 31 milioni di euro per l’anno 2014,
67 milioni di euro per l’anno 2017, 215 milioni di euro per l’anno
2018 e 43 milioni di euro per l’anno 2019.
3. All’onere derivante dall’articolo 2 e dal comma 2 del presente
articolo, pari a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di
euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 422
milioni di euro per l’anno 2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018,
246 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno
2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per
l’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81 milioni di
euro per l’anno 2015, 259 milioni di euro per l’anno 2016, 422
milioni di euro per l’anno 2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018,
246 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno
2020, a valere sulle economie derivanti dall’articolo 1;
b) quanto a 137 milioni di euro per l’anno 2015, 119 milioni di
euro per l’anno 2016, 93 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni
di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 10 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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