Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per favorire
l’attivita’ lavorativa dei detenuti», come modificata dall’articolo
3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall’articolo 7,
comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto, in particolare, l’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n.
193, e successive modificazioni, che dispone la concessione di
crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione,
o che svolgono effettivamente attivita’ formative nei loro confronti;
Visto, in particolare, l’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n.
193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro del finanze, sono
determinate le modalita’ e l’entita’ delle agevolazioni e degli
sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o
internati o che svolgono attivita’ formativa nei confronti degli
stessi;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle
cooperative sociali», ed, in particolare, l’articolo 4, comma 3-bis,
il quale prevede che ogni due anni, con decreto del Ministro della
giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e’ individuata la misura
percentuale della riduzione delle aliquote complessive della
contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle
retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta’», ed, in particolare, gli
articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, recante «Regolamento recante norme sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta’»
ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
Visto l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni»;
Visto l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Considerato il ruolo primario del lavoro nell’attuazione del
trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d’imposta agevolativi e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi, prevede che
l’Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti
al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche’ ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Attesa l’opportunita’ di individuare misure idonee a promuovere
l’occupazione dei detenuti e di favorire l’organizzazione dei
lavoratori all’interno degli istituti penitenziari;
Visto l’articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in
euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per la concessione dei
previsti sgravi e agevolazioni;
Visto l’articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, che, a decorrere dall’anno 2014, incrementa l’autorizzazione alla
spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n.
193, di euro 5,5 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
febbraio 2013, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 270,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che,
nell’ambito delle risorse per l’anno 2013, di cui all’elenco 3
allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata al
Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l’attivita’
lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno
2000, n. 193»;
Visto l’articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che estende all’intero anno 2013 l’ammontare massimo dei crediti di
imposta mensili concessi a norma dell’articolo 3 della legge 22
giugno 2000, n. 193;
Visto l’articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,
che proroga per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto, il termine per l’adozione, per
l’anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall’articolo 4 della
legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall’articolo 4, comma 3-bis, della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
Ritenuta l’opportunita’ di adottare un unitario decreto
ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti
dall’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall’articolo
4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante
l’omogeneita’ della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese
che assumono lavoratori in esecuzione di pena o di misura di
sicurezza detentive;
Ritenuta, altresi’, l’opportunita’ di differenziare la misura delle
agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione,
pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l’anno 2013 e ad euro
10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 5
dicembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota 3 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Credito di imposta per assunzioni
di detenuti o di internati
1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro
all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, e’ concesso un credito di imposta
per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso
sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale
alle giornate di lavoro prestate, per l’ anno 2013 e nella misura di
euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione
di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati
precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in
compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta
giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi e’ concesso un credito di imposta per ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella
misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di
lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014
e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il
credito di imposta e’ concesso nella misura di euro 300.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni,
anche ai rapporti di lavoro gia’ instaurati alla data del 1° gennaio
2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni
successivamente al 1° gennaio 2013.
Art. 2
Credito di imposta per attivita’ di formazione
1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta per i medesimi
importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese
che:
a) svolgono attivita’ di formazione nei confronti di detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo
21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati
ammessi alla semiliberta’, a condizione che detta attivita’ comporti,
al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei
detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al
triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del
beneficio;
b) svolgono attivita’ di formazione mirata a fornire
professionalita’ ai detenuti o agli internati da impiegare in
attivita’ lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione
penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle
imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per
oggetto attivita’ formativa.
Art. 3
Condizioni per accedere al credito di imposta
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 spettano a condizione che
i soggetti beneficiari:
a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
ovvero alla semiliberta’, con contratto di lavoro subordinato per un
periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le
imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione
dell’Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
Art. 4
Cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto
1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1 spetta anche per i
diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l’assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta’ o ammesso
al lavoro all’esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non
hanno beneficiato della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di
imposta di cui all’articolo 1 spetta per un periodo di ventiquattro
mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore
assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre
il soggetto era ristretto.
Art. 5
Utilizzazione del credito di imposta
1. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di
deducibilita’ degli interessi passivi e delle spese generali, ai
sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Il credito di imposta e’ indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale e’
concesso.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con
altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in
misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore
assunto o per la sua formazione.
5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di
euro 250.000 previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per i crediti d’imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi.
6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non
ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione
ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
7. A decorrere dall’anno 2015 l’utilizzo in compensazione del
credito d’imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente
presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalita’ e termini
definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non
sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalita’
differenti.
Art. 6
Procedimento di accesso al credito di imposta
1. A decorrere dall’anno 2015 i soggetti che intendono fruire del
credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una
istanza, relativa sia alle assunzioni gia’ effettuate che a quelle
che si prevede di effettuare, presso l’istituto penitenziario con il
quale hanno stipulato la convenzione di cui all’articolo 3, comma 2,
che indichi i detenuti o internati lavoranti all’interno
dell’istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno
ai sensi dell’articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i
semiliberi, quantificando l’ammontare del credito d’imposta che
intendono fruire per l’anno successivo. L’Istituto penitenziario
provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei
Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle
stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l’importo
massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun
soggetto beneficiario per l’anno successivo dandone tempestiva
comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito
internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi
complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate,
l’accoglimento delle istanze e’ effettuato rideterminando gli importi
fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita’ di cui all’articolo
5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al
precedente comma 2, nei limiti dell’importo del credito d’imposta
complessivamente concesso e dell’importo maturato mensilmente sulla
base dell’effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che
rientra tra le categorie agevolabili. L’utilizzo in compensazione del
credito d’imposta per un importo superiore a quello concesso
determinera’ lo scarto delle relative operazioni di versamento.
4. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai fini di
cui al comma 3, trasmette con modalita’ telematica all’Agenzia delle
entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta e
degli importi a ciascuno spettanti, nonche’ le eventuali revoche
anche parziali. L’Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni
relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della
giustizia, con le medesime modalita’, i dati relativi ai crediti
utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le modalita’ e i termini di trasmissione dei dati di cui al
comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d’intesa tra gli
uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o
dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito
d’imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge,
fatte salve le eventuali responsabilita’ di ordine civile, penale ed
amministrativo.
7. Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui
all’articolo 5, comma 7, per l’utilizzo dei crediti di imposta gia’
maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad
applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e le relative direttive del
Ministero della giustizia che prevedono le modalita’ di attribuzione
del beneficio. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
l’Agenzia delle entrate concorderanno le modalita’ con le quali
monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non
utilizzati entro lo stesso anno.
Art. 7
Risorse disponibili
1. Per l’anno 2013 il credito d’imposta di cui agli articoli 1 e 2
e’ concesso fino a concorrenza dell’importo complessivo di euro
12.602.828,00.
2. Le risorse destinate all’agevolazione fiscale in argomento sono
trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita’ speciale
n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per consentire la
regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all’adozione di un
nuovo decreto ministeriale il credito d’imposta, di cui agli articoli
1 e 2, e’ concesso fino a concorrenza dell’importo complessivo di
euro 6.102.828,00. L’importo delle risorse di cui al comma 1,
eventualmente non utilizzate nell’anno 2013, dovra’ essere comunque
versato sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate –
fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita’ speciale delle
somme utilizzate negli anni precedenti dall’Agenzia delle entrate ai
fini della lordizzazione dei predetti crediti d’imposta, in eccedenza
rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla
contabilita’ speciale medesima.
Art. 8
Criteri per la concessione degli sgravi contributivi
1. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti
beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o
internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e
ai condannati ed internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte
nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e
fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi
dell’articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per
quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori.
2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per
i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato
della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l’assunzione sia
avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semiliberta’ o al
lavoro all’esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno
beneficiato della semiliberta’ o del lavoro esterno ai sensi
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi
contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di
ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto, a condizione che l’assunzione sia avvenuta
mentre il lavoratore era ristretto.
3. Per l’anno 2013 l’agevolazione contributiva di cui al comma 1 e’
concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo
decreto ministeriale l’agevolazione contributiva e’ concessa fino
alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5. Il rimborso all’Istituto nazionale della previdenza sociale
degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e’ effettuato
sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive
di cui al presente articolo sono riconosciute dall’INPS in base
all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei
datori di lavoro a cui l’Istituto attribuisce un numero di protocollo
informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L’INPS
provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente
articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell’economia e
delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana e avra’ effetto dal giorno successivo alla sua
pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne – prev. n. 2704
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.