Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 9.3.96 G.D., P.N. e S.D., proprietari di altrettanti immobili realizzati da una cooperativa nel Comune di Dipignano e costruiti in appalto dall’impresa individuale di Sb.Lu., su progetto dell’ing. V.F.A. e sotto la direzione dei lavori dell’ing. L.C., citarono l’appaltatore ed i due professionisti al giudizio del Tribunale di Cosenza al fine di sentirli dichiarare responsabili dei gravi difetti, per dissesti statici manifestatisi nei fabbricati e già accertati in un precedente procedimento cautelare, e condannarli al risarcimento dei conseguenti danni. Si costituirono il V. ed il L., ciascuno contestando la domanda. All’esito dell’istruttoria documentale e della consulenza tecnica di ufficio, nella contumacia dello Sb., con sentenza n. 914 del 1999 l’adito Tribunale accolse la domanda, condannando i convenuti al risarcimento dei danni, in misura di L. 145.000.000, oltre alle spese. I due ingegneri proposero distinti appelli, cui resistettero il G. ed il P., riuniti i quali, con sentenza del 29.12.09-19.2.10, nella contumacia dello S., la Corte di Catanzaro respinse il gravame del V. ed accolse quello del L..
I giudici di appello, mentre ritenevano quest’ultimo esente da responsabilità per essere i dissesti attribuibili esclusivamente a vizi originari del progetto, non manifestatisi nel corso dei lavori diretti da tale appellante, confermavano invece, sulla scorta delle espletate consulenze tecniche, la sussistenza della negligenza professionale del progettista, ritenendo che i gravi inconvenienti in seguito manifestatisi negli immobili, conseguenti a cedimenti del suolo e non ad altre cause, fossero essenzialmente da ascrivere a carenze progettuali, segnatamente per inadeguatezza delle fondazioni e per non aver tenuto conto della particolare natura e consistenza del terreno, caratterizzato da particolare deformabilità. A tal riguardo veniva osservato che al progetto, risultava allegata, anzichè la prescritta relazione geologica, da ritenersi necessaria ai sensi del DM. 21 gennaio 1981 in considerazione della non modesta entità dell’intervento (prevedente dieci villette a schiera su tre piani e sottotetto, in cemento armato), una semplice relazione geotecnica, non contenente, tuttavia, alcuna indicazione delle concrete indagini eseguite e dei dati raccolti circa la natura del terreno e, peraltro, indicante un "profilo stratigrafico" smentito, così come quello indicato nella seconda relazione allegata al progetto di variante, dai dati successivamente acquisiti, nel corso delle indagini diagnostiche in sito eseguite nel 1996.
La Corte riteneva, poi, irrilevante la circostanza che il V. non avesse partecipato al giudizio cautelare, attesa l’autonomia di quello di merito, disattendeva l’eccezione di carenza di legittimazione del suddetto, essendo risultata dal medesimo firmata, quale progettista, tutta la documentazione riguardante sia il progetto originario, sia quello in variante, e riteneva la responsabilità del professionista, venuto meno all’obbligo di diligenza prescritto dall’art. 1176 c.c., non esclusa, ma concorrente con quella ex art. 1669 c.c. dell’appaltatore.
Avverso la suddetta sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Hanno resistito con comune controricorso il G. ed il P..
Gli altri intimati, L. e S., non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso vengono dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1669 e 2236 c.c. e vizi della motivazione, censurandosi l’affermazione da parte della corte di merito della responsabilità del progettista delle opere, in concorso con l’appaltatore, per inosservanza della diligenza prescritta dall’art. 1176 c.c., ravvisata nel non aver richiesto "a colui che gli ha conferito l’incarico (committente o appaltatore) una adeguata indagine sulla natura e consistenza del terreno". Tale affermazione, "illogica e viziata", sì porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio, in mancanza di diversa previsione contrattuale, rientrerebbe tra i compiti dell’appaltatore, implicando attività conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici, al medesimo competente, in quanto contrattualmente tenuto ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione, mettendo a disposizione la propria organizzazione di mezzi, perchè l’opera risulti immune da vizi e difformità. Nel caso di specie il contratto di appalto, successivo alla redazione del progetto, avrebbe espressamente previsto che le indagini geologiche fossero compiute dall’appaltatore, la cui responsabilità al riguardo avrebbe escluso quella del progettista, tanto più considerando divertendosi in ipotesi di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il parametro valutativo non sarebbe stato quello dell’ordinaria diligenza previsto dall’art. 1176, bensì quello del dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c.. Le censure sono infondate, richiamando principi giurisprudenziali che, nell’affermare in casi del genere di quello in esame la responsabilità ex art. 1669 c.c. dell’appaltatore, non ne hanno tuttavia anche ritenuta l’esclusività, nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie risulta da accertamento di fatto incensurabile sorretto da più che esaustiva motivazione – i vizi di costruzione rinvengano la loro origine in carenze progettuali. In tali casi la costante giurisprudenza di questa Corte ha soltanto affermato che l’appaltatore, fatte salve le ipotesi contrattuali in cui abbia operato quale nudus minister, è tenuto a rilevare egli stesso le carenze del progetto ed a segnalarle al committente, il che tuttavia non comporta che l’omissione di tale sindacato elida la preesistente responsabilità del progettista, configurandosi al riguardo una ipotesi di concorso nell’illecito di cui all’art. 1669 c.c.; sicchè irrilevante è la circostanza (che peraltro non risulta essere stata dedotta anche in sede di merito) secondo cui nel contratto di appalto de qua sarebbero state espressamente previsti sondaggi geologici a carico dell’impresa, mentre la dedotta anteriorità cronologica del progetto rispetto al contratto di appalto non è di alcun apporto alla tesi sostenutala anzi milita in senso opposto. Quanto, infine, al parametro valutativo della colpa professionale, che andrebbe individuato nell’art. 2236 e non nell’art. 1176 c.c., la questione sollevata, per quanto consta, soltanto in questa sede, ancor prima che inammissibile, perchè involgente valutazioni di merito circa la dedotta "speciale difficoltà" (peraltro del tutto inconfigurabile nel contesto di un intervento edilizio, che come risulta dalla sentenza di merito, non risultava particolarmente impegnativo, richiedendo soltanto un’attenta valutazione della situazione dei luoghi, con particolare riferimento alla natura del suolo), è inconferente, atteso che i suddetti parametri attengono alla responsabilità contrattuale, mentre nella specie il progettista è stato chiamato a rispondere, nei confronti degli assegnatari degli immobili, con i quali non risulta aver contratto alcun diretto rapporto negoziale, ad esclusivo titolo di (concorsuale) responsabilità aquiliana, quale viene, per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, considerata quella ex art. 1669 c.c., con riferimento ai gravi vizi di costruzione derivanti dall’inadeguatezza delle fondazioni, in conseguenza dell’omissione di adeguate preventive indagini sulla natura e consistenza del suolo, non eseguite nè richieste al committente prima della redazione del progetto (v. Cass. 31290/93, 8359/96, 11783/00, 12995/06).
Esclusa la sussistenza dei dedotti vizi di violazione di norme di diritto, e ritenuto che il richiamo anche all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non risulta concretamente correlato ad alcuna carenza o illogicità della motivazione, il motivo deve essere respinto.
Non miglior sorte merita quello successivo, con il quale si censura, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 3 e 111 Cost. e per omessa motivazione su fatto decisivo, la mancata considerazione della circostanza che il progetto edilizio recasse anche una terza firma, quella di tale ing. R., tecnico incaricato dall’appaltatore, la cui sottoscrizione sarebbe stata apposta in corrispondenza della parola "calcoli", cosi evidenziando la diversa veste assunta dall’ing. V. nella progettazione, quale esclusivo responsabile del "progetto architettonico". La censura è palesemente inammissibile, risolvendosi nella deduzione di una circostanza di fatto, ancorchè di assunta natura documentacene non risultale si precisa, essere stata dedotta anche in sede di merito, sulla cui sussistenza non può indagarsi nella presente sede ed in ordine alla quale nessun addebito ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può muoversi ai giudici di merito, non risultando che il relativo punto sia stato dedotto o abbia comunque formato oggetto di dibattito tra le parti.
Nè può tacersi che l’eventuale concorso di tale soggetto, quale preposto dell’appaltatore, non avrebbe comunque eliminato la preesistente e più radicale responsabilità dell’autore del progetto preliminare (sede nella quale avrebbero dovuto essere compiute le indagini geologiche), sulla base del quale fu conferito l’appalto dalla cooperativa committente, non a caso legalmente rappresentata dallo stesso V.. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 di cui 200 per esborsi.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.