…pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita’ e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
Vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti
finanziari;
Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi;
Visto il regolamento 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
Visto l’articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la
disciplina delle forme pensionistiche complementari e, in
particolare, l’articolo 6, comma 5-bis, che prevede che con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP,
sono individuate le attivita’ nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita’, i criteri di investimento nelle
varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in
materia di conflitti di interesse;
Visto l’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;
Visto il decreto 10 maggio 2007 n. 62, adottato dal Ministero
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, recante il regolamento per l’adeguamento
delle forme pensionistiche complementari preesistenti alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Sentita la COVIP;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 gennaio 2014;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge n. 400 del 1988;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 6665 del 29 maggio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52;
d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
istituita ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252;
e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari
iscritte all’albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell’articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui
all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, ad eccezione di quelli istituiti all’interno di enti pubblici,
anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti
istituiti all’interno di enti o societa’;
h) «fondi pensione dotati di soggettivita’ giuridica»: i fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
i) «fondi pensione privi di soggettivita’ giuridica»: i fondi
pensione costituiti nelle forme di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle
forme di cui all’art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo
ai sensi dell’articolo 23 del TUB;
l) «liquidita’»: gli strumenti del mercato monetario di cui
all’articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a
sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita’ ed esatta
valutabilita’, ivi compresi i depositi bancari a breve;
m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui
all’articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004, o altri mercati regolamentati,
specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento
sulla politica di investimento di cui all’articolo 6, comma 5-quater,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, regolarmente
funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di
accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di
informativa iniziale e continuativi nonche’ regole in tema di abusi
di mercato;
n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»:
gli organismi di cui all’art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;
o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle
relative disposizioni di attuazione;
p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui
all’art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;
q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani
riservati)»: gli OICR di cui all’art. 1, comma 1, lettera m-quater)
del TUF;
r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all’art. 1,
comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;
s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui
all’art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;
t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all’art. 1, comma 1,
lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;
u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1,
comma 3, del TUF;
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i fondi pensione,
salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a:
a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti
di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP);
b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attivita’
mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I,
III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private,
limitatamente alle predette gestioni assicurative.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente
regolamento si applicano ai fondi pensione interni solo in quanto
risultino costituiti come patrimonio separato ai sensi dell’articolo
2117 del codice civile.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 si
applicano alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo
15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente
alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.
5. Sono fatte salve le deroghe di cui all’articolo 5 del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62.
Art. 3
Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure
1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e
prudente gestione, perseguono l’interesse degli aderenti e dei
beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle
loro disponibilita’ i fondi pensione osservano i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione redditivita-rischio del
portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti
migliori per qualita’, liquidabilita’, rendimento e livello di
rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a
contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato
della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori
di attivita’ e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati,
contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in
rapporto alla dimensione ed alla complessita’ e caratteristiche del
portafoglio.
2. I fondi pensione di cui all’articolo 7-bis del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel rispetto dei criteri di cui
al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il
profilo di rischio e con la struttura temporale delle passivita’
detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilita’ di
attivita’ idonee e sufficienti a coprire le passivita’, avendo come
obiettivo l’equilibrio finanziario nonche’ la sicurezza, la
redditivita’ e la liquidabilita’ degli investimenti. In tale ambito i
suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con
basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito
emessi o garantiti da un Paese membro dell’Unione Europea, da un
Paese aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere
pubblico di cui fanno parte uno o piu’ Paesi membri dell’Unione
Europea.
3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture
organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e
alla complessita’ del portafoglio, alla politica di investimento che
intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalita’
di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti
effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il
fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati
alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire,
applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di
monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta
richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici
rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati.
Il fondo pensione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia
di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure
correttive.
4. Il portafoglio dei fondi pensione e’ investito in coerenza con
la politica di investimento definita e adottata ai sensi
dell’articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante
l’adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i
criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati
nel documento sulla politica di investimento di cui all’articolo 6,
comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e,
ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento
sulla politica di investimento di cui all’articolo 6, comma 5-quater
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i parametri definiti
ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi
del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa,
professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilita’ e
coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi
rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici,
ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione
nell’attivita’ di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP
ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma.
7. Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, la COVIP controlla l’adeguatezza della struttura
organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure
per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonche’ dei parametri
di cui al comma 5.
Art. 4
Investimenti e operazioni consentiti
1. Le disponibilita’ dei fondi pensione possono essere investite in
strumenti finanziari nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al
presente articolo e agli articoli 3 e 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 13, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di divieto di
assunzione e concessione di prestiti nonche’ di prestazione di
garanzie in favore di terzi, i fondi pensione possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito
titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
b) detenere liquidita’, in coerenza con quanto previsto dalla
politica di investimento adottata;
c) utilizzare derivati.
3. Le operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli
sono realizzate all’interno di un sistema standardizzato, organizzato
da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero
concluse con controparti di primaria affidabilita’, solidita’ e
reputazione e sottoposte alla vigilanza di un’autorita’ pubblica.
4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalita’
di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione,
nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e
agli articoli 3 e 5. L’utilizzo di derivati e’ adeguatamente motivato
dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche
dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze
degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
5. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni, il fondo pensione valuta in ogni momento tutti i rischi
connessi con l’operativita’ in derivati e monitora costantemente
l’esposizione generata da tali operazioni. I derivati non possono
generare una esposizione al rischio finanziario superiore a quella
risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari
sottostanti il contratto derivato.
6. Non sono ammesse vendite allo scoperto, ne’ operazioni in
derivati equivalenti a vendite allo scoperto.
Art. 5
Limiti agli investimenti
1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 6 comma 13 del
decreto legislativo 252 del 2005, le disponibilita’ del fondo
pensione sono investite in misura prevalente in strumenti finanziari
negoziati nei mercati regolamentati. L’investimento in strumenti
finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR
alternativi (FIA) e’ mantenuto a livelli prudenziali, e’
complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle
disponibilita’ complessive del fondo pensione ed e’ adeguatamente
motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche
e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli
OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari
negoziati nei mercati regolamentati.
2. I fondi pensione, tenuto conto anche dell’esposizione realizzata
tramite derivati, non investono piu’ del 5 per cento delle loro
disponibilita’ complessive in strumenti finanziari emessi da uno
stesso soggetto e non piu’ del 10 per cento in strumenti finanziari
emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.
3. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata
diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non
si applicano agli investimenti in quote o azioni di OICVM, FIA
italiani diversi da quelli riservati, FIA UE e non UE autorizzati
alla commercializzazione in Italia ai sensi dell’art. 44, comma 5 e
seguenti, del TUF, nonche’ in strumenti finanziari emessi o garantiti
da un Paese membro dell’Unione Europea, da un Paese aderente all’OCSE
o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno
parte uno o piu’ Paesi membri dell’Unione Europea.
4. L’investimento in OICR e’ consentito a condizione che:
a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione
alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica
di investimento che intende adottare e risponda a criteri di
efficienza ed efficacia;
b) la politica di investimento degli OICR sia compatibile con
quella del fondo pensione;
c) l’investimento in OICR non generi una concentrazione del
rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai
sensi dell’articolo 3, comma 5;
d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio
relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi
e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo
complesso;
e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
fondo pensione e comunicati agli aderenti;
f) fermo restando il rispetto del principio di adeguata
diversificazione degli investimenti, l’investimento in FIA e’
contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilita’
complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA;
g) l’investimento in FIA non UE non commercializzati in Italia e’
consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l’Autorita’
competente del Paese d’origine del FIA e le Autorita’ italiane.
5. I fondi pensione possono investire in strumenti finanziari
connessi a merci entro il limite del 5 per cento delle loro
disponibilita’ complessive purche’ emessi da controparti di primaria
affidabilita’, solidita’ e reputazione. Non sono ammessi derivati
connessi a merci per i quali esiste l’obbligo di consegna del
sottostante a scadenza.
6. L’esposizione valutaria, motivata dal fondo pensione in
relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di
investimento che intende adottare, e’ contenuta, al netto di
coperture attraverso derivati, entro il 30 per cento delle
disponibilita’ complessive.
7. La COVIP puo’ stabilire i casi in cui i limiti posti
all’investimento dei fondi pensione possono essere superati per
comprovate esigenze del fondo, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 3.
8. La COVIP puo’ stabilire limiti piu’ stringenti all’operativita’
dei fondi pensione in relazione alla situazione
economico-patrimoniale e all’adeguatezza della struttura
organizzativa.
9. Se il fondo pensione e’ strutturato in una pluralita’ di
comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 e nel presente decreto sono riferiti alle
disponibilita’ complessive del singolo comparto, salvo i limiti di
cui all’articolo 6, comma 13, lett. a), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252 e al comma 4, lett. f), ultima parte, del
presente articolo, che sono riferiti alle disponibilita’ dell’intero
fondo pensione.
Art. 6
Gestione garantita
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i fondi pensione che stipulano
accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di
rendimento con i soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il
trasferimento della titolarita’ ai sensi dell’articolo 6, comma 9,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Art. 7
I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettivita’
giuridica
1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell’adempiere i doveri
ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l’interesse
degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro
componenti si applica l’articolo 2391 del codice civile.
3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni
misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di
interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano
negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono
considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al
fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in
relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti
per conto del fondo.
4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per
iscritto, applicano e mantengono un’efficace politica di gestione dei
conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero
generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le
misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il
documento, e ogni sua modifica, e’ trasmesso tempestivamente al
responsabile del fondo pensione e alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso
concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare
pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza e’
adeguatamente valutata, nell’ottica della tutela degli aderenti e dei
beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata
tempestivamente alla COVIP.
Art. 8
I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettivita’
giuridica
1. Gli amministratori delle societa’ e degli enti al cui interno
sono istituiti fondi pensione, nell’adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l’interesse degli
aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Le societa’ e gli enti adottano, nella gestione dei fondi
pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i
conflitti di interesse facenti capo alle predette societa’ ovvero a
soggetti esterni incaricati di svolgere attivita’ per conto di esse,
con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra
esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione
ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con
i soggetti tenuti alla contribuzione, cosi’ da evitare che tali
conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei
beneficiari.
3. Le societa’ e gli enti formulano per iscritto, applicano e
mantengono un’efficace politica di gestione dei conflitti di
interesse. Tale politica tiene altresi’ conto delle circostanze
rilevanti connesse con la struttura e le attivita’ di soggetti
appartenenti al medesimo gruppo.
4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto
di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono
riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di
gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, e’
trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed alla
COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso
concreto, a escludere che il conflitto di interessi possa recare
pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari tale circostanza e’
adeguatamente valutata al fine di tutelare gli interessi degli
aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.
Art. 9
Incompatibilita’
1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nel fondo pensione e’ incompatibile con lo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore
convenzionato, nel depositario e in altre societa’ dei gruppi cui
appartengono il gestore convenzionato e il depositario.
Art. 10
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. E’ abrogato ma continua ad essere applicato ai fini del comma 2
del presente articolo il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 21 novembre 1996, n. 703.
2. I fondi pensione iscritti all’albo tenuto dalla COVIP ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252 alla data di entrata in vigore del presente decreto si
adeguano alle disposizioni in esso contenute entro 18 mesi. Nelle
more dell’adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo, all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole «di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono
sostituite dalle seguenti «di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 6,
comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
b) al comma 2, le parole «dall’articolo 4, comma 1 lettera b) del
decreto del Ministro dell’economia e finanze 21 novembre 1996, n.
703» sono sostituite dalle seguenti «dall’articolo 5, commi 2 e 4,
lettera f) del decreto del Ministro dell’economia e finanze adottato
ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252»;
c) al comma 5, le parole «alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703» sono
sostituite dalle seguenti «alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 settembre 2014
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
3232
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.