LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Misure per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero
nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale
1. Dopo l’articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L’autore
della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo
4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, puo’ avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo
per l’emersione delle attivita’ finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle
sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la
definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti
dell’invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le
violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita’
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche’ per le eventuali
violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. A tal
fine deve:
a) indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria,
mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attivita’ di natura finanziaria costituiti o
detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonche’ dei
redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a
qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la
determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle
imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, dei
contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle
ritenute, non connessi con le attivita’ costituite o detenute
all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali,
alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i
termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli
obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all’invito di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno
antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le
ulteriori modalita’ indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo
per l’adesione ai contenuti dell’invito, ovvero le somme dovute in
base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione
dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione
o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del
presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai
sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Il versamento puo’ essere eseguito
in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell’autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento
della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le
modalita’ di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una
delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e’ ammessa se la richiesta e’
presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di
qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione
opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle
circostanze di cui al primo periodo e’ stata acquisita da soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti
nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non
puo’ essere presentata piu’ di una volta, anche indirettamente o per
interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti
indicati al comma 1, lettera b), l’Agenzia delle entrate comunica
all’autorita’ giudiziaria competente la conclusione della procedura
di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai
fini di quanto stabilito all’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere
a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per
la determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti
i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di
cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste
dall’articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7
del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo’ essere attivata
fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta
di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per
l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei
termini per la notifica dell’atto di contestazione ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In
difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione
mediante adesione ai contenuti dell’invito o della sottoscrizione
dell’atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata
relativa all’atto di contestazione per la violazione degli obblighi
di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del presente
decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente
articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di
accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione sono
automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a
concorrenza dei novanta giorni.
6. Per i residenti nel comune di Campione d’Italia, gia’
esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle
disponibilita’ detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi
di lavoro, da trattamenti pensionistici nonche’ da altre attivita’
lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel
suddetto comune, il direttore dell’Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative
agli imponibili riferibili alle attivita’ costituite o detenute in
Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo.
Art. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione
volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater:
a) e’ esclusa la punibilita’ per i delitti di cui agli articoli
2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e successive modificazioni;
b) e’ altresi’ esclusa la punibilita’ delle condotte previste
dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in
relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle
condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute
oggetto della collaborazione volontaria.
3. Limitatamente alle attivita’ oggetto di collaborazione
volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter.1 del codice
penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30
settembre 2015, entro la quale puo’ essere attivata la procedura di
collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, del presente
decreto sono determinate, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla
meta’ del minimo edittale: a) se le attivita’ vengono trasferite in
Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un
effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attivita’ trasferite in Italia
o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l’autore
delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo
restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all’intermediario finanziario estero presso cui le attivita’ sono
detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorita’ finanziarie
italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita’ oggetto di
collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta
di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al
primo periodo, la sanzione e’ determinata nella misura del minimo
edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si
avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima
delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale
sulle attivita’ produttive, di imposta sul valore aggiunto e di
ritenute e’ fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del
comma 4, qualora l’autore della violazione trasferisca,
successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita’
oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario
localizzato fuori dell’Italia o di uno degli Stati di cui alla citata
lettera a), l’autore della violazione e’ obbligato a rilasciare,
entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attivita’,
l’autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4
all’intermediario presso cui le attivita’ sono state trasferite e a
trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita’, tale autorizzazione alle autorita’ finanziarie italiane,
pena l’applicazione di una sanzione pari alla meta’ della sanzione
prevista dal primo periodo del comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4,
comma 1, del presente decreto e’ definito ai sensi dell’articolo 16
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni. Il confronto previsto all’articolo 16, comma 3, del
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e’
operato tra il terzo della sanzione indicata nell’atto e il terzo
della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi
o, se piu’ favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu’ gravi
determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del
presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la
misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell’obbligo
di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, indicata
nell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di
investimenti all’estero ovvero di attivita’ estere di natura
finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e’ fissata al 3 per cento dell’ammontare degli importi non
dichiarati se le attivita’ oggetto della collaborazione volontaria
erano o sono detenute in Stati che stipulino con l’Italia, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di
informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di Convenzione
contro le doppie imposizioni predisposto dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili
al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di
entrata in vigore dell’accordo. Al ricorrere della condizione di cui
al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui
all’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di
cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l’ufficio, in luogo
della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi
applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore
complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determina
l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando
l’aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo’ essere presentata solo
nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivita’
finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta
oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2
milioni di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la
disponibilita’ delle attivita’ finanziarie e patrimoniali oggetto di
emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun
periodo d’imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine
degli stessi ne avevano la disponibilita’.
10. Se il contribuente destinatario dell’invito di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto
l’accertamento con adesione e destinatario dell’atto di contestazione
non versa le somme dovute nei termini previsti dall’articolo
5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione
volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai
commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L’Agenzia delle entrate
notifica, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, all’articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un
nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione
dell’invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello
di redazione dell’atto di adesione o di notificazione dell’atto di
contestazione.
Art. 5-sexies. – (Ulteriori disposizioni in materia di
collaborazione volontaria). – 1. Le modalita’ di presentazione
dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi
debiti tributari, nonche’ ogni altra modalita’ applicativa della
relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. L’Agenzia delle
entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria
concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati relativi
alle procedure avviate e concluse.
Art. 5-septies. – (Esibizione di atti falsi e comunicazione di
dati non rispondenti al vero). – 1. L’autore della violazione di cui
all’articolo 4, comma 1, che, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e’ punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
2. L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, deve
rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta’ con la quale attesta che gli atti o documenti
consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i
dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».
2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria
prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ le violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al
30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati
nell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi
dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.
3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:
a) presentare, con le modalita’ previste dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5-sexies del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente
all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la
determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore
aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d’imposta
per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono
scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all’articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all’invito
di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in
base all’accertamento con adesione di cui al medesimo decreto,
secondo le modalita’ ed entro i termini indicati nell’articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si
applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti
disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:
a) l’articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227;
b) l’articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10,
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di
effetti della procedura di collaborazione volontaria;
c) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
d) l’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
applicabile al contribuente che, nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero.
5. L’esclusione della punibilita’ e la diminuzione della pena
previste dall’articolo 5-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a
commettere i delitti ivi indicati.
6. All’articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall’articolo 48» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 48
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche’ al fine della definizione delle procedure
amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti
convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla
convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n.
99, la responsabilita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e’ limitata alle
ipotesi di dolo».
7. Le entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonche’ quelle derivanti
dall’attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per
essere destinate, anche mediante riassegnazione:
a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale,
anche prevedendo l’esclusione dai vincoli del patto di stabilita’
interno;
b) all’esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a
titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea
e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
c) agli investimenti pubblici;
d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni.
8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per la ripartizione delle entrate
di cui al comma 7 tra le finalita’ ivi indicate, nonche’ per
l’attribuzione delle somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle
attivita’ necessarie all’applicazione della disciplina di cui al
comma 1 sull’emersione e sul rientro dei capitali detenuti
all’estero, e comunque al fine di potenziare l’azione di prevenzione
e contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, assicurando
l’incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della
qualita’ dei servizi:
a) l’Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia’
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo’ procedere, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, all’assunzione a tempo indeterminato di
funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di
assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3,
assicurando la priorita’ agli idonei che sono inseriti in graduatorie
finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una
spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24
milioni di euro per l’anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017;
b) la disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e puo’
essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni
del ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i
criteri per il passaggio del personale da una sezione all’altra, in
ragione del progressivo completamento dei processi di
riorganizzazione connessi all’incorporazione di cui all’articolo
23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione
«dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale gia’ appartenente all’Agenzia delle dogane. Ai
dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione
«monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto per il personale gia’ appartenente
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2

Modifica all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
1. All’articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «15.000 euro».

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio

1. All’articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro
25.000».
2. All’articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro
25.000».
3. Dopo l’articolo 648-ter del codice penale e’ inserito il
seguente:
«Art. 648-ter. 1. – (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della
multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attivita’ economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre
utilita’ provengono dalla commissione di un delitto non colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il
denaro, i beni o le altre utilita’ provengono da un delitto commesso
con le condizioni o le finalita’ di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le
condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita’ vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena e’ aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio
di un’attivita’ bancaria o finanziaria o di altra attivita’
professionale.
La pena e’ diminuita fino alla meta’ per chi si sia efficacemente
adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei
beni, del denaro e delle altre utilita’ provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648».
4. All’articolo 648-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche’ autoriciclaggio».

Art. 4

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo 1, comma 9, lettera a), pari a
4,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 24 milioni di euro per l’anno
2015, a 41,5 milioni di euro per l’anno 2016 e a 55 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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