Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza 2 dicembre 2004 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione 8 marzo 2004 del Tribunale di Taranto che aveva condannato M. M. alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all’art. 367 c.p. per avere falsamente denunciato ai carabinieri della stazione di Lizzano il furto della sua autovettura ad opera di ignoti, fatto commesso il 25 novembre 1996.
Nella sentenza oltre, a contestarsi i rilievi svolti nell’atto di impugnazione in punto di responsabilità, la Corte territoriale si esprimeva negativamente quanto al decorso del termine di prescrizione, precisando "che all’udienza del 3.11.1999 il dibattimento fu rinviato per impedimento dell’imputato al 29.3.2000 e, a quest’ultima fu chiesto ed ottenuto un ulteriore rinvio per impedimento del difensore di fiducia al 22.1.2001; inoltre all’udienza del 25.11.2002 fu disposto ulteriore rinvio al 30.6.2003 per impedimento dell’imputato (laddove l’assenza del teste non appare essere stata presa in considerazione quale causa del differimento)".
Essendo, dunque, il termine di prescrizione del reato rimasto sospeso per un anno e sei mesi l’estinzione del reato non poteva dirsi maturata.
2. Ricorre per Cassazione il M., deducendo violazione dell’art. 157 c.p. sia per l’assenza di ogni provvedimento di sospensione del termine di prescrizione sia perché l’udienza del 29 marzo 2003 fu rinviata per l’assenza di in testimone.
3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che le Sezioni unite di questa Corte, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale incentrato sul dilemma se sia ammissibile il ricorso per Cassazione teso unicamente a far accertare la prescrizione del reato maturata nelle more del gravame, diedero al quesito risposta negativa.
L’assenza di ogni addebito rivolto contro la decisione fu ritenuta, infatti, ontologicamente preclusiva a definire l’apparente impulso processuale come atto di impugnazione.
Quindi, poiché l’impugnazione, qualunque sia la forma, implica una necessaria doglianza contro un provvedimento che abbia le caratteristiche, i requisiti che gli consentano di inserirsi in un processo, ed eventualmente, come nel caso della sentenza, di concluderlo, un ricorso che non contenga censure avverso la decisione ma che reclami soltanto l’applicazione della causa estintiva, si atteggia, rispetto al ricorso per Cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei "Casi" di ricorso, quale motivo non consentito (Sez. un., 27 giugno 2001, C.). Ciò purché la prescrizione non sia maturata prima della pronuncia del giudice di appello e la parte abbia fatto valere la prescrizione erroneamente ritenuta insussistente dal giudice dell’impugnazione (Sez. un., 22 marzo 2005, B.).
4. Rileva il Collegio che nel procedimento ora al vaglio della Corte, dall’esame degli atti (cui è consentito accedere al fine di verificare le ragioni della sospensione o del rinvio del dibattimento) gli unici periodi di sospensione della prescrizione sono quelli correnti dal 3 novembre 1999 al 29 marzo 2000 e dal 25 novembre 2002 al 30 giugno 2003, corrispondenti a richieste di rinvio avanzate dalla difesa per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore. E ciò in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui, indipendentemente dall’esistenza di una custodia cautelare in corso, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei termini di prescrizione, ogni qual volta siano stati disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta e semprechè l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un temine a difesa (Sez. un., 28 novembre 2001, C.).
Non può, dunque, computarsi come periodo di sospensione della prescrizione a norma dell’art. 159 c.p. (e dell’art. 304 c.p.p.) il periodo di tempo corrente tra il 29 marzo 2000 ed il 22 gennaio 2001.
E ciò perché il rinvio del dibattimento venne disposto non soltanto per impedimento del difensore dell’imputato ma anche per la citazione e l’assunzione di un testimone.
Poiché le cause di sospensione della prescrizione sono di stretta interpretazione, la concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l’uno riferibile all’imputato o al difensore, l’altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (v. art. 304, comma 1, lettera a), la predominante valenza di quest’ultima preclude l’operatività del disposto dell’art. 159 c.p.
Resta cosi assorbito l’ulteriore motivo di ricorso, peraltro, manifestamente privo di fondamento, operando la sospensione ipso iure e non in forza del provvedimento del giudice, che assume valenza puramente ricognitiva.
5. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio, risultando la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della decisione di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
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