T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 30-11-2011, n. 2994 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, disposta a seguito degli accertamenti effettuati, da cui è emersa una condanna, a carico del ricorrente, per il reato di cui all’ art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 349/2011 la domanda cautelare veniva accolta.

All’udienza pubblica del 17.11.2011, il difensore del ricorrente ha dichiarato di ritenere cessata la materia del contendere, in quanto l’Amministrazione, nelle more del giudizio, ha rilasciato il provvedimento di regolarizzazione richiesto; nel contempo il medesimo difensore ha insistito per la condanna alle spese del Ministero, in base alla regola della c.d. soccombenza virtuale.

Ritiene il Collegio, in primo luogo, che in difetto del deposito in giudizio del provvedimento di cui sopra, non possa pronunciarsi la cessazione della materia del contendere – secondo la previsione dell’art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. 104/2010 – bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, cod. proc. amm.

Quanto alle spese di causa, si ritiene che il presente ricorso presenti profili di fondatezza, vista la giurisprudenza di questa Sezione, conforme alle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 del 2011, circa l’irrilevanza, nel procedimento di emersione, della condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/1998 (nella versione anteriore alla riforma di cui al decreto legge 89/2011, convertito con legge 129/2011).

Tuttavia deve essere valutata positivamente la condotta dell’Amministrazione dell’Interno, che si è conformata alla ormai dominante giurisprudenza amministrativa sulla questione, rilasciando il titolo richiesto.

Per tali ragioni le spese di causa possono essere compensate, fermo restando il diritto in capo agli esponenti al rimborso del contributo unificato, secondo le norme di legge (DPR 115/2002, art. 13).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 del DPR 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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