Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con decreto in data 8/1/2009 il GIP presso il Tribunale di Brescia disponeva de plano l’archiviazione del procedimento penale a carico di Ma.Gi. ed altri, indagati per il reato di cui all’art. 640 c.p., in conformità alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M..
Avverso la riportata pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione M.N., tramite difensore munito di procura speciale, dolendosi della mancata notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa, che veniva in tal modo privata della facoltà di proporre opposizione, ex art. 410 c.p.p..
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento in quanto la censura risulta fondata.
Invero l’omissione della notifica alla parte lesa dell’avviso della richiesta di archiviazione, incidendo sul diritto di una delle parti di partecipare al giudizio, è lesiva del principio del contraddittorio (quanto meno cartolare) assicurato anche alla parte offesa ai sensi dell’art. 408 c.p.p., comma 3 nonchè dei successivi artt. 409 e 410 c.p.p. ed integra una nullità insanabile ex art. 127 c.p.p., comma 5 che riverbera i suoi effetti sul decreto di archiviazione indebitamente emesso nonostante tale carenza. Trattasi invero di nullità di ordine generale relativa all’intervento ed al diritto di difesa di una delle parti private che può essere fatta valere con ricorso per cassazione, pur senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 c.p.p. (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18666 del 01/04/2008 Cc. (dep. 08/35/2008) Rv. 240331; Sez. 2, Sentenza n. 46274 del 04/37/2003 Cc. (dep. 02/12/2003) Rv. 226975).
Di conseguenza il decreto di archiviazione in questione deve essere annullato senza rinvio; gli atti vanno trasmessi al P.M. competente per le incombenze di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Brescia.
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