Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 105/14/2008, che ha accolto l’appello di Hera s.p.a. avverso la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale di Agrigento aveva dichiarato l’inammissibilità di un ricorso avverso un avviso di accertamento.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Dalla sentenza risulta:
che la controversia era relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) avente a oggetto, quanto all’annualità 1999, l’Iva, l’Irpeg e l’Irap;
– che l’atto aveva invero contestato l’indetraibilità (1) di costi per il personale fornito da altra società (capogruppo), (2) di vari costi per prestazioni professionali e per perdite su crediti non deducibili, (3) infine dell’Iva su fatture per (altre) prestazioni professionali;
– che, quanto all’impugnativa dell’accertamento detto, la controversia era stata decisa in primo grado, dalla commissione provinciale di Agrigento, con sentenza n. 269/05/2005 del 28/9/2005.
A fronte delle riferite emergenze, il ricorso viceversa: (a) descrive il fatto sostanziale controverso come relativo a "l’avviso di accertamento n. (OMISSIS)" sul presupposto che con esso era stata contestata "l’indetraibilità dell’Iva di L. 816.000 relativa ad una fattura di prestazione professionale ritenuta non inerente all’attività e di L. 15.000.000 su una nota di credito emessa nei confronti della SE.BO. s.r.l. in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3"; (b) descrive altresì il fatto processuale attinente alla fase decisionale del giudizio di primo grado come riferito alla sentenza della commissione provinciale di Agrigento "n. 270/05/05, pronunciata il 13/07/05".
Consegue che non v’è attinenza tra l’esposizione sommaria del fatto, che compare in seno al ricorso per cassazione, e l’oggetto del giudizio deciso dalla commissione tributaria regionale a mezzo della sentenza impugnata.
Tanto determina una violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 (v. ex multis Cass. n. 7825/2006; n. 4403/2006; n. 2831/2009), con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. Rimane assorbito l’esame dei motivi. Spese alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
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