Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-10-2011) 28-10-2011, n. 39177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15/13/2010, il Giudice di Pace di Alghero dichiarava di non doversi procedere nei confronti di F.G. F. e di F.I., in ordine ai reati di danneggiamento, ingiuria e minaccia, per difetto di una valida querela, sotto il profilo del difetto di una formale istanza di punizione e del difetto di autenticazione della firma.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 336 e 337 c.p.p..

Al riguardo eccepisce che la querela è stata proposta oralmente e raccolta a verbale da ufficiale di P.G., non essendo pertanto necessaria l’autenticazione della firma del dichiarante e che nel verbale risulta espressamente formulata l’istanza di punizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. E’ di lapalissiana evidenza che nel caso la querela sia presentata mediante dichiarazione orale raccolta da un pubblico ufficiale, la firma di sottoscrizione del verbale da parte del dichiarante non necessità di nessuna autentica in quanto l’identificazione del dichiarante è effettuata dal pubblico ufficiale.

Al riguardo è pacifico che:

"Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l’art. 337 c.p.p., comma 4, laddove si prevede che l’autorità che riceve la querela deve provvedere – tra l’altro – alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell’atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l’atto sia formato dall’autorità legittimata a riceverlo, l’identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell’atto medesimo" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30044 del 22/02/2006 Ud. (dep. 12/39/2006) Rv.

235170).

Questa Sezione, in particolare, ha statuito che:

"L’identificazione del querelante, ove la querela sia formata dinnanzi all’autorità di polizia deputata a riceverla, è operata per mezzo della semplice annotazione delle generalità" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44409 del 04/11/2008 Ud. (dep. 27/13/2008) Rv.

243029).

Quanto all’istanza di punizione, è appena il caso di rilevare che la formula "sporgo formale querela" costituisce precipua espressione della volontà punitiva da parte del soggetto denunziante.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti devono essere trasmessi al giudice di pace di Alghero per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Alghero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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