Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 11-5-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l’articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come
modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 25
gennaio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 10 febbraio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243, come modificato dall’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso
al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito
di anzianita’ contributiva non inferiore a trentacinque anni e il
regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della
maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di
lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini
del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la
loro attivita’ nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni
lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i
requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1°
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che
maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che
prestano la loro attivita’ per almeno tre ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per
periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le
voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto
legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del
lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati
all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni
organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita’
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita’ di regolazione
o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo
di qualita’;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e’
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto
una o piu’ delle attivita’ lavorative di cui alle lettere a), b), c)
e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita’ ivi previste, per un
periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei
requisiti, negli ultimi dieci di attivita’ lavorativa, per le
pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la meta’ della vita lavorativa complessiva, per le
pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita’ lavorative
indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con
un’eta’ anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta’
anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di tre unita’ rispetto
ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all’Allegato 1della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei
requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti
dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in
presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno
2009, un’eta’ anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella
indicata nella Tabella A di cui all’allegato 1della legge n. 247 del
2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
2009, un’eta’ anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta’
anagrafica e anzianita’ contributiva inferiore di due unita’ rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui
all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
c) per l’anno 2010, un’eta’ anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di una
unita’ rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella
predetta Tabella B;
d) per gli anni 2011 e 2012, un’eta’ anagrafica inferiore ridotta
di tre anni ed una somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva
ridotta di due unita’ rispetto ai requisiti indicati per lo stesso
periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato
dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di eta’ anagrafica
prevista ai commi 4 e 5 non puo’ superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita’ per un
numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita’
lavorativa per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.
7. Ai fini dell’applicazione del comma 6, e’ considerata, tra le
attivita’ di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella
svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu’ lungo
nell’ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui
alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
anche una o piu’ delle attivita’ di cui alle altre fattispecie
indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il
beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le
attivita’ di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita’
specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo
superiore alla meta’.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso
anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti
nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior
favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del
presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando
quanto disciplinato dall’articolo 3, con effetto dalla prima
decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
purche’, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Art. 2
Modalita’ di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e
relativa documentazione
1. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il
lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la
necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia’ maturato o
maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31
dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all’Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore e’ iscritto, deve essere
corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla
normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga
la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del
pensionamento secondo quanto previsto dall’articolo 1, con
riferimento sia alla qualita’ delle attivita’ svolte sia ai necessari
periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia
alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda, riferibili
a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto
collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale,
registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale
disposizione, ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di
idoneita’ alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
3. L’ente previdenziale dal quale deve essere erogato il
trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all’articolo 4, all’interessato, nel caso in cui
l’accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile
del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla
presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento
dell’interessato ai fini della verifica dell’integrazione dei
requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal
comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il
differimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un
mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un
mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed
oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del
decreto di cui all’articolo 4, vengono adottate modalita’ di
rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello
svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle
attivita’ di cui all’articolo 1.
6. Il datore di lavoro e’ tenuto a rendere disponibile per il
lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli
obblighi di conservazione della medesima.
Art. 3 Meccanismo di salvaguardia 1. Qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all’articolo 7, la decorrenza dei trattamenti e’ differita, con criteri di priorita’ in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6, individuati con il decreto di cui all’articolo 4, e, a parita’ degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Art. 4
Modalita’ attuative
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, le necessarie disposizioni attuative, con
particolare riferimento:
a) all’espletamento del monitoraggio e della procedura di cui
all’articolo 3, da effettuarsi con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente
anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali per la
specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire
nell’espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
documentazione di cui all’articolo 2, con particolare riferimento
all’accertamento delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di
cui all’articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
c) alle comunicazioni che l’ente previdenziale erogatore del
trattamento pensionistico fornisce all’interessato in esito alla
presentazione della domanda di cui all’articolo 2;
d) alla predisposizione di criteri da seguire nell’espletamento
dell’attivita’ di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche’ degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
e) alle modalita’ di utilizzo da parte dell’ente previdenziale
delle informazioni relative alla dimensione, all’assetto
organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
all’accertamento delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 2 del medesimo
articolo 1;
f) alle disposizioni relative alle modalita’ di rilevazione, per
i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento da parte
del lavoratore e nel relativo periodo delle attivita’ di cui
all’articolo 1, commi 1 e 6;
g) alla individuazione dei criteri di priorita’ di cui
all’articolo 3;
h) alle forme e modalita’ di collaborazione tra enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine
alle tipologie di lavorazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 6.
Art. 5 Obblighi di comunicazione 1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita’ annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi’ come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b). 2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), e’ tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. L’omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 6
Disposizioni sanzionatorie
1. Ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in
materia di revoca del trattamento pensionistico e di ripetizione
dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel
caso in cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici
previdenziali di cui all’articolo 1 siano stati conseguiti
utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale
documentazione e’ tenuto al pagamento in favore degli istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di
quanto indebitamente erogato.
2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nonche’ degli enti che gestiscono forme di
assicurazione obbligatoria verifica la veridicita’ della
documentazione di cui all’articolo 2.
Art. 7 Copertura finanziaria 1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l’anno 2011, 350 milioni di euro per l’anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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