Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2012, n. 7458 Segretario comunale o provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata dichiara il diritto di T.M.G. a continuare a percepire la "retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate" successivamente al 23 gennaio 2003 e condanna l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali a corrisponderle la somma di Euro 67.171,71 oltre agli interessi legali.

La Corte d’appello di Torino, per quel che qui interessa, precisa che:

a) T.M.G. ha percepito la suddetta voce stipendiale quando ha svolto compiti di segretaria comunale in più Comuni e quando è stata distaccata presso la Scuola superiore dell’amministrazione locale del Piemonte, mentre non l’ha più percepita dal momento in cui è rimasta a disposizione dell’Agenzia e poi è stata distaccata, su propria domanda, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

b) il Tribunale ha escluso la spettanza della suddetta "retribuzione aggiuntiva" al segretario comunale in disponibilità o distacco, su domanda, presso altra Amministrazione, in quanto in tali ipotesi non vi è più lo svolgimento di attività presso sedi distaccate, tranne il caso di utilizzazione per le esigenze dell’Agenzia (di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 7, comma 1), ai sensi dell’art. 19, comma 7, dello stesso D.P.R.;

c) va precisato che, nel presente giudizio, il rapporto tra contrattazione collettiva e norme legislative è regolato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, nel testo antecedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2009, quindi non si può fare applicazione di una disposizione della legge istitutiva dell’Agenzia di cui si tratta precedente all’intervento della contrattazione collettiva, perchè ciò sarebbe in contrasto con il suddetto art. 2, comma 2, che prevede la derogabilità, da parte della contrattazione collettiva, delle disposizioni legislative;

d) ne consegue che la tesi del primo giudice secondo cui il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 7, non avrebbe senso se l’applicazione dell’emolumento rivendicato fosse generalizzata, non può condividersi in presenza di una successiva norma contrattuale di segno opposto, quale è l’art. 43 del c.c.n.l. di Comparto ove, nell’includere tra le voci stipendiali anche l’indennità di cui si tratta viene richiamato il suddetto art. 19, comma 7, solo in riferimento alla mera situazione di disponibilità, senza l’ulteriore specificazione dell’utilizzazione per esigenze dell’Agenzia;

e) a ciò è da aggiungere che, dalla lettura combinata del suddetto art. 43 con il precedente art. 37, si desume che le voci stipendiali elencate nell’ari. 43 non hanno carattere accessorio, a differenza di quelle espressamente contemplate nell’art. 37 la cui corresponsione è legata ad una data posizione (attività di rogito per i diritti di segreteria) o ad un obiettivo raggiunto (retribuzione di risultato);

f) nello stesso senso si è pronunciata la Corte di cassazione (sentenza 21 marzo 2005, n. 6016) e la medesima soluzione, in assenza di apposita disciplina normativa o contrattuale, deve essere data anche all’ipotesi del distacco a richiesta del dipendente presso altra pubblica Amministrazione, con mantenimento degli oneri economici a carico dell’Agenzia distaccante.

2.- Il ricorso dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste, con controricorso, T.M.G., la quale deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1 – Profili preliminari;

1.- Preliminarmente deve precisarsi che non rileva – perchè intervenuto dopo la notifica del ricorso – il fatto che sia stato emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il cui art. 7, comma 31-ter, ha soppresso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e ha previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno.

2 – Sintesi del motivo di ricorso;

2.- Con il motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 97, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, art. 12 e degli artt. 43 e 45 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001.

Si sostiene che, sulla base dei richiamati art. 97 del cit. D.Lgs. e del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12 gli artt. 43 e 45 del suindicato c.c.n.l. non possono non essere intesi nel senso di limitare la attribuibilità della retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate" solo ad alcuni tra i segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità.

In particolare, ne potrebbero essere beneficiari soltanto i segretari in disponibilità contemporaneamente utilizzati per esigenze dell’Agenzia stessa e della Scuola e non quelli utilizzati per reggenze e supplenze.

Si fa presente che, però, l’art. 43, comma 1 dello stesso c.c.n.l. stabilisce che: ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 7, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, tale trattamento è composto da una serie di voci, specificamente indicate, tra le quali figura anche la "retribuzione mensile aggiuntiva per sedi convenzionate".

Pertanto, l’Agenzia, dopo avere invano prospettato all’ARAN e alle OOSS di categoria la necessità di pervenire ad una interpretazione autentica del suddetto art. 43 e degli artt. 41 e 48-bis dello stesso contratto collettivo, ha ricevuto una nota dell’ARAN (in data 28 novembre 2002) con la quale le è stato comunicato che la propria richiesta di chiarimenti era stata trasmessa al Governo "per le opportune valutazioni, anche di carattere finanziario, e per la predisposizione del necessario atto di indirizzo per l’avvio delle relative trattative".

In questa situazione di incertezza, l’Agenzia ha sospeso (con Delib.

3 agosto 2000, n. 189) l’erogazione della suddetta voce retributiva ai segretari in disponibilità, per evitare esborsi non dovuti, essendo l’Agenzia un ente pubblico non economico assoggettato al controllo della Corte dei conti.

Da ultimo, con nota del 3 agosto 2009, n. 34475, il Dipartimento della Funzione pubblica, in risposta alla richiesta di interpretazione autentica dell’art. 43 del c.c.n.l. in oggetto, formulata dal Tribunale di Brescia ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 ha precisato che il personale che può beneficiare della indennità in argomento è "soltanto quello di cui si avvale l’Agenzia, ad integrazione della propria dotazione organica, nei limiti di bilancio, per le proprie necessità di funzionamento". Il Dipartimento ha aggiunto di non ravvisare ragioni di legittimità o di opportunità per procedere ad una interpretazione autentica della suddetta disposizione contrattuale, data la sua chiarezza e puntualità. Ha quindi concluso che, data la palese volontà dei contraenti nel suddetto senso, un’eventuale estensione di questa voce retributiva a tutti i segretari comunali e provinciali in disponibilità può essere disposta solo in un successivo contratto collettivo e non in sede di interpretazione autentica.

A questo punto, è chiaro che l’unica interpretazione possibile è quella corrispondente all’effettiva volontà delle parti sociali, come precisato dalla suddetta nota del Dipartimento della Funzione pubblica, e il giudice non può sostituire la propria opinione soggettiva alla suddetta volontà nè può ricorrere all’analogia nel l’interpretazione della norma contrattuale in oggetto, dovendosi escludere la ragionevole assimilabilità delle ipotesi che vengono in considerazione.

3 – Esame delle censure.

3.- Il ricorso è fondato, per le ragioni esposte di seguito.

3.1.- La sentenza impugnata appare infatti come si rileva anche nel ricorso essere il frutto di una erronea ricostruzione del complessivo quadro normativo di riferimento.

L’emolumento di cui si discute è la "retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate". Con il ricorso introduttivo la dipendente ha rilevato di aver percepito tale compenso durante lo svolgimento di compiti di segretaria comunale presso più Comuni e quando è stata distaccata presso la Scuola superiore dell’amministrazione locale del Piemonte e di non averla, invece, più percepita dal momento in cui è rimasta a disposizione dell’Agenzia e poi è stata distaccata, su propria domanda, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania.

L’art. 43, comma 1, del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 (da applicare nella specie, rattorte temporis), elenca le voci stipendiali che fanno parte del "trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio" da corrispondere ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all’art. 19, comma 7, del cit. D.P.R.".

Nel suddetto elenco è inclusa anche la "retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate".

La sentenza impugnata ha ribaltato la decisione di primo grado e accolto la domanda della ricorrente principalmente sulla base di tale norma.

Va, però, osservato che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte torinese, nell’interpretazione della disposizione in oggetto il richiamo all’art. 19, comma 7, del cit. D.P.R., non può considerarsi come riferito alla semplice situazione di disponibilità, in quanto, sulla base di una interpretazione letterale e logico-sistematica, esso non può non essere considerato come riferito esclusivamente "ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell’Agenzia di cui all’art. 7, comma 1" (cui si riferisce l’art. 19, comma 7 citato), cioè a quelli dei quali, a rotazione, l’Agenzia avente una dotazione organica fissata nel limite massimo di sessanta unità – è stata abilitata ad avvalersi, per le esigenze del proprio funzionamento, "nei limiti delle disponibilità di bilancio" dell’Agenzia medesima, secondo quanto espressamente prescrive il citato art. 7, comma 1.

E’ del tutto evidente che se l’art. 43, comma 1, in argomento avesse inteso riferirsi a tutti i segretari comunali e provinciali in disponibilità avrebbe richiamato il citato art. 19, comma 1 il quale contiene la definizione di collocamento in disponibilità ed ha, quindi, portata generale mentre se il richiamo è stato fatto al comma 7 non è possibile attribuire alla clausola contrattuale un significato diverso da quello palesemente voluto dalle parti contraenti, tanto più che una simile operazione ermeneutica si pone anche in contrasto con la ratto della normativa richiamata dal contratto collettivo, principalmente per il profilo che si traduce in un impegno di spesa a carico dell’Agenzia molto gravoso probabilmente esorbitante dalle disponibilità del relativo bilancio (espressamente contemplate dell’art. 7, comma 1, cit.) e del tutto ingiustificato.

Va, infatti, considerata quale è la genesi dell’emolumento di cui si tratta.

In base al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, comma 3: ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all’art. 17, comma 74, della legge determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

L’art. 45, comma 1, del c.c.n.l. suindicato stabilisce che: 1. AI segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento (composta da: trattamento stipendiale;

indennità integrativa speciale; retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; retribuzione di posizione; maturato economico annuo, ove spettante).

2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

3. Gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Ne deriva che se può avere una logica – ed essere compatibile con i principi generali che regolano la corresponsione del trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, indicati nel D.Lgs. n. 165 del 2001 – che un emolumento del suddetto tipo continui ad essere corrisposto per il periodo in cui "a rotazione" il segretario che ne è beneficiario viene collocato in disponibilità ed utilizzato per esigenze dell’Agenzia, è del tutto evidente che la corresponsione di simile emolumento non è più giustificata quando il segretario si trovi a disposizione dell’Agenzia o, per sua iniziativa, in posizione di distacco presso una diversa Amministrazione (come accade nella specie).

4 – Conclusioni;

3.- In sintesi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi, ex art. 384 c.p.c., comma 2, nel merito, la domanda va respinta.

La complessità delle questioni trattate e la difformità delle soluzioni adottate dai Giudici del merito giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di T.M. G.. Compensa le spese dell’intero processo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *