T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3272

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. A.E. impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Pavia ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Cristoforo Denti Pompiani ai sensi del d.l. n. 78/2009, deducendo i vizi di violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990, degli artt. 3, 41 e 97 Cost, difetto di contraddittorio, carenza di motivazione, disparità di trattamento, illegittimità costituzionale dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 per contrasto con l’art. 3 Cost., violazione l. n. 102/2009 e l. n. 40/1998.

Con provvedimento del 21.7.2001, la Prefettura di Pavia ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato.

Poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte, al Collegio non resta altro che dare atto della cessazione della materia del contendere.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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