T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La A.T. s.n.c. e L.B. impugnano l’ordinanza n. 109 del 3.6.2004 con cui il Comune di Samarate ha ingiunto la rimozione della recinzione del cantiere di cui alla concessione edilizia n. 129/2000 e successiva variante n. 86/01 – con conseguente ripristino della percorribilità della strada consorziale della Brughiera che attraversa il mappale 405 della sezione censuaria di cascina Verghera – articolando le seguenti doglianze:

I. eccesso di potere per travisamento, erroneità ed insussistenza dei presupposti, assenza di congrua motivazione;

II. eccesso di potere per contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti della stessa amministrazione procedente, illogicità ed irrazionalità manifeste;

III. violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per contrasto con il pubblico interesse, illogicità, mancata ponderazione degli interessi coinvolti;

IV. violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza di motivazione ed insussistenza di presupposti in merito al breve termine di esecuzione assegnato;

V. violazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria;

VI. violazione e falsa applicazione dell’art. 107, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà intrinseca al provvedimento impugnato; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; incompetenza relativa dell’organo;

VII. violazione degli artt. 823 c.c. e 378, l. n. 2248/1965, all. F; eccesso di potere per travisamento, erroneità ed insussistenza dei presupposti, carenza di istruttoria per assenza di accertamento del presupposto uso pubblico; elementi di incompetenza relativa dell’organo.

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Come prospettato alla parte ricorrente in sede di discussione, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In data 10 dicembre 2004 è stata presentata un’istanza di condono per la formazione di una recinzione del fondo agricolo.

Il procedimento così avviato – come affermato dal Comune nella relazione depositata in giudizio in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale 11 maggio 2011 n. 1227 – è ancora in itinere.

Per costante giurisprudenza, l’avvenuta presentazione, nelle more del giudizio, dell’istanza di condono edilizio per l’opera di cui è stata ordinata la rimozione con il provvedimento impugnato priva il ricorrente di interesse alla definizione nel merito del ricorso (cfr., fra le tante Consiglio Stato, sez. V, 26 marzo 2009, n. 1811).

Detta istanza potrebbe, invero, essere accolta dal Comune, in tal modo eliminandosi in radice l’abuso che resterebbe perciò superato; ovvero potrebbe essere respinta, con effetto dello spostamento dell’interesse dell’istante dal provvedimento sanzionatorio al diniego, nonché agli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori adottati in base alla rinnovata valutazione della fattispecie, nei cui confronti egli può attivare le forme di tutela giurisdizionale previste dall’ordinamento.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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