Cassazione civile anno 2005 n. 1458 INGIUNZIONE Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso del 1.8.1991 al Pretore di Napoli, X X, titolare dell’Hotel X X di Ischia, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale l’INPS gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di lire 84.936.154, di cui lire 34.358.000 per contributi dovuti per il periodo 04.1985/07.1990 e lire 50.605.154 per sanzioni amministrative. A sostegno dell’opposizione il ricorrente deduceva la nullità del ricorso per ingiunzione perchè privo della indicazione del petitum e della causa petendi.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore rigettava l’opposizione.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello proposto dall’X.
Il Tribunale, premesso che il ricorso per ingiunzione conteneva tutti gli elementi di cui all’art. 414 c.p.c., nel merito osservava che dal verbale redatto dall’ispettore dell’INPS il 10.8.1990, confermato dal verbalizzante, di ricavava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ditta con il Dott. Luciano X, direttore sanitario dell’Hotel, essendo questi obbligato a svolgere la propria attività in base alle direttive impartite dall’azienda e secondo un orario fisso e predeterminato, senza alcuna autonomia o discrezionalità.
Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di X X, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso con due motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c. e vizi di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo perchè privo di petitum e di causa pretendi.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2696 c.c. e degli artt. 414 e 416 c.p.c., nonchè vizi di motivazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dall’opponente, volta a dimostrare l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato, perchè non richiesta nell’atto di opposizione bensì nella prima udienza del giudizio di primo grado successiva alla costituzione dell’INPS, così come ha errato nel negare ogni valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del X.
Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale ha del tutto omesso di prendere in considerazione il motivo di impugnazione con il quale l’appellante aveva dedotto l’illegittimità dell’ingiunzione perchè priva della specificazione delle somme dovute nei singoli anni e delle relative sanzioni.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha più volte avuto modo di precisare che nel rito del lavoro al ricorso per ingiunzione non si applicano le prescrizioni dell’art. 414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, la cui disciplina trova applicazione solo a seguito dell’opposizione; di conseguenza il convenuto opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è tenuto ad articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all’art. 414 c.p.c. solo nella memoria di costituzione (cfr. Cass. n. 5526 del 2002, Cass. n. 15339 del 2000).
E’ stato altresì precisato che è irrilevante che il giudice dell’opposizione accerti se il decreto ingiuntivo poteva essere emesso o meno sulla base della documentazione prodotta, poichè a seguito dell’opposizione, che da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, sicchè l’opponente non ha interesse a far valere l’irregolarità o la invalidità del ricorso per ingiunzione, ove non si ponga un problema di spese della specifica fase monitoria (cfr. Cass. n. 11762 del 2004, Cass. n. 6663 del 2002, Cass. n. 3591 del 2000).
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato nei limiti delle considerazioni che seguono.
La sentenza impugnata è conforme a diritto e non è censurabile nella parte in cui ha negato ogni valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio del Dott. X. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5167 del 2003, hanno infatti stabilito che nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio prodotte dalla parte che intende avvalersene come prova. Detto principio, per quanto enunciato dalla Corte in materia di autocertificazione del reddito da parte dei richiedenti un assegno di invalidità civile, per le sue implicazioni generali trova certamente applicazione in ogni tipo di processo civile.
La sentenza impugnata è invece censurabile laddove nega ingresso alle prove testimoniali articolate dall’appellante sulle circostanze di fatto che formano il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Dott. X. Ha errato infatti il Tribunale a ritenere inammissibile detta prova perchè non articolata nell’atto di opposizione, bensì nella prima udienza dinanzi al Pretore successiva alla costituzione dell’INPS. Al riguardo giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’opponente, che ha veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c., mentre l’atto di costituzione dell’opposto, che ha veste sostanziale di attore, è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quello di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo(cfr. Cass. n. 13467 del 2003, Cass. n. 8502 del 2002), essendo tenuto l’opposto in tale atto difensivo ad articolare la domanda secondo le specificazioni di cui all’art. 414 c.p.c. (Cass. n. 5526 del 2002).
Di conseguenza ove il ricorso per decreto ingiuntivo non rechi la precisa indicazione del petitum e/o della causa pretendi (come nel caso di specie, in cui nel ricorso per decreto ingiuntivo è precisato solo l’ammontare della pretesa ma non la ragione della stessa, difettando qualsiasi richiamo al rapporto di lavoro del Dott. X ed al verbale ispettivo) l’opponente (convenuto) è in grado di conoscere la pretesa dell’opposto (attore) solo a seguito della costituzione in giudizio di quest’ultimo, sicchè non può ritenersi tardiva la prova testimoniale articolata dall’opponente nella prima difesa successiva a tale costituzione.
Di conseguenza il Tribunale, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale solo perchè non dedotta nell’atto di opposizione, senza valutarne nel merito la rilevanza in giudizio, non si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati. Le censure proposte dai ricorrenti con il motivo in esame sono dunque fondate per quanto di ragione.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso esime la Corte dall’esame del terzo, che rimane assorbito.
In definitiva, deve essere accolto per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, mentre il primo motivo deve essere rigettato ed il terzo dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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