Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8150 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- C.S. e I.N. esponevano che: con atto pubblico del 2-9-1976 avevano acquistato da P.M. un appezzamento di terreno in territorio di (OMISSIS) esteso mq, 450 in catasto al fg. 151 partt. 196 e 197, confinante a sud con D.S.F.,a nord con restante terreno della venditrice, a est con proprietà M.D. e Cu.Sa., a ovest con V.G. ed eredi B. N.; nell’atto era previsto che per accedere all’immobile de quo era costituita servitù reciproca di passaggio sulla restante proprietà della venditrice, sul terreno degli attori, nonchè su quello di D.S.F., G.G. e altri acquirenti da M.P.; detta strada, che avrebbe raggiunto il lido del mare, non era stata mai costruita e che il D.S., nel realizzare un fabbricato nel proprio terreno, ne aveva abbassato il piano di calpestio creando un dislivello di quasi metri cinque rispetto al piano preesistente e interrompendo la stradella di comune passaggio; il D.S. si era impegnato a costruire a proprie spese una scala per consentire l’accesso al mare.

Pertanto, gli istanti convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Sciacca P.M. e D.S.F. per sentire dichiarare che i fondi dei predetti erano gravati da servitù di passaggio a favore del fondo attoreo e fosse ordinata l’immediata costruzione della strada così come previsto nell’atto di trasferimento con la creazione di idonea scala a spese esclusive del D.S..

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza del 28 aprile 2005 il Tribunale accoglieva la domanda proposta nei confronti del D.S., dichiarando costituita la servitù e condannando il predetto a costruire una scala a sue spese;

rigettava la domanda nei confronti della P..

Con sentenza dep. il 17 luglio 2009 la Corte di appello di Palermo rigettava l’impugnazione proposta dal D.S..

I Giudici respingevano l’eccezione di nullità della costituzione della servitù, che era stata dedotta sotto il profilo della impossibilità di realizzare la strada stante il dislivello fra il fondo attoreo e quello della P., sul rilievo che il consulente tecnico d’ufficio aveva indicato le opere che avrebbero consentito la creazione della strada.

Era, altresì, disattesa l’eccezione di prescrizione della servitù.

Nell’escludere che il termine di prescrizione dovesse decorrere dall’atto del 14-11-1972 con cui, secondo l’appellante, la P. nell’alienare le particelle n. 156 e 157 a Ba. e Scaduto, aveva costituito tale servitù, i Giudici ritenevano che, a stregua dell’interpretazione letterale dell’atto di acquisto del 2 settembre 1976, il diritto azionato dagli attori trovasse origine nel predetto rogito, nel quale si faceva riferimento alla costituzione del relativo diritto di passaggio, per cui non era ancora decorso il termine ventennale.

Per quanto concerneva la domanda di condanna alla costruzione della scala che il D.S. avrebbe dovuto costruire a sue spese, la sentenza osservava che, seppure tale domanda era nuova, la controparte aveva accettato il contraddittorio e che tale obbligazione scaturiva dalla scrittura privata del 9 giugno 1994. 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il D. S. sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Motivi della decisione

1.1. – Va esaminato innanzitutto il quarto motivo del ricorso che ha carattere pregiudiziale rispetto ai primi tre.

Con tale mezzo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa declaratoria di nullità del procedimento, deduce la non integrità del contradditorio nei confronti di coloro che dovevano considerarsi litisconsorti necessari, in quanto comproprietari unitamente al D.S. del fondo sul quale gli attori invocavano il riconoscimento della servitù e sul quale sarebbe dovuta eseguirsi la condanna al ripristino dei luoghi e alla costruzione della scala.

1.2.- Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata è emerso che la condanna alla costruzione della scala trovava fondamento nell’obbligazione, personalmente assunta dal D.S. con la transazione conclusa fra le parti con scrittura del 9 giugno 1994, ed era conseguenza del dislivello del terreno dal medesimo D.S. creato coi lavori da lui eseguiti:

dunque, come i Giudici hanno chiarito, l’ordine impartito al convenuto non era una statuizione conseguente alla costituzione della servitù gravante sul fondo asservito ovvero non ineriva all’esecuzione di lavori necessari per la realizzazione della strada sulla quale doveva avvenire il passaggio, relativamente alla quale la decisione impugnata è stata meramente dichiarativa dell’esistenza del diritto che sarebbe stato costituito con l’atto del 1972. 2.1. – Il primo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata che, nel respingere l’eccezione di prescrizione della servitù de qua per non uso ventennale, aveva ritenuto la stessa costituita con l’atto del 2-9-1976 con il quale gli attori avevano acquistato dalla P. le part. 196 e 197 quando in realtà il diritto di servitù era stato costituito con l’atto del 14-11-1972 con il quale la P. aveva alienato a Ba.Fi. e S.S. la part. 156 del suo fondo che, attraverso successivi trasferimenti di proprietà, era poi pervenuta al D.S. e ad altri che l’avevano acquistata in comproprietà.

Tenuto conto dell’inerenza del diritto all’intero fondo dominante anche se poi venga frazionato, nella servitù de qua, costituita con l’atto del 14-11-1972 e richiamata nei successivi atti di trasferimento, erano subentrati gli attori, con la conseguenza che il termine di prescrizione doveva decorrere dal 1972 ed era maturato.

2.2. -Il motivo è fondato.

La sentenza, nel considerare che la prescrizione doveva decorrere dal 1976, ha ritenuto che la servitù del quale gli attori hanno chiesto il riconoscimento, fosse stata costituita con l’atto di acquisto degli attori (2-9-1976). Al riguardo, la sentenza riportava il testo relativo alla costituzione della servitù contenuta nell’atto del 2 settembre 1976 (intercorso fra gli attori e la P.) nel modo seguente:

" il suddetto spezzone di terreno avrà accesso a mezzo della strada larga metri 2,00 che in comune con altri aventi diritto e che, slacciansosi dalla strada statale n. (OMISSIS), arriva al casamento colonico dei germani B. …" " ed inoltre detta strada proseguirà con la larghezza di metri 4,00, sul terreno della venditrice, sul terreno di cui trattasi lungo il confine con V.G. e degli eredi di B. e sul terreno dei detti Ba. e S. e loro aventi causa sino a raggiungere il mare. Conseguentemente è rimasta costituita la relativa servitù di passaggio a favore ed a carico del detto restante terreno della venditrice, a favore ed a carico del terreno superiormente descritto fino a raggiungere il lido del mare e ciò in comune con i terreni dei detti Ba. e S. e loro aventi causa. Le spese per la manutenzione di detta strada saranno in comune tra tutti gli aventi diritto pro quota".

I Giudici, nel fondare il convincimento circa la costituzione della servitù con l’atto di acquisto degli attori del 2-9-1976, hanno affermato che "la formulazione letterale dell’atto non consente di dubitare che la servitù per cui è causa trova origine nell’atto medesimo rimanendo quindi del tutto irrilevanti le pattuizioni relative alla costituzione della servitù effettuate con l’atto … del 14-11-1972".

Tale convincimento si basa su una motivazione del tutto inadeguata, posto che l’affermazione, che sembrerebbe basarsi sul dato meramente testuale del rogito del 1976, si è rivelata assolutamente apodittica, non indicando le ragioni della soluzione accolta ovvero gli elementi presi in considerazione e in base ai quali si sarebbe dovuto con certezza procedere all’interpretazione dell’atto conforme alla conclusione alla quale è pervenuta la sentenza. Ed invero i Giudici non hanno dato conto nè del complessivo contenuto dell’atto del 1976 nè hanno compiuto la necessaria analisi congiunta dei titoli in base ai quali la P. aveva proceduto alla successiva alienazione delle porzioni del suo fondo, mentre sarebbe stato necessario verificare se, in relazione al tracciato della strada e ai fondi sui quali era stata costituita – da individuare attraverso i vari trasferimenti – la servitù descritta nel rogito di acquisto degli attori (2-9-1976) non fosse stata già costituita con il primo atto di alienazione di una particella del fondo della P. ovvero con l’atto del 14-11-1972 relativo alla part. 156 venduta a Ba. e S. che, attraverso successivi atti traslativi, era poi pervenuta al D.S. ed altri. In sostanza, la Corte avrebbe dovuto accertare se, al di là dell’espressione usata ("è costituita"), il diritto di servitù – che fra l’altro veniva a gravare anche "fondi di proprietà di soggetti ( Ba. e S.) diversi da quelli fra i quali sarebbe intervenuto l’atto costitutivo di servitù (gli attori e la P. stipulanti l’atto del 1976) – non fosse il medesimo diritto (richiamato nell’atto del 1972) nel quale gli attori sarebbero così venuti a subentrare quali acquirenti di quella porzione del fondo dominante, rimasto in proprietà della venditrice e a favore del quale esso era stato in precedenza costituito (con il primo atto di frazionamento del fondo del 1972). Ed invero occorre qui ricordare che in virtù del ed. principio di ambulatorietà delle servitù, l’alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, se in esso richiamate.

3.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, denuncia: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1346 cod. civ., D.M. 5 novembre 2001, art. 5, comma 3 censurando la sentenza laddove avrebbe dovuto dichiarare la nullità della servitù per l’impossibilità di realizzare la strada, attesa la accertata conformazione del terreno mentre erroneamente la sentenza aveva fatto riferimento alla costruzione della scala, perchè si tratterebbe di una modalità alternativa rispetto a quanto previsto negli atti pubblici di costituzione della servitù; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1071 e 1073 cod. civ., atteso che era risultato provato il mancato esercizio della servitù dal 1972, dovendo aversi riguardo al tempo per il quale non fu esercita dai precedenti titolari; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 1074 cod. civ. tenuto conto che per l’impossibilità e il mancato uso ventennale andava dichiarata l’estinzione della servitù. 2.2. – Il motivo va disatteso.

Per quanto concerne la censura sub a), la sentenza ha ritenuto che, in base a quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio e neppure "specificamente contestato", la realizzazione della strada era comunque possibile: trattasi di un accertamento di fatto che,come tale, è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi – come preteso al riguardo dal ricorrente – su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Per quanto riguarda la censura sub b), la stessa è assorbita, posto che la decorrenza del termine di prescrizione andrà determinata all’esito della valutazione che il giudice di rinvio dovrà compiere circa il momento costitutivo della servitù secondo quanto si è detto in occasione dell’esame del primo motivo.

In relazione alla doglianza sub e), la stessa è infondata laddove si fa riferimento all’impossibilità di realizzazione della servitù, dovendo qui ribadirsi quanto si è detto sub a), mentre per quel che concerne la prescrizione, vanno confermate le considerazioni su b).

3.1.- Il terzo motivo, lamentando erronea e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 184 cod. proc. civ. (nel testo previgente alla L. n. 353 del 1990), artt. 1063, 1071 e 1073 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva condannato il ricorrente alla costruzione della scala, quando con l’appello era stato dedotto che tale modalità di esercizio della servitù era estranea al titolo costitutivo del 1972, nel quale le parti avevano fatto riferimento esclusivamente alla stradella, ed era in contrasto con quanto stabilito dal citato art. 1069 cod. civ.. La Corte, incorrendo nella violazione dell’art. 184 cod. proc. civ., aveva erroneamente sostenuto che la domanda relativa alla realizzazione della strada era una domanda nuova sulla quale la controparte aveva accettato il contraddittorio, quando invece tale domanda era stata formulata con l’atto di citazione nel quale gli attori avevano, peraltro, chiesto che la spesa fosse posta a carico di tutti i contendenti; la scrittura del 9-6-1994 alla quale aveva fatto riferimento la sentenza aveva perso ogni efficacia in mancanza della realizzazione delle opere nel 1994. 3.2. Il motivo è infondato.

Come si è già accennato in occasione dell’ esame del quarto motivo, la sentenza ha ritenuto che fonte dell’obbligo di costruire la scala non era il titolo costitutivo della servitù nè che tale obbligo fosse inerente alla realizzazione della strada prevista per l’esercizio del relativo diritto di passaggio ma che esso trovava causa nella transazione del 9-6-1994 con la quale il ricorrente aveva assunto siffatta obbligazione.

Premesso che la sentenza ha correttamente ritenuto che tale domanda era ammissibile, la deduzione circa il venir meno dell’efficacia della scrittura per la mancata realizzazione delle opere nel 1994 introduce una questione che, implicando la verifica del contenuto e della portata delle relative pattuizioni, attiene all’interpretazione della predetta scrittura che è evidentemente operazione riservata all’accertamento del giudice di merito, dovendo qui ricordarsi che 1’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione: la deduzione deve essere, altresì, accompagnata dalla trascrizione integrale del testo contrattuale in modo da consentire alla Corte di Cassazione, che non ha diretto accesso agli atti, di verificare la sussistenza della denunciata violazione tali oneri non sono stati ottemperati dal ricorrente.

La sentenza va cassata in relazione al primo motivo del ricorso, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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