Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 16-11-2011, n. 42113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E DIRITTO Con sentenza in data 29-9 2010 la Corte di appello di Genova confermava nei confronti di B.F. la sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 21 maggio 2008,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 610 c.p., commesso in data (OMISSIS) nei confronti di M.M. (alla quale il predetto B. aveva impedito di usare il telefono per chiamare soccorso, rivolgendole espressioni minacciose)- fatto avvenuto il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore deducendo:

1- la violazione degli art. 552 c.p.p., comma 3 e artt. 179-184 c.p.p. per inosservanza del termine a comparire e delle formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 7.

Sul punto rilevava che il decreto di citazione diretta a giudizio per l’udienza del 4-4-2007, era stato notificato all’imputato al domicilio eletto presso il difensore in data 9-2-2007.

Che tale notificazione, eseguita solo 54 giorni prima dell’udienza,senza il rispetto del termine previsto dall’art. 552 c.p.p., era avvenuta senza l’osservanza delle formalità previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 7. 2 – Con il secondo motivo la difesa deduceva la mancanza,contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione,in relazione al contenuto della denuncia-querela,che l’imputato B. aveva proposto nei confronti della persona parte lesa,e della archiviazione presentata dal PM il 26-10-05.

Con tale motivo il ricorrente censurava la sentenza,per avere il giudice di appello ritenuto attendibile la parte lesa,rilevando che la tesi era riscontrata dalla contestazione disciplinare che il B. aveva subito,e dalla mancata contestazione della stessa da parte dell’imputato.

Secondo la difesa la Corte aveva omesso ogni valutazione di attendibilità della persona offese dunque si riteneva violato l’art. 192 c.p.p..

Diversamente la difesa evidenziava a riguardo che il B., appena avuta conoscenza delle dichiarazioni della M., aveva formulato a suo carico querela,ritenendosi vittima di diffamazione.

3- Con il terzo motivo la difesa deduceva la erronea determinazione della pena, avendo la Corte omesso di motivare sul punto,e si riteneva la sentenza viziata al riguardo da illogicità,evidenziando che il primo giudice aveva concesso all’imputato le attenuanti generiche,attribuendo così minore gravità alla condotta delittuosa,rispetto a quella ritenuta dal Giudice di appello.

4- Con il quarto motivo censurava la sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla determinazione delle spese processuali liquidate in favore della parte civile.

Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso risulta privo di fondamento.

In ordine al primo motivo deve rilevarsi che l’eccezione relativa al vizio derivante dalla violazione del termine a comparire ed al vizio di notifica risulta tardivamente proposta, atteso che non era stata dedotta alcuna nullità in primo grado, nè in sede di appello,donde la sanatoria della nullità incorsa.

Per ciò che concerne le censure riferibili alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, deve evidenziarsi che emerge dal testo della sentenza impugnata l’esistenza di riscontro costituito da documentazione della contestazione disciplinare del fatto che risultava prodotta nella deposizione del teste G. e l’assenza di controdeduzioni dell’imputato in quella sede, che rafforza irrefragabilmente l’accusa della persona offesa.

Pertanto nella valutazione di attendibilità della persona offesa non risulta carente la motivazione, avendo il Giudice dell’impugnazione rilevato l’esistenza di un riscontro che legittimamente risulta desunto anche dal comportamento tenuto dal B., che non aveva smentito l’accusa nel procedimento disciplinare, secondo la documentazione esibita dalla parte lesa, da ritenere correttamente utilizzata, stante la possibilità dell’imputato di difendersi al riguardo, nel giudizio penale.

Vale al riguardo rilevare che la deposizione della persona offesa,sulla cui attendibilità la Corte non aveva ragione di dubitare, non essendo stati rilevati dall’appellante elementi idonei ad inficiare l’attendibilità della parte, può valere anche da sola a fondare il giudizio di colpevolezza, secondo i principi sanciti da questa Corte (Cass. Sez. 4^ -9/4/2004,n. 16860).

Per quanto riguarda infine le censure del ricorrente riferite alla motivazione sull’entità della pena,deve rilevarsi che tale motivo è manifestamente infondato, e dunque inammissibile,avendo il giudice di appello ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice in relazione alla gravità del fatto,e valutando le modalità della condotta, tenuta reiteratamente dall’imputato nei confronti della persona offesa, onde risulta sufficientemente motivata sul punto la sentenza ai sensi dell’art. 133 c.p., e correttamente è stata considerata altresì la condizione di turbamento suscitata nella persona offesa.

Il Giudice di appello ha pertanto risposto in modo esauriente alle questioni dedotte dalla difesa appellante.

Ugualmente devono ritenersi inammissibili le doglianze riferite alla carenza di motivazione in riferimento alla liquidazione delle spese in favore di parte civile, essendo tali censure del tutto genericamente articolate.

In conclusione la Corte deve rigettare il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Parte Civile che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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