Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9386 Correttezza professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del settembre 1998 la srl Reprograv poi incorporata in Nuova Incis Foto Incisioni Rotocalco S.p.A., ed oggi Nuova Incis Foto Incisioni Rotocalco S.r.l., conveniva davanti al Tribunale di Monza le società Incisioni D’arte S.r.l. e Zambaiti Parati S.p.A., nonchè P.G., perchè fosse accertata l’attività di concorrenza sleale posta in essere dai convenuti in danno di essa attrice e perchè gli stessi fossero condannati al risarcimento del danno, con l’ordine di cessazione di ogni attività diretta alla produzione di cilindri goffratori e di utilizzo di ex dipendenti di essa attrice nella produzione dei medesimi.

Precisava di essere azienda leader nel settore della foto incisione rotocalco e nella produzione dei cilindri predetti, relativi al settore carta da parati. Detta produzione si fondava su essenziali tecnologie e know how da essa attrice acquisiti in via esclusiva con investimenti notevoli nel settore, sfociati nell’acquisto da parte di Nuova Incis S.p.A. delle quote costituenti l’intero capitale sociale di Reprograv. Precisava che metodologia e conoscenze costituivano un suo patrimonio industriale esclusivo , tenuto segreta addirittura alla maggior parte dei dipendenti, cosicchè l’ex titolare di Reprogav nel momento in cui aveva ceduto le proprie quote aveva sottoscritto un patto di non concorrenza di durata quinquennale con S.r.l. Incisioni D’arte.

Era avvenuto che nel luglio del 1997 quattro dipendenti di essa Reprograv si erano dimessi ed avevano iniziato a collaborare insieme ad altri due ex dipendenti, con Incisioni d’arte,società costituita nel 1997, amministrata da F.R. già collaboratore esclusivo di Zambaiti Parati S.p.A., a sua volta cliente fondamentale di Reprograv. Incisioni D’arte, dunque munita delle necessarie professionalità appena acquisite, aveva iniziato a produrre cilindri goffratori in via esclusiva per la predetta Zambaiti Parati.

Rilevava l’attrice che i dipendenti predetti assunti da Incisioni d’arte avevano costituito per anni il suo essenziale nucleo produttivo ed organizzativo. Essi infatti erano gli unici di tutta la sua organizzazione a conoscere l’intero sistema produttivo dei cilindri goffratori, cosicchè erano gli unici a poter riprodurre quel procedimento presso altro imprenditore.

Quindi Zambaiti Parati aveva concluso l’acquisto di un sistema informatico del tutto identico a quello in uso presso Nuova Incisione, denominato "barco", proveniente dalla medesima impresa produttrice che aveva fornito essa attrice, operante attraverso programmi di software per la realizzazione dei cilindri di cui si tratta. Sosteneva che tutta detta attività, che aveva costituito concorrenza sleale, aveva prodotto un danno considerevole, consistito nell’esser venuto meno, nel corso del 1997 l’intero fatturato di Zambaiti, e nella perdita della esclusività della produzione di cilindri goffratori. Si costituivano i convenuti e resistevano.

Il Tribunale riteneva provata la violazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, da parte dei convenuti e li condannava in solido a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore della attrice incorporante, la somma di Euro 45.448,21. Rigettava la domanda di pubblicazione della sentenza.

Incisioni D’arte proponeva appello. P.G. e Nuova Incis proponevano distinti appelli incidentali. La Corte di Milano accoglieva l’appello principale ed in riforma della sentenza del tribunale respingeva le domande di Nuova Incis. Respingeva gli appelli incidentali. Il giudice di secondo grado dopo aver ripercorso l’accertamento istruttorio e quindi l’iter argomentativo della prima sentenza riteneva di escludere l’ipotesi di storno dei dipendenti di cui si tratta, negando che nella istruttoria espletata fosse emerso il ricorso a modalità intrinsecamente scorrette volte all’accaparramento dei dipendenti del concorrente. Riteneva invece che il passaggio alla nuova impresa da parte dei predetti fosse avvenuto in modo fisiologico e sulla base di scelte dei lavoratori in sè legittime e dalle cui modalità non era possibile nè desumere, nè tantomeno presumere come invece aveva fatto il primo giudice, l’esistenza di un animus nocendi in capo all’imprenditore presso il quale la trasmigrazione era venuta.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione con atto articolato su cinque motivi la Nuova incis Foto Incisioni Rotocalco S.r.l..

Resiste con controricorso la Incisioni D’arte S.r.l..

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso Nuova Incis lamenta la violazione all’art. 112 c.p.c., ovvero del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato nonchè dei limiti della devoluzione nel giudizio di appello. Sostiene che la sentenza di appello ha posto a fondamento della sua decisione atti processuali per i quali non era stato formulato alcun motivo di impugnazione da parte dell’appellante. Il motivo si sviluppa nella individuazione del contenuto delle espletate consulenze tecniche, di comparse, ed altri atti processuali, per sostenere che la Corte di merito ha in sostanza rivisto le conclusioni del primo giudice senza che rispetto alle predette risultanze fosse stata formulata in tal senso alcuna richiesta dall’appellante. Conclude il motivo con il previsto quesito mediante il quale chiede se il giudice di secondo grado possa, a fronte di una interpretazione delle risultanze delle indagini istruttorie compiuto dal primo giudice a fondamento della propria motivazione, adottarne una diversa senza che nessuna parte abbia in proposito formulato alcun motivo di appello.

1.a. Il motivo, ancorchè la sua formulazione manchi nella intestazione del riferimento all’art. 360 c.p.c., tuttavia allega una violazione di diritto quale sarebbe, se sussistente, quella relativa all’art. 112 c.p.c.. Esso contrariamente a quanto ritiene il controricorrente , poichè consente di individuare il punto che intende sottoporre all’esame della Corte Suprema, è ammissibile, 1.b. Il motivo è tuttavia infondato. Il giudice di secondo grado, secondo i criteri generali del devoluto, era investito della questione riguardante la sussistenza di una concorrenza sleale mediante storno dei dipendenti. La conclusione positiva del Tribunale è stata impugnata con riferimento alle risultanze istruttorie interpretate diversamente, dall’appellante, rispetto al primo giudice. Orbene le argomentazioni contenute nella sentenza del tribunale a sostegno della decisione poi riformata sono per l’appunto tali, ovvero esprimono le ragioni del decisum, e non costituiscono statuizione esse stesse, tanto meno autonoma. Più che sufficiente dunque era da parte dell’appellante la contestazione della conclusione e l’esposizione di una diversa letture degli atti processuali, nonchè di una utilizzazione anch’essa diversa da quella fatta dal primo giudice, delle risultanze peritali.

In sostanza, è il caso di precisare, nella vicenda, le medesime circostanze di fatto lumeggiate dai tecnici sono state diversamente utilizzate, dalle parti e quindi dai due giudici di merito, nei successivi gradi, come è perfettamente coerente con il principio del devoluto. Non si è dunque verificata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del secondo giudice.

2. Con il secondo motivo di ricorso Nuova Incis lamenta la violazione e la falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nella valutazione delle risultanze delle consulenze tecniche di ufficio, nonchè il vizio di motivazione. Sintetizza nel previsto quesito il principio di diritto che ad essa pare violato relativamente agli artt. 1362 e 1363 c.c., riferendosi alla interpretazione degli atti processuali fornita dal giudice di secondo grado,a suo avviso non rappresentativa della vera intenzione dei dichiaranti, ovvero dei pareri dei consulenti tecnici.

2.a. Il motivo come già quello prima esaminato è ammissibile sotto il profilo della sua formulazione ad onta della sua singolarità, giacchè consente , contrariamente a quanto ritiene il resistente, di individuare il punto di diritto sottoposto alla Corte Suprema.

E’ invece inammissibile sotto altro profilo, ovvero in quanto consiste in un tentativo di riesaminare i fatti di causa.

2.b.Come si è detto nell’ esame del motivo precedente, il giudice di merito ha valutato le risultanze di causa, incluse le relazioni peritali, e dai fatti da queste illustrati ha tratto le sue conclusioni. Le medesime sono assolutamente motivate, addirittura in talune parti con il confronto specifico fra la valutazione effettuata dal tribunale e quella, diversa, effettuata in secondo grado. Detta motivazione non fa emergere alcuna contraddizione. In realtà la doglianza semplicemente pretende che giudice di merito debba concludere che la tecnologia ed il know how messi a punto dalla società attrice costituivano un proprium esclusivo per le particolarità tecniche e scientifiche che le contraddistinguevano, cosicchè solo attraverso l’utilizzazione illegittima (storno) di dipendenti a conoscenza delle medesime particolarità il concorrente poteva offrire al mercato il prodotto in questione.

I giudici di secondo grado,invece, esaminando specificamente detti punti decisivi della causa, hanno negato siffatto carattere esclusivo (pagg. 10 e 12), con motivazione che non merita censure.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, art. 623 c.p., e art. 6 bis della Legge Industriale, (testuale) nella parte in cui la Corte ha ritenuto necessario per la tutela del knowf how il carattere dell’esclusività a livello nazionale ed internazionale, e quindi ancora un’erronea interpretazione del contenuto di detto carattere ai fini del riconoscimento della tutela giuridica in questione. Il motivo si sintetizza nel previsto quesito chiedendo che la Corte Suprema chiarisca se contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la tutela del know How spetti anche nei confronti di un valore tecnico e scientifico non assolutamente esclusivo ma tale da non essere considerato facilmente accessibile agli esperti ed operatori del settore.

3.a. Anche questo motivo ad onta della sua formulazione non conforme alle prassi che connotano l’esperienza della corte di cassazione, consente tuttavia di individuare il punto sottoposto al collegio.

Esso dunque è ammissibile. Osserva il collegio che il giudice di merito,a pagina 10 della sentenza in esame,esclude che l’istruttoria abbia fatto emergere l’impossibilità di addivenire alle conoscenze industriali della attrice senza appunto l’accaparramento dei suoi collaboratore-Ha negato dunque la esclusività della lavorazione e delle connesse metodologie. Ipotesi peraltro che nemmeno l’odierno ricorrente sostiene oggi. Quindi il giudice di merito non ha per questo negato la possibilità di una attività concorrenziale non consentita, ovvero non ha escluso la astratta possibilità dello storno illegittimo lamentato. Piuttosto ha escluso che le circostanze entro le quali il trasferimento dei lavoratori in questione si è realizzato,facciano rientrare la vicenda nella previsione della concorrenza sleale. Il complotto anticoncorrenziale, affermato dalla attrice, è stato negato dalla Corte di merito in fatto. Ed invero, ancora alle pagine 12 e ss della sentenza impugnata, il giudice di merito esamina il clima aziendale che si viveva dentro la società attrice, e lo considera tale in sè da non rendere affatto inspiegabile la fuoruscita di lavoratori anche particolarmente apprezzati, nonchè la convenienza da parte dei medesimi a trasferirsi anche per ragioni organizzative della propria vita privata (pagina 13). Considera quindi apodittica l’affermazione del primo giudice relativa al fatto che le assunzioni in questione sarebbero avvenute senza una previa ricerca di personale, ed altresì quella concernente il contatto personale tra i lavoratori poi trasmigrati ed il nuovo imprenditore in epoca precedente alla costituzione dell’impresa stessa. Parimenti, e ciò appare significativo dell’accertamento compiuto dal giudice della impugnazione, la Corte d’appello ha dubitato dell’effetto destabilizzante delle dimissioni in parola dedotto dalla mera considerazione della loro anzianità e della loro esperienza.

Quindi ancora la sentenza esamina il punto dell’acquisto del sistema informatico "banco" per incisioni d’arte ed il ruolo svolto dal convenuto e poi appellato P. e rileva anche in questo caso che la conclusione del primo giudice si era basata su presunzioni del tutto contestabili e non aveva fatto uso di elementi gravi, precisi,e concordanti. Il motivo è dunque inammissibile giacchè ancora una volta tenta di esaminare i fatti di causa accertati invece con motivazione del tutto adeguata mediante mera proposizione di diversa ed opinabile valutazione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale applicabili all’interpretazione delle deposizioni testimoniali assunte, in relazione all’art. 2598 c.c., n. 3. Sostiene infatti che la ipotesi di concorrenza sleale per illecito storno di dipendenti è stata raggiunto in conseguenza di cattiva lettura dei risultati istruttori. Il motivo si conclude con il previsto quesito nel quale si chiede che la Corte stabilisca se in criteri di ermeneutica citati sono stati violati dal giudice di secondo grado laddove esso ha omesso di considerare in modo complessivo gli elementi istruttori raccolti.

4.a. Osserva il collegio che ancora una volta il motivo può essere esaminato ad onta della sua formulazione non ordinata giacchè espone, alla fine, un riconoscibile quesito, ovvero quello della sussistenza dell’illecito preteso in astratto e con riferimento ad una pretesa riservatezza dei dati, che sarebbe testimoniata dalla avvenuta conclusione a suo tempo del patto di non concorrenza di cui si è detto in narrativa.

4.b. Pare a questo punto opportuno al collegio rammentare la giurisprudenza della Corte Suprema sul punto la quale ha dato tempo ha dato vita ad orientamento dal quale non vi sono motivi per discostarsi. La costruzione dello storno di dipendenti come rientrante nell’art. 2598 c.c., n. 3 è di natura giurisprudenziale.

Tale fattispecie deve pertanto essere individuata caso per caso attraverso le modalità nelle quali la vicenda si svolge. Si deve ritenere che costituisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, n. 3 l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa. Il concorrente che a tale pratica faccia ricorso perchè tali conoscenze non possiede in questo modo evita il costo dell’investimento in ricerca, e pone in essere una concorrenza che altrimenti non sarebbe in grado di realizzare (cass. nn. 1263 del 1989, 5671 del 1998 nonchè 13658 del 2004).

4.c. Va ancora precisato che in via di principio non è affatto vietato all’imprenditore di ricercare nel mercato il miglior collaboratore, anche sottraendolo attraverso una legittima e palese contrattazione sulla sua retribuzione al concorrente. Ciò è fisiologico ad un mercato concorrenziale. Quello che differenzia la concorrenza così posta in essere in modo legittimo dallo storno vietato è l’animus nocendi, ovverosia la diretta ed immediata direzione dell’atto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa la esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili. Lo storno illecito si configura dunque come effetto e contenuto di una attività parassitaria, che saltando il costo dell’investimento in ricerca ed in esperienza, e privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione.

Tutto ciò, giova ripetere, va accertato caso per caso ovvero con riferimento alle specifiche circostanze che connotano il quadro reale nel quale operano le imprese e la trasmigrazione di dipendenti si è realizzata.

4.d. Tornano utili a questo punto le considerazioni svolte dal giudice del merito di secondo grado che ha diligentemente menzionato tutti gli elementi di fatto che a suo avviso escludono l’illiceità di cui si discute. Il giudice non ha negato il pregio delle conoscenze acquisite dalla attrice,ma ne ha negato la esclusività e quindi la assoluta essenzialità dei lavoratori trasmigrati. La Corte di merito quindi ha negato, s’è detto, che i lavoratori in questione siano stati indotti a trasferirsi per ragioni in qualche modo emulative dell’ex datore di lavoro, accertando che invece essi avevano trovato convenienza individuale anche logistica, autonoma rispetto alla proposta di trasferimento, a mutare la propria sede di lavoro.

4.e. Il motivo è inammissibile nella parte in cui tenta di riesaminare i fatti ed è infondato laddove strumentalmente allega violazioni di legge.

E’ peraltro infondato anche laddove , nella parte finale,in qualche modo allega una violazione del patto di non concorrenza da parte del P. e dunque la violazione di legge da parte del giudice del merito che non l’avrebbe rilevata. Infatti tribunale ha escluso l’esistenza di alcuna prova dell’intervento del P. medesimo per orientare la scelta delle parti convenute verso la assunzione dei dipendenti più esperti di Nuova Incis.

5. Con il quinto motivo ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., art. 125 della Legge Industriale e degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. in relazione al risarcimento e quindi alla liquidazione del danno lamentato da nuova Incis. Sostiene che la corte di merito riformando la sentenza di primo grado e quindi assorbito l’appello incidentale da essa proposto ha violato le norme citate.

5.a. La trattazione del motivo è assorbita dal rigetto dei motivi che precedono. L’inesistenza dell’illecito conduce a quella del danno da risarcire.

6. Il ricorso va rigettato. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 7200,00 di cui Euro 7000,00 per onorari oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

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