Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente gravame il Ministero chiede l’annullamento della sentenza del Tar Venezia che, in conseguenza della riforma del Consiglio di Stato dell’ordinanza cautelare di rigetto del TAR, ha annullato l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria della procedura di selezione professionale interna per la copertura dei posti disponibili nel profilo professionale di Collaboratore Tributario, area C., posizione economica C1, dell’Agenzia del Territorio, non essendo stato considerato valido il diploma di scuola secondaria superiore, di durata triennale.
L’appello è sostanzialmente affidato alla denuncia dell’art.191 del d.lgs. n.297/1994.
Si è costituito in giudizio l’appellato riepilogando l’intera vicenda e ricordano, come il Ministero dell’Industria D.M. 16 14.4.1997 avesse qualificato il "diploma di qualifica professionale" come "titolo professionale" rilasciato da scuola secondaria superiore di durata triennale e che comunque l’Amministrazione gli aveva sempre affidato numerosi importanti incarichi.
Chiamato all’Udienza Pubblica di discussione l’appello è stato ritenuto in decisione.
L’appello è fondato.
Il Ministero appellante chiede la riforma della decisione denunciandone l’erroneità in relazione al fatto che:
– contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la correzione (di cui alla determinazione 13.7.2001) dell’art. 2, comma 2, rigo 2 del bando UDC/136 – con cui erano state soppresse le parole "di durata quinquennale" del titolo di studio necessario- era diretta a consentire solo l’ammissione dei candidati in possesso di diploma magistrale quadriennale, o comunque di un titolo rilasciato da istituto di istruzione superiore ai sensi dell’art.191 del d.lgs. n.297/1994, ma non chi era in possesso di un titolo di qualifica professionale;
– con la predetta modifica, l’Amministrazione aveva perseguito proprio la specifica finalità di consentire che, alla citata selezione potessero partecipare anche i dipendenti in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale,
– che per il posto a concorso era richiesta la laurea e, in via derogatoria, il diploma rilasciato da istituto di istruzione superiore accompagnato dall’anzianità prescritta per l’ammissione;
– in nessun caso il bando poteva ammettere alla procedura chi non era in possesso del titolo immediatamente precedente
L’assunto è fondato.
La vicenda infatti concerne una questione che è già stata risolta dalla giurisprudenza in senso contrario alle aspettative dell’appellato.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195,del t.u. (oggi abrogato) 16 aprile 1994 n. 297, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego, il diploma rilasciato da un Istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale "diploma di istruzione secondaria superiore" in quanto, essendo conseguito solo in esito ad un corso triennale di studi, ha valore legale nei limiti previsti in particolare dall’art. 195 comma 2,. Di norma dà solo diritto a valutazione in termini di punteggio nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado.
In alcun caso è assimilabile al diploma di maturità, ora definito dall’art. 1 comma 1, l. 10 dicembre 1997 n. 425, quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore; o in altri casi integrato dall’esame da sostenere al termine dei corsi integrativi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2881;Consiglio Stato, sez. V, 06 maggio 2008, n. 2375; Consiglio Stato, sez. I, 21 dicembre 2005, n. 4410).
L’art. 191 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 nello specificare che gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore sono quelli che danno comunque accesso all’università elenca tassativamente: "… il ginnasioliceo classico, il liceo scientifico, gli istituti tecnici, il liceo artistico, l’istituto magistrale, la scuola magistrale, gli istituti professionali e gli istituti d’arte".
Al contrario poi di quanto afferma l’appellato, anche il D.M. 1441997 dal medesimo invocato, nel definire i "…Diplomi di qualifica dei corsi dell’istruzione professionale" specifica che questi sono quelli che "… si conseguono presso gli istituti professionali di Stato…", che erano istituzioni del tutto differenti dagli "istituti e scuole di istruzione secondaria superiore" specificati dal 9 co. dell’art.191 cit..
In conclusione l’appello è fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della decisione impugnata.
Le spese, secondo le regole generali, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
– 1. accoglie l’appello, e per l’effetto annulla la sentenza di cui in epigrafe.
– 2. Condanna l’appellato al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in Euro 3000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
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