Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato il 4 aprile 1996 e depositato l’11 successivo la società ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale 7 febbraio 1996, prot. n.672 di demolizione di opere edilizie realizzate in pretesa difformità dal titolo nell’ambito del fabbricato di via Aurelia Ponente e ne chiedeva l’annullamento previa sospensione per
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, 31 e seguenti della L. n. 47 del 1985 e 39 della L. n. 724 del 1994; violazione del principio generale che impone l’esame delle domande di sanatoria prima di procedere all’adozione di misure sanzionatorie; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità contraddittorietà intrinseca;
2) violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 12 L. n. 47 del 1985; violazione dei principi generali in tema di adozione di misure sanzionatorie di abusi edilizi; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità;
3) violazione art.7 L. n. 47 del 1985; eccesso di potere per difetto di istruttoria, indeterminatezza dell’oggetto;
4) violazione e falsa applicazione degli artt.3, 4, 7, 8, 11 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
Non si costituiva in giudizio il comune intimato.
Con ordinanza collegiale 18/04/1996, n.209 la Sezione accoglieva la domanda di sospensione.
Assegnato all’udienza di ruolo aggiunto del 15 luglio 2010, su dichiarazione cautelativa di sussistenza di interesse alla decisione da parte della difesa della società ricorrente (che faceva presente di non aver potuto contattare la propria cliente né il suo amministratore), il ricorso veniva rinviato a data da destinare e poi riassegnato per la trattazione all’udienza odierna in prossimità della quale la stessa difesa, nella perdurante impossibilità di rintracciare la cliente, insisteva nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivo con cui si denuncia che nel caso di specie con l’ordinanza sindacale impugnata sia stata disposta la demolizione di opere ritenute difformi (dal titolo che le aveva assentite) in presenza e in pendenza di istanza di condono, come si dà atto nella stessa ordinanza di demolizione. E’ noto infatti che alla stregua di giurisprudenza amministrativa costante, ivi inclusa quella della Sezione, l’autorità comunale non può ordinare la demolizione di opere ritenute abusive se per le stesse opere sia stata presentata istanza di condono o istanza di sanatoria, istanze che, se accolte, regolarizzerebbero l’abuso.
A ciò si può ancora aggiungere che l’ordinanza impugnata, da un lato, ingiunge la demolizione di opere abusive, senza però una precisa e puntuale individuazione delle stesse, e il ripristino dello stato dei luoghi; dall’altro, e in modo manifestamente illogico e contraddittorio, assegna termine per la presentazione di memorie integrative atte a chiarire la vicenda.
Quanto sopra è sufficiente per accogliere il ricorso, annullando per l’effetto l’ordinanza impugnata.
Le spese possono essere compensate anche in relazione alla particolarità della controversia e allo stato in cui il ricorso, molto risalente, si presenta per la decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata con spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente, Estensore
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere
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