Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-11-2011) 06-12-2011, n. 45432 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6.10.2009, il Tribunale di sorveglianza di Brescia dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione interposta da M.G., sul presupposto che non era ancora spirato il termine di cinque anni dalla concessione del beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 90 (intervenuta il 7.6.2005), con il che il reato per cui aveva riportato condanna con sentenza Corte d’appello Brescia 8.4.2002, non poteva ritenersi estinto, dovendo decorrere, una volta esaurito il quinquennio dalla declaratoria di sospensione dell’esecuzione della pena, altri tre anni.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’istante, per opporre che il reato era stato dichiarato estinto per indulto ex Lege n. 241 del 2006, cosicchè andava ritenuto estinto fin dal 2006, cioè dalla data di entrata in vigore del provvedimento indulgenziale, ragion per cui il triennio doveva intendersi ampiamente decorso.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, sulla scorta della circostanza che non risultava esser stato pronunciato alcun provvedimento giurisdizionale di applicazione dell’indulto.

4. Medio tempore è stata depositata memoria della difesa, con cui è stato allegato provvedimento in data 11.11.2011, del Tribunale di Bergamo, di dichiarazione di estinzione per indulto della pena inflitta al M., con sentenza gup Tribunale di Bergamo 7.6.2001, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia in data 8.4.2002, definitiva il 23.1.2003.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Poichè la difesa ha fornito la prova che è intervenuta, seppure successivamente al provvedimento impugnato, dichiarazione di applicazione dell’indulto e quindi di estinzione della pena inflitta con la sentenza in relazione alla quale è stata interposta domanda di riabilitazione, deve essere affrontata la questione, prettamente giuridica, relativa alla decorrenza del termine di anni tre, nel senso che va sciolto l’interrogativo se detto termine decorra dalla data di entrata in vigore della legge di concessione dell’indulto, ovvero dal provvedimento giurisdizionale di applicazione. Sul punto va ricordato che diversi arresti hanno concluso optando per la prima soluzione, sul presupposto che l’applicazione dell’indulto ha natura dichiarativa e quindi gli effetti vanno fatti risalire al momento dell’entrata in vigore della legge che lo concede, anche per non condizionare gli effetti del beneficio a fattori del tutto incontrollabili e casuali, quali il momento di applicazione del beneficio che può essere, come è provato nel caso di specie, molto lontano nel tempo, rispetto all’entrata in vigore della legge di concessione dell’indulto (ex multis sez. 1^ 9.12.2010, n. 44574). A tale conclusione deve addivenirsi senza difficoltà e senza grossi sforzi interpretativi, atteso che la sentenza di condanna venne pronunciata ben tre anni prima della legge di concessione dell’indulto. Qualora invece la condanna sia successiva alla legge concessiva dell’indulto, la data da cui inizia a decorrere il termine per la riabilitazione non può mai precedere il momento in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva (Sez. 1^ 6.4.2011, n. 16540): questa profonda differenza di presupposti segna il solo apparente contrasto di decisioni sul punto nella giurisprudenza di questa Corte.

Deve quindi esser annullata l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia, per nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra ricordato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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