Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-11-2011) 09-12-2011, n. 45918 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione P.E., avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 15.2.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale giudice di pace il 15.2.22011, per i reati di danneggiamento e minaccia in danno di B.E..

1. I primi cinque motivi sono incentrati sulla questione della utilizzabilità delle querele a suo tempo presentate dal B., poi deceduto nel corso del procedimento, assunte a fondamento probatorio del giudizio di condanna.

Sotto un primo profilo, l’atto sarebbe stato irritualmente introdotto nel fascicolo processuale a seguito di una generica istanza di rinnovazione del dibattimento da parte del PM, non rispondente ai requisiti di forma prescritti dall’art. 603 c.p.p., comma 1 e non seguita nemmeno da un’esplicita ordinanza ammissiva; in ogni caso, l’esercizio dei poteri d’ufficio concessi al giudice dalla norma citata, sarebbe incompatibile con la circostanza che la prova disposta era preesistente al giudizio di primo grado, e incompatibile anche con la ragione dell’acquisizione, cioè la morte del querelante, che avrebbe reso necessario il meccanismo previsto dall’art. 512 c.p., attivabile ad impulso di parte; gli atti querelatori sarebbero inoltre per loro natura inutilizzabili, in quanto rilevanti solo come condizione di procedibilità; infine, difetterebbe la motivazione sulle ragioni della lettura delle querele all’esito della discussione, non essendo sufficiente il laconico richiamo ai presupposti di legge. L’inutilizzabilità delle querele, poi, si rifletterebbe sulla tenuta dell’impianto argomentativo della sentenza, privandolo del suo essenziale fondamento probatorio.

2. Con l’ultimo motivo, la difesa denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta attendibilità della persona offesa. Il giudice territoriale avrebbe al riguardo in sostanza utilizzato mere formule di stile, senza il necessario approfondimento della credibilità del narrato del B. anche alla luce della sua posizione di interesse rispetto all’accusa: inoltre, il procedimento civile che costituirebbe la scaturigine di fatti, si era svolto nei confronti del padre dell’imputato, che vi era rimasto totalmente estraneo.

Il ricorso è infondato.

1. Per quel che riguarda le questioni processuali, va anzitutto rilevato che l’utilizzabilità della querela, nella parte in cui ha concorrente contenuto di denuncia dei fatti, anche a fini probatori, è ormai costantemente affermata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9168 del 06/11/2007 Ud. Imputato: Sabbia e altri, peraltro relativa ad un analogo caso di specie; la Corte ritenne infatti ammissibile la lettura ai sensi dell’art. 512 c.p.p., e l’utilizzazione anche a fini probatori della denuncia-querela, presentata da soggetto il cui esame dibattimentale era risultato impossibile per circostanze imprevedibili; in motivazione, la sentenza spiega che fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli, come la querela, semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità;

non diversamente in sostanza Cass. nr 26085 SENT. 23807 14/04/2003 SEZ. 6 Imputato Grillo, che nel caso di specie escluse l’utilizzabilità a fini probatori della querela non in ragione della natura dell’atto, ma perchè era mancato il necessario impulso di parte).

2. Nel caso di specie l’acquisizione della querela era stata richiesta dal PM, con atto che deve ritenersi di semplice impulso all’esercizio del potere d’ufficio del giudice di appello di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e che non richiedeva alcun particolare requisito formale, essendo quindi più che sufficiente la verbalizzazione della richiesta da parte del segretario di udienza.

3. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente deve ritenersi corretto il passaggio processuale della richiesta di rinnovazione del dibattimento di appello, come atto preliminare alla richiesta di acquisizione della querela ex art. 512 c.p.p.; nella specifica situazione processuale del giudizio di secondo grado, che si svolge nella presunzione di completezza dell’istruzione probatoria espletata nel giudizio di primo grado, l’acquisizione di una nuova fonte di prova dichiarativa non può che essere vincolata dalla preliminare richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mentre il mezzo di prova sarà assunto secondo le tecniche richieste dalla sua specificità (nel caso in esame, con l’introduzione dell’atto contenente le dichiarazioni predibattimentali).

4. Non si comprende quale obbligo di motivazione competesse al Tribunale in ordine alla verifica dell’irrepetibilità dell’atto querelatorio, oltre al rilievo dell’avvenuto decesso della persona offesa, evento tanto tragico quanto definitivo, che comporta irrimediabilmente l’impraticibilità dell’esame dibattimentale dell’interessato.

5. Le deduzioni difensive sul difetto di motivazione della sentenza in punto di attendibilità della persona offesa, non vanno al di là di generiche enunciazioni di principio, senza segnalare concreti elementi di dubbio capaci di metterla in discussione. Il fatto che le controversie civili che avevano interessato l’impianto idrico oggetto delle condotte illecite del ricorrente possano essersi svolte non nei confronti di quest’ultimo ma del di lui padre, nulla toglie al rilievo del loro esisto favorevole alla persona offesa, non potendosi certo ritenere l’assoluta "estraneità" del ricorrente, sia sotto il profilo delle intuitive solidarietà familiari, ma in definitiva neanche sotto il profilo patrimoniale, a questioni che riguardavano un soggetto a lui legato da strettissimi vincoli di parentela.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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