Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con decreto n. 18078 del 2 novembre 2000, il Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. di pagare a M.G., quale titolare dell’omonima impresa, la somma di L. 207.328.407, oltre accessori, a titolo di restituzione di quota parte di interessi passivi eccedenti il tasso legale, applicati dalla Banca sull’importo di L. 50.000.000, concessogli quale credito in conto corrente speciale per necessità finanziarie e fido per anticipi su copia fatture convogliati sul conto corrente n. (OMISSIS), acceso dal M. presso l’agenzia di Cagliari della Banca Nazionale del Lavoro.
La Banca Nazionale del Lavoro proponeva opposizione al decreto eccependo in principalità l’incompetenza del giudice adito in sede monitoria per litispendenza o, quanto meno, per continenza, stante la pendenza, dinanzi al Tribunale di Cagliari, di altro giudizio previamente instaurato dal M. nei suoi confronti, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dello scoperto del citato conto corrente.
Il M., costituitosi in giudizio, impugnava di falso la relata di notifica dell’atto di citazione in opposizione, chiedendo dichiararsi inesistente la notificazione medesima e, quindi, divenuto definitivamente esecutivo il decreto opposto nonchè contestando anche nel merito la fondatezza dell’opposizione.
Con sentenza n. 41745 del 6 novembre 2002, il Tribunale di Roma dichiarava la falsità della relata di notifica dell’atto di citazione in opposizione con riguardo alla indicazione del luogo ove si attestava essere stato consegnato l’atto, dichiarava, inoltre, sanata la nullità della notifica della citazione in opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per motivi di continenza, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta da M.G. con ricorso per ingiunzione, essendo competente il Tribunale di Cagliari per motivi di continenza ed assegnava il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente, interamente compensando tra le parti le spese processuali.
Il M. interponeva appello censurando sia la riconduzione, da parte del primo giudice, dell’inesistente notificazione della citazione in opposizione ad ipotesi di nullità sanata dalla sua costituzione e sia la statuizione d’incompetenza per continenza, ribadendo da ultimo anche l’eccepita infondatezza nel merito dell’opposizione spiegata dalla banca.
Con sentenza del 19.04-6.10.2005, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile il gravame.
La Corte territoriale osservava e riteneva:
– che la sentenza impugnata, dopo aver statuito in ordine alla sanatoria della nullità della notifica dell’atto di citazione in opposizione, si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo n. 18078/2000, in quanto emesso da giudice incompetente per motivi di continenza ed a dichiarare,per la medesima ragione la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta dal M. con il ricorso per ingiunzione;
– che se da un canto le statuizioni in ordine alla ritualità della notifica dell’opposizione erano strumentali alla dichiarazione di incompetenza, dall’altro la revoca del decreto ingiuntivo, per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l’aveva emesso, non integrava una decisione sul merito, in quanto costituiva una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza;
– che, pertanto, la sentenza di primo grado poteva essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., e non con l’appello, essendosi tale pronuncia sostanzialmente limitata a statuire in merito alla competenza relativa alla domanda proposta con ingiunzione.
Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria e notificato l’11.01.2006 alla BNL – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che ha replicato con controricorso notificato il 20.02.2006.
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso, tra l’altro, che la citazione in opposizione era stata notificata tramite consegna a tale C.E., portiere dello stabile condominiale sito in (OMISSIS), diverso e neppure attiguo a quello sito al civico n. (OMISSIS) della stessa via, ove trovavasi lo studio del suo difensore, avv. Vittorio Mascia; che, inoltre, nella relata di notifica risultava, contrariamente al vero, che la consegna dell’atto era avvenuta nello stabile di (OMISSIS) e che il C. era, come da dichiarazione dello stesso, addetto "alla ricezione di atti" per conto dell’avv. Mascia, che su tali presupposti, costituendosi, aveva eccepito la giuridica inesistenza della notificazione effettuata in luogo diverso ed a terzo del tutto estraneo; che, conseguentemente, aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per l’avvenuto passaggio in giudicato del decreto opposto, nonchè proposto querela di falso in relazione alla relata di notifica della citazione in opposizione, nella parte in cui si attestava l’avvenuta consegna dell’atto in (OMISSIS), nonchè ancora dedotto prove orali per ulteriormente dimostrare l’assoluta inesistenza di qualsivoglia rapporto tra il C. e l’avv. Mascia, pur osservando che essa già risultava dagli atti di causa, a sostegno del ricorso denunzia:
1. "Falsa applicazione e/o violazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.".
Censura la declaratoria d’inammissibilità del suo appello, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, il Tribunale aveva certamente statuito anche sul merito, laddove, ritenuta infondata l’eccezione di giuridica inesistenza della notificazione della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva anche disatteso l’eccezione di avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, da lui formulata e riproposta in grado di appello nonchè idonea a definire il giudizio.
2. "Falsa applicazione e/o violazione degli artt. 160 e 324 c.p.c.".
Deduce che la notificazione della citazione in opposizione era inesistente, come anche comprovato da emersi elementi certamente gravi, univoci e concordanti, costituenti piena prova presuntiva.
Il primo motivo di ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue l’assorbimento del secondo motivo d’impugnazione.
Giova premettere che:
– l’art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione;
– qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui "causa petendi" sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui "petitum" sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice (cfr tra le numerose altre e da ultimo, cass., ord., n. 15532 del 2011);
– pertanto la sentenza che in sede di giudizio di opposizione rileva l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento opposto – espressamente o implicitamente revocandolo o ponendolo nel nulla – non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’azione speciale, ma, al contrario, pone termine (con la pronuncia di incompetenza e di connessa revoca o dichiarazione di nullità per motivi procedurali del decreto che, quindi, non può passare in giudicato) al giudizio di opposizione in quanto relativo alla postulazione di giudizio secondo le regole dell’azione speciale monitoria (cfr cass. n. 216144 del 2009). Sicchè, l’eventuale tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio ma, in quanto svincolata dal decreto ingiuntivo ormai invalido e dai profili relativi all’azione speciale deve essere considerata idonea ad investire il giudice indicato come competente esclusivamente dell’azione del creditore in quanto soggetta alle regole della cognizione ordinaria:
– nel giudizio che segue alla riassunzione sono, quindi, anche improponibili le questioni attinenti alla tempestività dell’opposizione, pregiudiziali alla questione di competenza (cfr cass. n. 7438 del 2004).
Quanto alle regole discriminanti i mezzi d’impugnazione avverso la pronuncia sulla competenza, va ribadito che:
– il regolamento necessario di competenza è proponibile esclusivamente avverso le sentenze che abbiano pronunciato soltanto sulla competenza, mentre, ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., la sentenza che abbia pronunciato anche sul merito della causa è impugnabile, alternativamente, con il regolamento facoltativo di competenza o con i mezzi ordinari, a seconda che la parte intenda far valere esclusivamente la violazione delle norme sulla competenza o contestare anche la decisione di merito (cfr., Cass. n. 5425 del 2002; n. 4825 del 1999);
– la sentenza non perde natura di pronuncia sulla sola competenza nè se il giudice esamina anche questioni pregiudiziali di rito o di preliminari merito, purchè l’estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza e non pregiudichi l’esito definitivo della controversia (tra le numerose altre, cfr Cass. n. 86080 del 1991; n. 8516 del 1994; n. 1652 del 2003; n. 12905 del 2004; n. 7075 del 2006; n. 18425 del 2006; n 9754 del 2010; n. 5996 del 2011), nè se il giudice dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza (cfr. cass. n. 8327 del 2002; n. 16193 del 2006; n. 2729 del 2009; n. 371 del 2011).
Nella specie, il giudice dell’opposizione, nel ritenere prioritariamente l’ammissibilità dell’opposizione per il profilo inerente alle relative formalità notificatorie, ha risolto l’ulteriore questione di rito, come detto pregiudiziale rispetto a quella di competenza ed atta a definire la sorte delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo opposto, nel senso di precluderne il passaggio in giudicato per esaurimento della funzione giurisdizionale (in tema, cfr. Cass. n. 9007 del 1990; n. 18791 del 2009; n. 12905 del 2004; n. 7075 del 2006; n. 22948 del 2007).
Ne consegue che la soluzione data in merito all’ammissibilità dell’opposizione non è stata meramente incidentale e strumentale rispetto alla decisione sulla competenza ma ha assunto un rilievo distinto ed autonomo, in quanto destinata ad indurre effetti sostanziali definitivi e diversi rispetto alla declaratoria d’incompetenza.
Dunque, avendo il M. censurato con l’appello sia la riconduzione da parte del primo giudice, dell’inesistente notificazione della citazione in opposizione ad ipotesi di nullità sanata dalla sua costituzione e sia la statuizione d’incompetenza per continenza, il mezzo d’impugnazione esperibile avverso la sentenza di primo grado non era il regolamento di competenza, ma, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’appello, correttamente dallo stesso proposto.
Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo d’impugnazione, e cassare l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012
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