Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con concessione edilizia del 16 ottobre 2001, n. 89, il Comune di Sarroch autorizzava il ricorrente alla realizzazione di un impianto di distribuzione del carburante localizzato sulla Variante alla S.S. 195, al km. 16 + 175. Nell’ambito di tale procedimento, con nota dell’8 novembre 1999 il C.A.S.I.C., in qualità di concessionario del tratto stradale interessato, aveva rilasciato il proprio parere osservando come "l’area su cui sorgerà l’impianto risulta esterna alle aree inglobate dal P.R.T. e pertanto non soggetta a vincoli consortili", richiedendo tuttavia la integrazione della documentazione tecnica al fine di verificare la rispondenza dell’impianto alle prescrizioni dettate dall’ANAS. Con nota del 12 novembre 1999, versata in atti, indirizzata al CASIC e al Comune di Sarroch, il ricorrente provvide a trasmettere la integrazione richiesta.
Con la nota impugnata, e con la precedente nota del 20 marzo 2002, prot. n. 790, il C.A.S.I.C. – sulla premessa che "non risulta che sia mai stata concessa alcuna autorizzazione per l’occupazione di dette aree aventi la funzione di fascia di rispetto della strada, nè per la realizzazione dell’intero impianto sopra citato e degli accessi e delle uscite allo stesso" – intimava al ricorrente di interrompere i lavori relativi all’impianto.
2. – Con il ricorso in esame, consegnato per la notifica il 20 giugno 2002 e depositato il successivo 3 luglio 2002, il ricorrente chiede l’annullamento dei dinieghi formulati dal CASIC con le note citate, deducendo la violazione dell’art. 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, che attribuisce la competenza in materia di autorizzazione all’apertura di impianti di distribuzione di carburanti esclusivamente al Comune, nonchè violazione della legge n. 241/1990 difetto di motivazione e diversi profili di eccesso di potere per motivazione irragionevole e contraddittoria, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta.
3. – Si è costituito in giudizio il C.A.S.I.C. chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto non sarebbe stata impugnata la nota del 20 marzo 2002, prot. n. 790, avente per oggetto al diffida ad interrompere i lavori; e comunque infondato perchè il Consorzio quale concessionario temporaneo dei lavori relativi alla variante alla S.S. n. 195, da tempo realizzati e collaudati) era assolutamente estraneo ai rapporti tra il ricorrente e il Comune di Sarroch.
4. – All’udienza pubblica del 10 novembre 2010la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla difesa del CASIC. Dalla complessiva analisi del contenuto del gravame, è agevole desumere che il ricorso è rivolto contro entrambi gli atti lesivi della situazione giuridica del ricorrente, vale a dire la nota del 20 marzo 2002, prot. n. 790 e la successiva nota n. 1117UTG/Mi/mi in data 15 aprile 2002. Quest’ultima, inoltre, non può essere considerata meramente confermativa della prima, ove si tenga conto che con essa viene ampiamente riesaminata l’istanza del ricorrente, introducendo anche nuove ragioni a sostegno del diniego.
6. – Nel merito, il ricorso deve essere accolto per la manifesta fondatezza del primo motivo, con il quale si deduce la incompetenza del CASIC ad adottare i provvedimenti impugnati. Infatti, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti è soggetta all’autorizzazione del comune in cui essa è esercitata, che nell’ambito del procedimento è tenuto a verificare la "conformità del progetto alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie…".
Da tale norma discende, con tutta evidenza, la illegittimità degli atti impugnati, che debbono pertanto essere annullati, rinviando l’affare all’autorità competente, ossia il Comune di Sarroch, che potrà eventualmente riesaminarlo.
7. – La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, secondo quanto stabilito in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le impugnate note del C.A.S.I.C., prot. n. 790 del 20 marzo 2002, e prot. n. 1117UTG/Mi/mi in data 15 aprile 2002. Rimette l’affare all’autorità competente individuata nel Comune di Sarroch.
Condanna il C.A.S.I.C. al pagamento delle spese giudiziali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
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