Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1995 G. F. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Me.Se., R., T., M. e M.S. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo S.M. e, premesso di essere proprietari di un fabbricato di civile abitazione in (OMISSIS), limitrofo ad altro edificio di proprietà del convenuto, esposero che questi aveva realizzato la propria costruzione incorporata alla vicina fabbrica degli attori, priva di giunto tecnico, e che l’inosservanza da parte dello stesso convenuto della normativa antisismica aveva provocato danni al loro immobile. Chiesero, pertanto, che lo S. fosse condannato ad arretrare il muro di tompagnamento, costruito in aderenza a quello degli attori, per ripristinare il giunto tecnico, nonchè a risarcire loro i danni subiti.
Il Tribunale adito, con sentenza non definitiva, condannò il convenuto a corrispondere agli attori la somma di L. 9.000.000, disponendo la prosecuzione della causa al fine di accertare se fosse possibile eliminare la situazione di pericolo derivante dalla mancata realizzazione del giunto tecnico mediante l’impiego di rimedi idonei ovvero se fosse necessario l’arretramento della costruzione.
2. – Con sentenza definitiva il convenuto fu condannato ad arretrare il proprio fabbricato in modo da ricavare lo spazio di 16 cm, per consentire la oscillazione in sede sismica, mediante demolizione di una congrua porzione della costruzione e la sua ricostruzione a distanza di legge.
Avverso detta sentenza propose appello lo S..
3. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 12 luglio 2007, rigettò il gravame. Con riguardo alla censura avente ad oggetto il convincimento del primo giudice, non avvalorato dal c.t.u., che l’inosservanza della normativa antisismica comporta l’automatica situazione di pericolo per i fabbricati privi del giunto di oscillazione, il giudice di secondo grado richiamò il principio enunciato a Sezioni unite da questa Corte secondo il quale, in tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dalla L. n. 1684 del 1962, art. 9, il proprietario dell’edificio contiguo ha il diritto di chiedere l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o la riduzione in pristino. D’altra parte – osservò ancora la Corte di merito – la legge ipotizza una presunzione iuris et de iure di pericolosità conseguente alla mancata realizzazione del giunto di oscillazione. Quindi, una volta accertata la violazione, è irrilevante che la costruzione risulti assentita da concessione edilizia, ovvero che l’Ufficio del Genio Civile abbia rilasciato il nulla osta quanto ai calcoli del cemento armato (circostanze nella specie dedotte dall’appellante a sostegno della tesi della non configurabilità di alcuna violazione urbanistica).
Aggiunse il giudice di secondo grado che l’osservanza della normativa antisismica, ancorchè questa non possa essere considerata integrativa delle disposizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni, è comunque obbligatoria per il privato. Nè il rispetto della normativa contrasta con la possibilità di costruire in aderenza, a condizione che sia lasciato tra i due edifici il distacco costituito dal giunto tecnico.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.M. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria.
Motivi della decisione
1.1. – Con l’unica, articolata censura si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 877 cod. civ. in relazione alla L. 25 novembre 1962, n. 1864, art. 9, comma 3. Avrebbe errato la Corte di merito nell’accedere alla richiesta degli attuali intimati di arretramento del fabbricato dello S., avuto riguardo alla circostanza che la L. n. 1864 del 1962, art. 9 cit., che, per i casi di costruzioni contigue, prevede che ciascun edificio costituisca un organismo a se stante mediante la realizzazione di giunti o altri accorgimenti che consentano la libera e indipendente oscillazione, individuando le modalità tecniche sulla cui base è ammessa la costruzione in continuità, non contiene alcun riferimento ai rimedi esperibili tra soggetti privati in caso di violazione di norme antisismiche. La norma applicabile nella specie – essendo emerso, anche in seguito alle consulenze tecniche espletate, che la costruzione di proprietà S. era da qualificarsi "in aderenza" rispetto a quella in comproprietà agli attuali intimati – sarebbe l’art. 877 cod. civ., che prevede la possibilità per il vicino di costruire sul confine, in aderenza ad altro fabbricato e senza che ad esso poggi la nuova costruzione, e ciò senza la necessità che chi si accinge a costruire richieda la comunione del muro posto sul confine. Rispetto alle disposizioni del codice civile relative alla disciplina delle costruzioni in aderenza, l’art. 9 non ha alcuna efficacia integrativa. Ciò posto, secondo il ricorrente, il proprietario che abbia sofferto un pregiudizio a causa della violazione della L. n. 1864 del 1963, art. 9, ad opera del vicino ha la possibilità di esperire azione di risarcimento e non anche di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, poichè, a norma dell’art. 872 cod. civ., comma 2, il diritto a chiedere la riduzione in pristino o la eliminazione dello stato di pericolo in aggiunta o in alternativa al risarcimento del danno spetta in presenza della violazione delle norme sulle distanze tra edifici contenute nel codice civile o in esse richiamate. Nella specie, inoltre – si ricorda nel ricorso, assumerebbe rilievo la circostanza che il fabbricato di cui si tratta fu costruito nel rispetto delle leggi urbanistico-edilizie vigenti nel Comune di Carini, sulla base di concessione edilizia ed in conformità ai calcoli di cemento armato in relazione ai quali fu rilasciato il nulla osta da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo.
1.2. – La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Se l’inosservanza della previsione di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684, art. 9, comma 3, alla quale va riconosciuto un carattere non integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze tra costruzioni – posto che essa si limita a dettare le modalità attraverso cui tecnicamente procedere alle costruzioni di immobili in contiguità – possa fondare, in violazione alla previsione di cui all’art. 872 c.c., comma 2, in combinato disposto con l’art. 877 c.c., il diritto del privato ad incoare azione per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, conseguentemente, fondare la legittimità di una pronuncia giudiziale di condanna alla demolizione/arretramento del fabbricato in aderenza ove sia stato omesso il giunto tecnico o, comunque, altri accorgimenti idonei a consentire l’oscillazione libera ed indipendente della costruzione. Ciò soprattutto allorquando la realizzazione di un siffatto fabbricato, come nella fattispecie concreta, sia stata assentita da valida e legittima concessione edilizia corredata da appropriato nulla osta rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile e nel pieno rispetto ed osservanza dei progetti e della documentazione tutta fornita al fine del rilascio dei menzionati provvedimenti amministrativi".
2.1. – La censura è destituita di fondamento nelle sue diverse articolazioni.
2.2. – Deve, anzitutto, richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – cui il Collegio intende dare continuità – secondo il quale, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dalla L. 25 novembre 1962, n. 1684, art. 9, in materia di edilizia nelle zone sismiche – disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici – il proprietario dell’edificio contiguo ha diritto di chiedere l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino (Cass., sentt. n. 9319 del 2009, n. 17357 del 2002, n. 6392 del 1999).
Inoltre, alla stregua della precisazione fornita da Cass., sent. n. 24141 del 2007, l’inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell’integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale, da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità, sempre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione di immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma.
Resta, con ciò, escluso ogni pregio dell’argomentazione del ricorrente relativa ad una presunta inibizione a carico del proprietario pregiudicato dalla violazione della L. n. 1864 del 1963, art. 9, alla proposizione dell’azione di riduzione in pristino, ferma restando la ammissibilità di una richiesta di risarcimento dei danni.
2.3. – Quanto al rilevo che il ricorrente chiede di attribuire, ai fini della decisione, alla circostanza della conformità della costruzione del fabbricato in questione alla normativa urbanistico- edilizia vigente per il Comune di Carini, correttamente la Corte di merito ha negato ogni valore vuoi alla concessione edilizia relativa alla costruzione de qua, vuoi al nulla osta rilasciato dall’Ufficio del Genio civile in riferimento ai calcoli del cemento armato, alla stregua della considerazione che l’accertamento della violazione del richiamato della L. n. 1864 del 1963, art. 9, comma 3, sub specie della mancata realizzazione del giunto tecnico di oscillazione, tale da determinare una presunzione assoluta di pericolosita con riferimento alla eventualità di eventi tellurici, rende irrilevante, ai fini che qui interessano, il rispetto della normativa urbanistico- edilizia vigente.
3. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non si da luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non essendo stata svolta dagli intimati alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012
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