Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2012) 07-12-2012, n. 47574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il GIP del Tribunale di Tivoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.I., imputato di furto, per mancanza della condizione di procedibilità integrata dalla proposizione di querela da parte di soggetto legittimato, non ritenendo tale il direttore dell’esercizio commerciale all’interno del quale il fatto è avvenuto.

2. Avverso la sentenza ricorre il PM, contestando violazione di legge (ma argomentando anche un vizio di motivazione) per non avere il giudice considerato la sussistenza della contestata aggravante di cui di cui all’art. 625 c.p., n. 7, che rende il delitto perseguibile di ufficio.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. La doglianza è fondata, non avendo il GIP motivato alcunchè in ordine alla non ricorrenza, nel caso di specie, della contestata aggravante, in ragione della quale il delitto è prospettato, nell’istanza del PM ex artt. 459 ss. c.p.p., come perseguibile di ufficio. In tal modo, si è realizzato il vizio di omessa motivazione su di un aspetto fondamentale del merito processuale.

5. Ne consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2012
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