Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, la costituenda associazione temporanea di imprese fra A.&.I.D.M. s.p.a. (mandataria), I. s.p.a. e S.M. s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti impugnava il provvedimento con il quale I. l’aveva esclusa dalla gara per la progettazione e la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Orte – Falconara nel tratto di km. 4,315 compreso fra la stazione di Fabriano ed il posto movimento PM 128 di cui al bando pubblicato il 16 dicembre 2003 unitamente alla lettera d’invito di cui alla nota prot. DAL.AP.AA..00530/04 in data 19 aprile 2004 ed alla nota prot. DAL.AP.AA..112104/U in data 5 agosto 2004; l’esclusione era stata motivata con l’omessa indicazione nell’offerta di tre voci sulle 1409 previste.
Sosteneva la marginalità del’omissione riscontrata, che riguardava complessivamente Euro 101.185,73 rispetto ad un appalto dell’importo di Euro 66.240.217,86, l’erroneità del provvedimento d’esclusione in relazione all’art. 90 d.P.R. 21 dicembre 1999, n, 554, ed alla lettera d’invito, l’assenza di clausola d’esclusione per l’omissione riscontrata, la rimedi abilità dell’errore, meramente materiale, l’erroneo riferimento al giudizio di anomalia, la non essenzialità dei prezzi omessi; chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge la costituenda associazione temporanea di imprese fra A.&.I.D.M. s.p.a. (mandataria), I. s.p.a. e S.M. s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado, anche in ordine al risarcimento dei danni.
Si sono costituiti in giudizio I. in persona del legale rappresentante e T.I. s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedendo il rigetto dell’appello; T.I. s.p.a. propone inoltre appello incidentale.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010.
L’appello è infondato.
L’appellante è stata esclusa dalla gara di cui sopra per non avere indicato, nella propria offerta, alcune delle opere previste.
Sostiene la sostanziale irrilevanza dell’omissione che riguarda solo tre opere su un totale di 1409; inoltre, l’importo globale delle opere in questione è pari ad Euro 101.185,73 su un totale di Euro 66.240.217,86.
Di conseguenza, l’omissione è di ridottissimo impatto sul complessivo andamento della gara, e la stazione appaltante avrebbe potuto far ricorso alla procedura di cui all’art. 90 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
La tesi non è condivisa dal Collegio.
L’omissione di cui si tratta non può essere considerata di modesto impatto.
Basti osservare, a tale riguardo, che l’importo globale delle lavorazioni omesse pur riguardando una piccola percentuale dei lavori da eseguire, raggiungono comunque il non indifferente importo di Euro 101.185,73.
Il settimo comma dell’invocato all’art. 90 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dispone che "la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma due. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali."
La norma quindi consente, ed anzi impone, alla stazione appaltante di correggere eventuali errori materiali contenuti nelle offerte dei partecipanti alla gara; non consente invece di integrare manifestazioni di volontà omesse o espresse in termini tali da rendere incerta la ricostruzione della proposta presentata.
La decisione di questo Consiglio di Stato, V, 22 aprile 2004, n. 2321, ha infatti riconosciuto che l’art. 90, comma 7, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, conferma che l’indicazione dei prezzi unitari è un elemento essenziale dell’offerta, diversamente apparendo preclusa, nell’ipotesi di omessa comunicazione dei detti importi, la possibilità di provvedere alla verifica ed alle operazioni di ricalcolo ivi contemplate.
Il principio è applicabile nella presente fattispecie.
Deve essere rilevato come l’appellante abbia omesso l’indicazione di tre voci.
Se è vero che l’omissione di una voce può essere tale da comunque consentire – in sede di esame dell’offerta – la ricostruzione senza margini di opinabilità della volontà dell’offerente, mediante il raffronto fra la somma dei prezzi unitari ed il prezzo globale, non è men vero che una tale operazione matematica non può essere utile dove vi siano da ricostruire più voci, riguardo alle quali spetta soltanto all’offerente graduare quanto richiedere in relazione a ciascuna, trattandosi di valutazioni espressive di scelte tecniche ed economiche sue proprie, insurrogabili dall’ufficio.
Ritiene dunque il Collegio, sulla base di queste considerazioni, che l’omissione qui riscontrata ha carattere essenziale e irrimediabile d’ufficio, per il suo importo e per l’obiettiva incertezza che provoca in ordine all’effettivo contenuto delle voci dell’offerta presentata dall’appellante.
La stessa quindi rileva anche se non espressamente considerata dalla legge di gara fra le modalità di presentazione dell’offerta.
Di conseguenza, nel caso di specie l’intervento manipolatore della stazione appaltante comporta la sostituzione della sua volontà a quella, non espressa, dell’offerente.
La sentenza di primo grado deve, in conclusione, essere condivisa, e respinto l’appello principale.
L’appello incidentale deve essere per conseguenza dichiarato improcedibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
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