Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria con la appellata sentenza ha accolto il ricorso n. 585 del 2004 dell’odierna appellata, ordinando alla s.p.a. P.I. di consentire l’accesso alla documentazione relativa alla selezione per apprendisti portalettere, cui la ricorrente aveva partecipato.

Quest’ultima aveva impugnato la statuizione reiettiva resa dalla società, evidenziando il legame intercorrente tra la richiesta documentazione e la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa

Il primo Giudice con la decisione appellata ha accolto il ricorso, rilevando che:

– non vi erano i presupposti per poter denegare la visione della richiesta documentazione sulla base della deduzione della società per cui la selezione "non aveva natura concorsuale";

– la stessa società, in quanto gestore di pubblico servizio, sebbene formalmente società privata, aveva l’obbligo di accogliere la richiesta di ostensione della documentazione relativa alla selezione atta a garantire la provvista di personale cui l’appellata aveva partecipato

La s.p.a. P.I. ha proposto una articolata impugnazione, sottoponendo a rivisitazione critica l’intero impianto della impugnata decisione che, a suo dire, avrebbe travisato i principi di cui alle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 e 5 del 1999.

Ad avviso dell’appellante, non si sarebbe in presenza di una procedura comparativa; non sarebbe stata redatta alcuna graduatoria, ma, unicamente, una lista di idonei; non sarebbe stato attribuito alcun punteggio.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che la selezione è stata effettuata da un’altra società (la B.I.H.G. e P.), in possesso di tutta la documentazione, sicché si dovrebbe concludere nel senso che la selezione non era strumentale ad alcun compito di rilievo pubblicistico.

L’appellata ha depositato una articolata memoria difensiva, chiedendo, in primo luogo, che il ricorso in appello venga dichiarato irricevibile perché tardivo (la sentenza è stata notificata il 1° luglio 2004, mentre l’appello è stato proposto il 23 luglio 2005); esso era altresì infondato nel merito, posto che l’istanza di accesso concerneva la documentazione relativa alla organizzazione interna dell’appellante (selezione per l’assunzione di personale).
Motivi della decisione

1.Il ricorso in appello è infondato e va respinto.

Può pertanto prescindersi dall’esame della eccezione di inammissibilità per tardività del medesimo, sollevata dall’appellata.

2. In punto di fatto, va evidenziato che dalla documentazione prodotta in primo grado dalla originaria ricorrente si evince che le espressioni utilizzate dalla società che gestiva la procedura per conto dell’appellante era stata la seguente: "stiamo ricercando portalettere in alcune Regioni….opportunità rivolta a giovani….che parteciperanno ad una selezione articolata su diverse prove".

E del pari si evince che la società appellante medesima "offriva un contratto di apprendistato" e che il personale che avesse superato la selezione sarebbe poi stato avviato alle visite mediche.

Analoghe conclusioni possono trarsi dall’esame del testo del telegramma indirizzato dalla s.p.a. P.I. all’originaria ricorrente, versato in atti.

Risulta pertanto smentita la tesi della società appellante, secondo cui la selezione in oggetto non fosse finalizzata – neanche mediatamente- all’assunzione di personale.

3. Ne consegue la piena riconducibilità della fattispecie al principio secondo cui la s.p.a. P.I. è soggetta alla disciplina in tema di accesso quando l’accesso sia stato richiesto in relazione all’attività di organizzazione delle forze lavorative e, quindi, del servizio postale (Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 229).

Infatti, gli art. 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 si applicano anche alla attività posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica, il che avviene in tema di organizzazione interna della società e di qualsiasi selezione del personale della società appellante (Consiglio Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 189; Consiglio Stato, sez. VI, 02 ottobre 2009, n. 5987).

Il fatto che l’attività di selezione degli aspiranti sia stata affidata ad una società terza non incide in alcun modo sul principio sopra formulata, poiché l’obbligo di trasparenza non può essere eluso con l’affidamento ad altri, a qualsiasi titolo, dell’attività in definitiva imputabile al gestore del pubblico servizio, e complessivamente sottoposta ai principi di buon andamento ed imparzialità, di cui all’art. 97 della Costituzione..

Al contrario, il rapporto intercorrente tra l’ente organizzatore della selezione con il soggetto giuridico cui il medesimo ha affidato il compito di selezionare il personale integra "res inter alios" al cospetto dell’interesse dell’aspirante ad ottenere la ostensione degli atti e non può costituire schermo preclusivo del diritto all’accesso, posto che degli atti suddetti l’ente organizzatore è il titolare giuridico qualificato (e, non a caso, il soggetto che è ex lege deputato ad opporsi laddove ritenga la richiesta di ostensione inaccoglibile).

4. Il ricorso in appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma dell’appellata sentenza.

Le spese processuali del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e pertanto l’appellante va condannata al pagamento delle medesime, in misura che appare congruo quantificare in Euro tremila (Euro 3000/00), oltre accessori di legge in favore dell’appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello n. 7011 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro tremila (Euro 3000/00) oltre accessori di legge, per il secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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