Cassazione, 12 novembre 2009, n. 43288 La decadenza dalla potestà genitoriale lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

In fatto e diritto

Con sentenza del 28 settembre 2004 n. 365 il Tribunale di Napoli dichiarava C. D. C. colpevole del reato previsto dall’art. 570 c. 2 n. 2 c.p. – per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge A. B. e ai figli minori C. e M. – commesso in omissis almeno dall’omissis, e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, chiedendone l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, considerando che non era tenuto a occuparsi delle figlie perché dichiarato decaduto dalla patria potestà con provvedimento del Tribunale di Napoli del omissis.

Con sentenza del 3 aprile 2007 n. 3103 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello il Difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. erronea applicazione degli artt. 570 c.p. e 530 c. 2 c.p.p. e illogicità della motivazione, perché la sentenza di colpevolezza dell’imputato è stata emessa senza alcuna prova che egli abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e alle figlie, considerando che nel giudizio di primo grado era emerso che A. B., moglie del ricorrente, aveva già da tempo provveduto a ritirare dal libretto del marito tutti i risparmi di quest’ultimo, sicché la sua pretesa deve ritenersi compensata;

2. erronea applicazione degli artt. 570 c.p. e 530 c. 2 c.p.p. e illogicità della motivazione perché la moglie dell’imputato aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni di Napoli il decreto del omissis, con il quale il D. C. è stato dichiarato decaduto dalla patria potestà, sicché questi da quella data non era più tenuto a occuparsi e a provvedere alle figlie, pur in costanza dell’obbligo affettivo e morale di provvedervi;

3. inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza perché, essendo stato il reato contestato come commesso nell’omissis, è maturato il termine di prescrizione e per conseguenza il reato stesso dev’essere dichiarato estinto;

4. erronea applicazione della pena, perché i dubbi emersi in rapporto all’imputazione e alla presunta responsabilità avrebbero comportato quanto meno la riduzione della pena al minimo edittale con la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

L’impugnazione è inammissibile.

La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado in base alla prova che C. D. C. dopo la separazione si è completamente disinteressato della famiglia, non osservando, se non per i primi tempi e per un periodo limitato, l’obbligo di corrispondere l’assegno stabilito dal Tribunale e omettendo di fornire i mezzi di sussistenza ai familiari, al punto che la moglie, saltuariamente occupata come collaboratrice domestica, era costretta a ricorrere all’aiuto dei parenti.

A fronte di una motivazione adeguata e corretta il ricorrente muove in realtà censure generiche – in contrasto con la regola, stabilita a pena d’inammissibilità dagli artt. 581 lett. c) e 591 c. 1 lett. c) c.p.p., per cui nei motivi d’impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta – e introduce circostanze di fatto, qual è quella riguardante l’accertamento da parte della moglie del prelievo dei risparmi dal libretto del marito, sollecitandone l’esame con prospettazione della revisione del giudizio di merito, incompatibile con il controllo di legittimità (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone; Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini; Sez. III, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone; Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo; Sez. VII, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.).

Il primo motivo di ricorso è perciò per più versi inammissibile.

La decadenza dalla potestà dei figli, che ai sensi dell’art. 330 c.c. il giudice civile pronuncia nei confronti del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio è un provvedimento di natura sanzionatoria che, fondato sui medesimi presupposti, opera sul piano civilistico – con la sottrazione al genitore inadempiente dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio nonché dell’usufrutto legale sui beni stessi, finalizzato alla sua educazione e l’istruzione – parallelamente alle sanzioni previste dal codice penale che l’art. 570 c.p. riconduce testualmente a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori.

Ne deriva che la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicché il provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all’art. 570, commi primo e secondo, cod. pen. e non ne fa venire meno la permanenza (Cass., Sez. 6, 21 marzo 2000 n. 4887, ric. Bernardo E.).

Pertanto, la pretesa dell’imputato di essere stato esonerato dai suoi obblighi – e, quindi, dalla sanzione penale – nei confronti dei figli per effetto dell’irrogazione della sanzione civile conseguente alla violazione di essi appare palesemente priva di fondamento.

In questo senso si è pronunciato il Giudice d’appello, per cui i vizi denunciati con il secondo motivo di ricorso sono manifestamente insussistenti.

Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo.

Infatti, la data dell’omissis è quella iniziale della permanenza, per effetto della c.d. contestazione aperta, e non della prescrizione, per cui la causa estintiva con riferimento a quella data non si è verificata.

Altrettanto manifestamente insussistente è il vizio dedotto col quarto motivo di ricorso.

La sentenza impugnata ha confermato motivatamente l’adeguatezza della sanzione applicata dal primo giudice, ritenendo corretto il diniego delle attenuanti generiche giudicate incompatibili sia con l’intensità del dolo, ricondotta al perdurare dell’inadempimento, sia con i precedenti specifici e reiterati dell’imputato, considerati preclusivi anche della concessione dei benefici di legge.

Una motivazione precisa e coerente, alla quale il ricorrente contrappone presunti dubbi in ordine alla sua colpevolezza in realtà radicalmente esclusi dal Giudicante in relazione e alla gravità e alla permanenza dell’illecito e alla personalità dell’autore.

Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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