Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 1/3/2012, la Corte d’appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio dell’indulto concesso a M.E.M., sul presupposto che il condannato, nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, aveva commesso un delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione ed Euro 80.000 di multa.
2. Ricorre per cassazione il difensore di M.E.M., deducendo la violazione di legge, la carenza e l’illogicità della motivazione.
La condanna riportata dal ricorrente aveva ad oggetto plurime condotte di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, poste in essere dal (OMISSIS), ritenute riunite per continuazione: la Corte avrebbe dovuto scindere il reato continuato e valutare congruamente i reati commessi dopo l’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006, così da valutare se la pena applicata in concreto per tali episodi superasse o meno il limite di legge ai fini della revoca dell’indulto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha valutato, ai fini della revoca dell’indulto, la condanna riportata dal ricorrente per una pena detentiva nettamente superiore al limite di due anni stabilito dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3; peraltro tale condanna è stata emessa in relazione a numerosi delitti, riuniti per continuazione, commessi in un periodo a cavallo del (OMISSIS), giorno di entrata in vigore della legge.
La Corte, pertanto, avrebbe dovuto avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009 – dep. 30/12/2009, Agnello, Rv. 245967):
d’altro canto la lettera della norma è esplicita nell’indicare, come presupposto della revoca, la commissione di "un delitto" e nel collegare a quel singolo delitto la condanna alla pena detentiva non inferiore ad anni due.
Si deve, fra l’altro, ricordare che, come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato. (Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009 – dep. 22/05/2009, Astone, Rv. 243380).
L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna che si atterrà ai predetti principi, verificando – nel caso il calcolo della pena non emerga dalla sentenza di merito – se la pena inflitta per uno dei delitti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata Legge, sia non inferiore ad anni due.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013
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