Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13685

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 luglio 2006, il Tribunale di Lucca – decidendo sull’opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ. da P.I.M.G. avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa ai suoi danni dal Condominio (OMISSIS) in forza di tre decreti ingiuntivi del Pretore di Viareggio n. 231/1989, n. 186/1990 e n. 371/1990 – ha dichiarato l’inesistenza del diritto della parte opposta a procedere esecutivamente in base ai suddetti decreti ingiuntivi, affermandone l’intervenuta caducazione ex art. 653 cod. proc. civ.; ha quindi disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e la restituzione della somma versata dall’opponente a seguito della conversione del pignoramento; ha dichiarato inammissibili le ulteriori domande e condannato parte opposta al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio (OMISSIS) svolgendo un unico motivo.

Ha resistito la P., depositando controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione; ha, altresì, depositato memoria.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Motivi della decisione

1. Va premesso che – contrariamente a quanto eccepito da parte resistente – la sentenza all’esame non è appellabile e che, pure avendo riguardo all’inapplicabilità alla specie della sospensione per il periodo all’esame, il ricorso è tempestivo. Infatti deve farsi applicazione dell’art. 616 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 e antecedente alla L. n. 69 del 2009, art. 58 (che ha reso nuovamente appellabili le sentenze emesse ex art. 616 cod. proc. civ.), per cui, trattandosi di sentenza ratione temporis non impugnabile, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. in relazione a tutti i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., u.c.). Inoltre il ricorso risulta notificato il 28.09.2006 entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza in data 2 agosto 2006.

2. E’, invece, fondata l’altra eccezione di inammissibilità per inosservanza del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare l’ultra-attività della norma (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), la quale resta applicabile in virtù del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2 ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze (come quella in oggetto) e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4 luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in forza della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima.

2.1. L’unico motivo di ricorso denunciante errata interpretazione del disposto dell’art. 63 disp. att. e dell’art. 653 cod. proc. civ. non si conclude e neppure contiene la formulazione di un quesito di diritto,- necessario sia se si riconduca il motivo al n. 3, sia se lo si riconduca all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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