Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 4-10-2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, recante norme
sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010
n. 166, concernente regolamento recante il riordino dell’Istituto
nazionale di statistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° agosto 2000, e successive modificazioni, recante approvazione del
regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione in data 12 gennaio 2010, recante approvazione delle
linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1°
aprile 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 19 maggio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi che si concludono con un provvedimento o altro atto
finale di competenza dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che
debbano essere promossi d’ufficio.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, nella tabella A allegata, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, sono elencati
i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istat i cui termini
di conclusione sono superiori ai novanta giorni.
Art. 2 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 18, foglio n. 26
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
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