Accordi con Stati terzi (Agreements with third countries)

Si tratta di accordi conclusi dalla Comunità nell’ambito della sua capacità di agire nella vita di relazione internazionale.
Gli organi comunitari sarebbero competenti a concludere esclusivamente accordi commerciali e accordi di associazione.
Tuttavia lgli organi comunitari hanno concluso accordi anche in campi diversi da quelli espressamente contemplati cioè in materia di pesca, di trasporti, e di protezione dell’ambiente.
In base alle modifiche apportate dal Trattato di Maastricht gli accordi con Stati terzi sono conclusi dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione come dice l’art. 300 dopo aver ottenuto la maggioranza.
E’ invece richiesta l’unanimità per gli accordi di associazione come asserisce l’art. 310.
La consultazione del Parlamento europeo è obbligatoria, ad eccezione degli accordi commerciali e di accordi per i quali è richiesto il suo parere conforme

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