Si tratta di un tipo di intesa verticale cioè intrabrand competition, che vuole limitare e controllare gli sbocchi della produzione attraverso accordi di distribuzione selettiva, le esclusive di vendita e gli accordi di acquisto in comune.
Un accordo di distribuzione esclusiva, tendente a tenere distinti i mercati all’interno della Comunità falsa la concorrenza per cui è vietato .
Sebbene vietati, questi accordi possono essere esentati quando non sia stabilita una protezione territoriale assoluta a favore del distributore.
Questa si verifica quando il distributore è posto al riparo dalla concorrenza di altri distributori, vietando a questi ultimi di esportare i prodotti oggetto dell’accordo nello Stato che costituisce la zona esclusiva dell’altro.
E’ inoltre riconosciuto lecito il sistema di distribuzione selettiva, che consente al produttore di operare una scelta tra i rivenditori.
Questo criterio di distribuzione è giustificato dal fatto che i prodotti sono caratterizzati da un’elevata tecnologia oppure sono prodotti di lusso.
La scelta dei distributori deve comunque avvenire in base a criteri oggettivi di natura qualitativa