Il dumping è una politica commerciale che permette di vendere vendere all’estero prodotti ad un prezzo inferiore al loro costo di produzione, senza ottenerne profitto o addirittura subendo delle perdite.
Negli scambi tra Stati membri il dumping non è importante perchè porterebbe al reimporto dello stesso prodotto nello stato originario.
Chi vende sottocosto attua nella sua nazione dei prezzi più alti del normale, in modo da compensare le perdite accumulate all’estero.
Dopo aver ottenuto una solida presenza su un mercato, il produttore aumenterà i prezzi.
Egli può con la vendita sotto costo disfarsi di eccedenze.
Per evitare questo sistema i paesi possono applicare dei dazi all’importazione , cioè applicare una tassa sul prodotto che viene dall’estero avente un prezzo inferiore.
Le pratiche di dumping sono state proibite dagli accordi GATT
Per mette in atto le misure anti dumping è necessario aprire un’inchiesta dopo un’apposita denuncia di una persona fisica o giuridica della Comunità europea.
Ad una Commissione viene affidata questa indagine che deve essere completata entro un anno e in alcuni casi entro 15 mesi.
L’indagine può anche non portare all’esecuzione di questa manovra anti dumping .
In genere la Commissione deve tener conto non solo degli interessi dei produttori, ma anche di quelli dei consumatori e in genere di tutti gli utilizzatori dei prodotti importati.
Contro le decisioni riguardanti misure antidumping è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia o al Tribunale di primo grado.