Processo che permette la convergenza e il coordinamento in materia fiscale dei paesi della Comunità europea in modo da realizzare il mercato unico.
Il processo verso la completa armonizzazione fiscale, si è articolato in tre fasi cioè abolizione dei dazi doganali , armonizzazione dell’IVA e delle accise , armonizzazione delle imposte dirette.
Il trattato CE ha stabilito per quanto riguarda l’IVA, il principio della tassazione nel paese di destinazione.
Questo principio vale per le merci in transito nel territorio comunitario.
Nell’85 è stato proposto per l’IVA il sistema di tassazione nel paese d’origine , in modo che il gettito del tributo affluisse al paese produttore delle merci.
Questo obiettivo è stato raggiunto mediante la Direttiva 91/680 .
Con l’abolizione delle barriere doganali è stata quindi abolita la riscossione dell’IVA nelle importazioni intracomunitarie.
Sono previste nuove modalità di verifica della documentazione cui le imprese sono tenute cioè le dichiarazioni trimestrali, le fatture e l’attribuzione ad ogni impresa di un codice IVA.
Il regolamento 218/92 contiene i meccanismi di verifica che evitano le frodi fiscali.
Le aliquote IVA previste dai diversi Stati membri sono in vigore fino allo scadere del periodo transitorio.
Esse prevedono:
1) il contenimento delle aliquote in numero di due, non inferiori al 5%;
2) l’obbligo di usare un’aliquota ordinaria inferiore al 15%;
3) l’applicazione di una aliquota ancora più ridotta per alcuni beni individuati in un allegato alla direttiva in esame;
4) l’applicazione, nel periodo transitorio, un’aliquota ridotta non inferiore al 12%.
5) la soppressione delle aliquote maggiorate applicate da alcuni Stati .
Il regime attuale di riscossione adotta una diversa applicazione dell’ accise in base al momento in cui colpisce la merce acquistata.
Si è pervenuti ad una armonizzazione della tassazione degli utili societari in modo da evitare la doppia imposizione dei medesimi redditi in paesi diversi.
Le direttive emanate sono:
1) la direttiva 90/435 che disciplina il regime fiscale della società “madre e figlia” in Stati diversi;
2) la direttiva 90/434 che disciplina il regime fiscale delle fusioni, scissioni e conferimento d’attivo tra società appartenenti a Stati diversi.
La direttiva istituisce un unico regime fiscale per le operazioni transfrontaliere nel caso in cui emergano delle plusvalenze;
In questo modo evita che gli utili della stessa società siano tassati due volte nello Stato in cui sono realizzati e nello Stato in cui sono trasferiti.
In questo modo gli utili della società controllata cioè figlia vengono tassati alla fonte, mentre lo Stato della società controllante detta madre può:
1) non tassare i dividendi percepiti dalla società figlia;
2) concedere un credito d’imposta per gli utili della società controllata.
In seguito ad un accordo intergovernativo è stata realizzata una procedura arbitrale per risolvere i conflitti tra le diverse amministrazioni tributarie, riguardo al Transfer princing.
Il pacchetto Monti ha introdotto delle novità in tema di armonizzazioni fiscale nel 1997.
Il pacchetto propone l’adozione di un codice di condotta fiscale oltre che:
1) una proposta di abolire la ritenuta alla fonte su interessi e royalty tra imprese consociate.
2) una proposta di tassare il risparmio che riguardi solo gli interessi percepiti da cittadini comunitari non residenti.