Aldo Moro, il ricordo a cento anni dalla nascita

Oggi voglio ricordare un pugliese, un esempio, Aldo Moro (Maglie -Puglia-, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978), lui è stato un politico, accademico, giurista, italiano, pugliese, due volte Presidente del Consiglio dei ministri, Segretario politico, presidente del consiglio. Lui Cattolico fervente, è per me esempio di vita.

Fu rapito il 16 marzo 1978 e ucciso il 9 maggio successivo dalle Brigate Rosse.

Cassazione: Nullo il trasferimento della lavoratrice mamma


Con sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016,  la Corte di Cassazione ha ritenuto nullo il licenziamento adottato da un datore di lavoro a seguito del rifiuto del trasferimento per esigenze tecnico, produttive di una lavoratrice a 150 chilometri dalla precedente sede.

Il trasferimento era stato disposto tre giorni dopo la scadenza del periodo di tutela di un anno dalla nascita del bambino previsto dal decreto legislativo n. 151/2001. La Suprema Corte ha ritenuto, che gli elementi fattuali emersi nel giudizio fossero idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, parti o comportamenti discriminatori.

Cassazione: legittimo licenziare chi timbra il cartellino e poi si assenta dal servizio

​Con sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016, la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente dell’ASL che, dopo aver registrato la propria presenza timbrando il cartellino marca tempo, si era assentato dal servizio per dedicarsi ad una attività estranea alla propria prestazione di pubblico dipendente.

Lavoro: Il licenziamento disciplinare è NULLO se il fatto non è un illecito

In tema di licenziamento disciplinare si è espressa la Cassazione con la sentenza 18418/2016, osservando che la reintegrazione sul posto di lavoro avviene SEMPRE quando non vi è proporzionalità tra la sanzione rispetto alla gravità della condotta del lavoratore, oggetto di addebito disciplinare, privo del carattere di illiceità.

 La completa irrilevanza giuridica del fatto condanna il datore alla reintegrazione in servizio e al versamento al dipendente di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni ricomprese tra il giorno del licenziamento e quello della effettiva ricostituzione del vincolo (nei limiti di un importo massimo di 12 mensilità).