Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita’ e delle persone a mobilita’ ridotta nel trasporto aereo;

Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione dell’ENAC quale organismo responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;

Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa, e l’ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita’;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita’ e delle persone a mobilita’ ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».

Art. 2.

Organismo responsabile dell’applicazione delle disposizioni

1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e’ responsabile dell’accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalita’ di cui all’articolo 16 del regolamento.

Art. 3.

Negata prenotazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilita’ o di mobilita’ ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

Art. 4.

Negato imbarco

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l’imbarco a una persona con disabilita’ o a mobilita’ ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l’imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all’articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all’offerta di un volo alternativo anche all’eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004.

Art. 5.

Obbligo di informazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l’operatore turistico che:
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilita’ e di persone a mobilita’ ridotta, nonche’ le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilita’ a causa delle dimensioni dell’aeromobile;
b) non informa la persona con disabilita’ o a mobilita’ ridotta delle ragioni in base alle quali si e’ avvalso delle deroghe previste dall’articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza, purche’ abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell’ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonche’ al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilita’ e di persone a mobilita’ ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell’assistenza necessaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.

Art. 6.

Designazione di punti di arrivo e di partenza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, sia all’interno che all’esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull’aeroporto.

Art. 7.

Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualita’

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell’ allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualita’ per l’assistenza di cui all’allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

Art. 8.

Obblighi di formazione del personale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta;
b) non provvedono affinche’ tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilita’ in modo di essere idoneo all’assistenza alle persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilita’ e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.

Art. 9.

Mancata assistenza da parte dei vettori aerei

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all’ allegato 2 del presente decreto.

Art. 10.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 11.

Istituzione fondo speciale

1. E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunita’, sono definite le modalita’ di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne’ minori entrate per la finanza pubblica.

2. L’ENAC provvede ai compiti, di cui all’articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia’ previste sanzioni penali o amministrative.».

– Il regolamento (CE) n. 1107/2006 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.

– Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario e 15 marzo 2006, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.

– La legge 24 novembre1981, n. 689, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

– La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

– Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.

– Il decreto-legge dell’8 settembre 2004, n. 237, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 settembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004.

– Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.

– Si riporta il testo dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003:

«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonche’ di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu’ favorevoli per i consumatori, previste dall’art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell’intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita’ europee.».

– Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54. – Il regolamento (CE) n. 261/2004 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.

– Il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 1174 del codice della navigazione:

«Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione). – La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [codice civile nn. 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore.».

– Per il regolamento (CE) n. 1107/2006, si veda nelle note alle premesse.

Nota all’art. 2:

– Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

Nota all’art. 4:

– Il regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, e’ pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.

Allegato 1
(Previsto dall’articolo 7, comma 1)

ASSISTENZA SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEI GESTORI AEROPORTUALI

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilita’ e alle persone a mobilita’ ridotta di:
1) comunicare il loro arrivo all’aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all’interno e all’esterno dei terminal;
2) spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione;
3) adempiere alle formalita’ di registrazione del passeggero e dei bagagli;
4) procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
5) imbarcarsi sull’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
6) procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere;
7) riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
8) procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile;
9) sbarcare dall’aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
10) procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e doganali;
11) procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
12) prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
13) recarsi ai servizi igienici in caso di necessita’.
Quando una persona con disabilita’ o una persona a mobilita’ ridotta e’ assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonche’ per l’imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilita’, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonche’ nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilita’ danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

Allegato 2
(Previsto dall’articolo 9)

ASSISTENZA DA PARTE DEI VETTORI AEREI

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilita’ per persona con disabilita’ o persona a mobilita’ ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonche’ nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilita’ o a mobilita’ ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilita’.
Se necessario, assistenza alle persone affinche’ possano raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilita’ o una persona a mobilita’ ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilita’ o alla persona a mobilita’ ridotta.

Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2009
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64» ed in particolare l’art. 8 che disciplina il rapporto di servizio civile sulla base di un contratto tra l’Ufficio nazionale per il servizio civile ed il volontario finalizzato a definire il trattamento economico e giuridico dei volontari, nonche’ le norme di comportamento alle quali gli stessi devono attenersi e le relative sanzioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l’art. 1, comma 4, che prevede, tra l’altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Vista la circolare del 30 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2004, con la quale sono stati definiti impegni e responsabilita’ di enti e volontari del servizio civile nazionale;

Vista la determinazione del direttore dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, in data 4 aprile 2006, recante le «Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale»;

Ravvisata l’esigenza di rivedere, alla luce della prima applicazione, la citata circolare del 30 settembre 2004 al fine di assicurare corrette modalita’ di gestione del servizio civile nazionale;

Ravvisata la necessita’ di predisporre un «Prontuario» che disciplini i rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale secondo i diritti e i doveri che fanno capo ai soggetti coinvolti;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 gennaio 2009;

Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all’art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso nella seduta del 23 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. E’ approvato l’unito «prontuario», che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale.

2. Le disposizioni approvate con il presente «prontuario» sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile in data 30 settembre 2004 recante «Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale».

Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 109

Allegato

1. Impegni e responsabilita’ degli enti e dei volontari del servizio civile nazionale

L’Ufficio nazionale, e l’ente presso il quale il volontario presta servizio hanno affermato, con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, la comune consapevolezza di «partecipare all’attuazione di una legge che ha come finalita’ il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilita’ sociale». Spetta ai volontari il diritto e il dovere alla formazione, attraverso la quale maturare essi stessi questa consapevolezza di rispondere, nella direzione gia’ indicata dal servizio civile degli obiettori di coscienza, all’obbligo costituzionale di difesa della Patria, declinato attraverso gli altri precetti costituzionali di solidarieta’, di rimozione delle cause di disuguaglianza, di concorso al progresso della societa’. La stessa legge n. 64 del 2001, individua tra le finalita’ del servizio civile nazionale quella di concorrere alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Con riferimento ai doveri degli enti connessi all’erogazione della formazione generale ai volontari, gli stessi debbono essere assolti nei termini e con le modalita’ prescritte dalle «Linee Guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile» e dalle circolari applicative «Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale» del 24 maggio 2007 e del 28 luglio 2008.

Con riferimento all’attivita’ che concretamente i volontari sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell’ente; con la sottoscrizione della Carta di impegno etico, gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalita’ di presenza dei volontari nell’ente, a impiegarli esclusivamente per le finalita’ del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione.

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei volontari di «apprendere, farsi carico delle finalita’ del progetto, partecipare responsabilmente alle attivita’ dell’ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell’ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacita’, della propria intelligenza, disponibilita’ e sensibilita’, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo» (ancora dalla Carta di impegno etico). 2. Presentazione in servizio

2.1. Il volontario e’ tenuto a presentarsi presso l’ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonche’ le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.

2.2 Il responsabile del Servizio civile nazionale, o il responsabile locale dell’ente accreditato, o il rappresentante legale dell’ente provvedono a consegnare al volontario copia del contratto di assicurazione stipulata dall’Ufficio in suo favore, copia del progetto approvato, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, due copie del modulo per l’apertura del libretto postale nominativo ordinario sul quale accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto, un apposito documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilita’ dalle medesime ricoperte. Il personale sopra citato per i volontari impegnati in progetti all’estero, in luogo degli estremi del libretto postale, deve indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale.

2.3. Per ogni volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell’Ente accreditato nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all’interessato con particolare riferimento a:

– copia del progetto approvato;

– permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitari;

– fotocopia del contratto di servizio civile controfirmato dal volontario riportante la data di assunzione in servizio;

– formazione svolta sia generale che specifica;

– richieste avanzate dal volontario;

– eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;

– provvedimenti disciplinari;

– ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, il volontario e’ tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l’assunzione in servizio, a fornire all’ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non e’ considerata rinuncia; il volontario e’ considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell’Ufficio, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l’avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, puo’ fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione puo’ non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all’ente e da quest’ultimo valutati. Il volontario e’ considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione dell’Ufficio e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti durante l’anno di servizio. L’eventuale prosecuzione dell’assenza sara’ considerata rinuncia.

3. Assegnazione di volontari selezionati per altro progetto

3.1. Qualora un ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato puo’ chiedere all’Ufficio nazionale l’assegnazione dei volontari idonei non selezionati, presenti nella graduatoria di un altro progetto presentato dallo stesso ente per il medesimo bando.

3.2. Quanto sopra a condizione che l’ente richiedente acquisisca e trasmetta all’Ufficio nazionale, per i provvedimenti di competenza, l’assenso dei volontari di cui si chiede l’assegnazione, previa contestuale rinuncia dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto nel quale risultano esuberanti.

4. Sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1. La sostituzione dei volontari selezionati nell’ambito dei progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce prima dell’avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a trenta giorni (vedasi par. 7.4) e’ consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinche’ i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti e’ ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’ente fino al termine del progetto. L’eventuale ulteriore permanenza non e’ riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge n. 64 del 2001, ne’ ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire all’Ufficio di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno, complete di tutta la documentazione, entro l’ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.

L’ente dovra’ formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilita’. Nel caso di pluralita’ di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede. Contestualmente l’ente dovra’ far pervenire a questo Ufficio la documentazione indicata nel bando di selezione (domanda del volontario di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita’, certificato medico).

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari idonei non selezionati che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore generale dell’Ufficio nazionale per il servizio civile. Eventuali periodi di servizio prestati dai volontari in argomento precedentemente alla data di avvio al servizio prevista dal predetto provvedimento non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni (es. malattie oltre trenta giorni) devono comunque essere segnalate nel termine massimo di cinque giorni all’Ufficio nazionale via fax o a mezzo raccomandata a/r, sia al Servizio ammissione e impiego che al Servizio amministrazione e bilancio, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico dei volontari. Per gli enti iscritti negli albi regionali e delle province autonome la comunicazione da parte degli enti va estesa alle regioni e alle province autonome di riferimento. L’ente di impiego e’ tenuto a comunicare mensilmente all’Ufficio, tramite il sistema informatico Helios, tutte le assenze dei volontari che comportano una decurtazione del compenso, comprese quelle per maternita’. Devono, altresi’, essere comunicate le assenze per infortunio che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. Si fa presente che ciascun ente deve validare mensilmente tutte le presenze in via informatica digitando l’apposito tasto di conferma.

L’Ufficio si riserva di chiedere all’ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al volontario a causa della ritardata segnalazione della rinuncia o interruzione del servizio.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell’eta’), comporta l’esclusione del volontario dalla prosecuzione del progetto. Il servizio prestato non ha validita’ ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. In caso di revoca del progetto disposta dall’Ufficio nazionale, o dalle Regioni o dalle province autonome, i volontari in servizio presso l’ente, in considerazione delle legittime aspettative dei volontari in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati dall’Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell’ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente pubblicati, avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell’organico previsto degli assegnati per lo svolgimento del servizio, previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli enti individuati dall’Ufficio. A tal fine l’Ufficio nazionale, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, puo’ valutare la possibilita’ di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del servizio a tutti volontari da ricollocare. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilita’ di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all’Ufficio, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.3. Nel caso di impossibilita’ di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi, l’Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

5.4. Nell’ipotesi di revoca del progetto l’Ufficio si rivale nei confronti dell’ente, con le modalita’ indicate dalle leggi in materia di contabilita’ generale dello Stato, per la restituzione delle somme corrisposte ai volontari nel periodo intercorrente tra la cessazione dell’attivita’ ed il nuovo avvio al servizio, se cio’ e’ possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione dell’attivita’ e l’accertamento dell’impossibilita’ della collocazione, fino ad un massimo di sessanta giorni.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1. I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall’Ufficio nazionale per tutta la durata del progetto secondo le modalita’ indicate nel progetto. Non sono consentiti trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto.

6.2. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato sia alla voce «descrizione del progetto e tipologia dell’intervento» che alla voce «eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio» l’ente puo’ impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all’Ufficio nazionale e alle regioni e province autonome nei cui albi gli enti sono iscritti, presso altre localita’ in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attivita’ specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc….). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell’Ufficio nazionale per le spese di viaggio.

6.3. In occasione di emergenze di protezione civile – sia nella fase della calamita’ che in quella post emergenziale – o di missioni umanitarie, l’ente puo’ impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione dell’Ufficio nazionale, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all’estero, per interventi organizzati dall’Ente stesso. L’ente garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonche’ delle spese di viaggio limitatamente all’andata e ritorno. Resta a carico dell’ente la stipula di apposita assicurazione per i rischi connessi alle attivita’ svolte in altre sedi.

7. Malattie e infortuni

7.1. L’assistenza sanitaria e’ garantita dal Servizio sanitario nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2. Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dara’ tempestivamente comunicazione alla sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione e’ conservata dall’ente nella cartella personale del volontario.

7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del volontario nella quale e’ conservata la documentazione relativa.

7.4. Spetta al volontario, durante i primi quindici giorni di malattia, l’assegno mensile per l’intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, l’importo economico e’ decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario e’ escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso, il volontario, sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a sei mesi, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, potra’ presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l’esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall’inizio del progetto e’ possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari idonei non selezionati.

7.5. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

7.6. L’ente comunica all’Ufficio nazionale – Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego – i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all’esclusione dal servizio.

7.7. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilita’. Per quanto concerne le modalita’ di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovra’ attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell’Ufficio nazionale.

7.8. L’ente invia all’Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio) e alla regione o provincia autonoma nel cui albo e’ iscritto una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell’incidente occorso al volontario nell’effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato l’evento, il nesso di causalita’ tra la condotta tenuta dal volontario e l’evento stesso, specificando in particolare la riferibilita’ del fatto allo svolgimento del servizio.

7.9. Per gli infortuni avvenuti durante l’orario di servizio, e per effetto delle attivita’ svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attivita’ svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo di servizio in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del servizio civile spetta l’intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, e’ considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternita’

8.1. Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternita’, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto testo unico il divieto di prestare servizio civile e’ di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).

8.2. E’ altresi’ consentita la facolta’ di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3. Prima dell’inizio del periodo di divieto di cui all’art. 16, lettera a), e all’art. 20 le volontarie devono consegnare all’ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.4. L’astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall’art. 17 che nel caso previsto dall’art. 16 che in quello previsto dall’art. 20 (flessibilita’ del congedo per maternita’) dovra’ a cura dell’ente essere resa nota all’Ufficio nazionale (Servizio amministrazione e bilancio), per gli adempimenti di propria competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure l’Ufficio nazionale dovra’ essere informato a cura dell’ente, e’ infatti corrisposto l’assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

8.5. Ai sensi dell’art. 17, lettera b), «condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino», la maternita’ anticipata e’ consentita a partire da una data certa. A tal fine l’ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la volontaria e’ impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto nel quale e’ inserita; impossibilita’ di assegnare la volontaria ad altre mansioni; certificato medico attestante l’incompatibilita’ delle attivita’ con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

8.6. Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2002, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, ne’ l’applicazione della disciplina del «congedo parentale» a favore delle volontarie. L’astensione dal servizio per maternita’ non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

9. Guida di automezzi

9.1. E’ consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati. E’ consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia di sua proprieta’ che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell’ente, quando le circostanze lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l’attuazione degli interventi programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell’ insufficienza dei mezzi dell’ente in considerazione del numero dei volontari e degli interventi).

Resta inteso che occorre:

– da parte degli enti una precisa programmazione delle attivita’, degli orari e dei percorsi che i volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell’automezzo utilizzato, l’assunzione dell’onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc…), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attivita’ programmate;

– da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l’auto privata nel corso dello svolgimento del servizio con le modalita’ e nei limiti concordati con l’ente.

9.2. I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’Ufficio nazionale e consegnata al volontario all’atto della presentazione in servizio. L’ente dovra’ stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dall’Ufficio o potra’ innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

10. Permessi

10.1. Nell’arco dei dodici mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessita’ familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali.

10.2. Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore e non e’ frazionabile in permessi orari.

10.3. I volontari possono altresi’ usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell’arco dei dodici mesi di servizio, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

– donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di quattro donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di due donazioni se trattasi di ragazze);

– nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonche’ di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;

– esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 km di distanza dal luogo di servizio; due giorni per i volontari residenti oltre 300 km dal luogo di svolgimento del servizio; tre giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; cinque giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei;

– convocazione a comparire in udienza come testimone: un giorno.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario di servizio) ed eventuali festivita’ infrasettimanali.

10.5. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l’ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all’operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Per i volontari impiegati in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; per i volontari impiegati in servizio civile all’estero, in aggiunta ai venti giorni spettanti, sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di Paesi europei o extra europei.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i venti previsti deve essere comunicata dall’ente all’Ufficio nazionale, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.

11. Orario di servizio

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attivita’ non inferiore alle trenta ore settimanali, ovvero un monte ore annuo minimo di millequattrocento ore.

11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validita’ del progetto, il volontario dovra’ avere effettivamente svolto almeno millequattrocento ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di permesso.

11.3. Nelle millequattrocento ore rientra anche il periodo di formazione.

11.4. Il monte ore previsto non puo’ essere esaurito prima del termine del progetto, ne’ e’ possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

11.5. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. E’ quindi compito dell’ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

11.6 L’ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l’orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.

Sara’ cura dell’ente attivare le misure idonee affinche’ le attivita’ programmate si svolgano nell’arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non e’ prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, ne’ del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l’ente si attivera’ per far «recuperare» le ore in piu’ entro il mese successivo, con l’avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell’orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno quarantotto ore.

12. Termine del servizio: rilascio attestato e certificazione 12.1. Hanno diritto ad ottenere l’attestato da cui risulta l’effettuazione del periodo di servizio svolto con l’indicazione dell’Ente e del progetto i volontari che hanno effettuato dodici mesi di servizio ed i volontari assegnati quali subentranti che hanno effettuato almeno nove mesi di servizio.

12.2 L’attestato spetta, altresi’, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno sei mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 5.

12.3 Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei due punti precedenti potranno richiedere all’Ufficio nazionale una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.

Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato

Testo: DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 gennaio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009)

IL CAPO DIPARTIMENTO

per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell’economia

e delle finanze

Visto l’art 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l’art. 77 del citato Testo unico che prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 29 dicembre 2005 dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2004, e’ stato aggiornato in euro 9.723,84 l’importo originario fissato dall’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito fissato in euro 9.723,84;

Rilevato che nel periodo relativo ai bienni considerati, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%;

Decreta:

L’importo di euro 9.723,84, indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi’ come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e’ aggiornato in euro 10.628,16.

Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ratifica ed esecuzione di atti internazionali inerenti al trattato di estradizione U.S.A.- Italia 13/10/1983, all’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria U.S.A-U.E. 25/6/2003, al trattato U.S.A – Italia sulla mutua assistenza in materia penale 9/11/198

Testo: LEGGE 16 marzo 2009, n. 25
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’ applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

b) Strumento cosi’ come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data agli atti internazionali di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 5.a) dello Strumento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall’articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.