Regolamento recanti modifiche al decreto del presidente della repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2009, n. 28

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l’altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull’assetto dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 15 dicembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e’ sostituito dai seguenti:

«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonche’, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

2-bis. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualita’.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86)».

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.».

– Si riporta il testo dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private:

«Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita’ delle imprese.».

– Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.» ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006.

– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285»:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e’ stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non puo’ essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell’art. 51 della Costituzione.».

«377. A far data dall’applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 reca «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 reca «Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» e e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 che reca il «Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private»:

«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.».

Elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato (09°03776-bis)

Testo: DECRETO AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 27 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2009)

L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 30 maggio 2006, con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 2006 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2006 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all’indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell’art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 10 maggio 2009 in Roma, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9 alle ore 21.

Con altro decreto si procedera’ alla nomina dei componenti dell’Ufficio elettorale istituito dall’art. 22, primo comma, della
legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 27 marzo 2009
L’Avvocato generale: Fiumara

Regolamento recanti disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 115, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 17 febbraio 2009, n. 29

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 29 del 17 febbraio 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «Testo unico») e, in particolare:

l’articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento;

l’articolo 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, relativo ai poteri attribuiti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio al fine di stabilire limiti e criteri inerenti la raccolta del risparmio fra il pubblico;

l’articolo 18, che disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l’articolo 59, comma 1, lettere b) e c), concernente le definizioni adottate, ai fini della vigilanza su base consolidata, in tema di societa’ finanziarie e strumentali, escluso l’ultimo periodo della lettera b), che include le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

l’articolo 106, comma 1, che prevede l’obbligo dell’iscrizione nell’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario;

l’articolo 106, comma 4, lettera a), in base al quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attivita’ di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed in quali circostanze ricorra l’esercizio delle suddette attivita’ nei confronti del pubblico indicate nello stesso articolo 106, comma 1;

l’articolo 106, comma 4, lettera b), che attribuisce, tra l’altro, al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita’, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 106, comma 3;

l’articolo 106, comma 5, il quale prevede, tra l’altro, che le modalita’ di iscrizione nell’elenco generale sono indicate dalla Banca d’Italia;

l’articolo 107, comma 1, che stabilisce che il Ministro dell’Economia e delle Finanze determina, sentite la Banca d’Italia e la Consob, criteri oggettivi riferibili all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia;

l’articolo 113, che prevede un’apposita sezione dell’elenco generale nella quale vengono iscritti i soggetti non operanti nei confronti del pubblico ed attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di emanare disposizioni attuative del medesimo articolo;

l’articolo 114, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l’esercizio nei confronti del pubblico e nel territorio della Repubblica delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 del Testo unico e prevede che le disposizioni del Titolo V del Testo unico medesimo non si applicano ai soggetti gia’ sottoposti, per legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attivita’ finanziaria svolta, disponendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, verifica se sussistono le condizioni per l’esenzione;

l’articolo 121, riguardante la nozione di credito al consumo;

l’articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga una o piu’ delle attivita’ finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico senza essere iscritto negli Elenchi previsti dal Titolo V del Testo unico medesimo;

l’articolo 155, comma 2, che include nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 le societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo di cui all’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

l’articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall’articolo 32, terzo comma, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106 del Testo unico;

l’articolo 155, comma 4, sulla base del quale i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1, del Testo unico, non sono abilitati ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco, e non sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo V del medesimo Testo unico;

l’articolo 155, comma 5, ove si dispone che i soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 del Testo unico e che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni applicative del comma 5 medesimo, individuando in particolare le attivita’ che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;

Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti» e, in particolare:

l’articolo 2, comma 6, concernente le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, previsto dall’articolo 107 del Testo unico, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e di verificare la conformita’ delle operazioni alla legge e al prospetto informativo;

l’articolo 7-bis, comma 1, concernente le obbligazioni bancarie garantite;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

Considerata l’esigenza di definire le condizioni in presenza delle quali sussiste l’esercizio in via prevalente delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

Considerato che la finalita’ di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento dell’economia e’ perseguibile con l’adozione di criteri di selezione degli intermediari medesimi riferiti anche solo ad alcuni dei parametri indicati dall’articolo 107, comma 1, del Testo unico;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le societa’ finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo devono avere come oggetto sociale esclusivo l’assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa’ di capitali. Esse pertanto sono equiparabili agli intermediari che assumono partecipazioni;

Ravvisata, alla luce dei mutamenti interventi nel contesto normativo e nell’operativita’ degli intermediari, la necessita’ di modificare e di coordinare in un unico provvedimento i Decreti ministeriali emanati in materia di intermediari finanziari e, in particolare, i Decreti ministeriali del:

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita’ indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonche’ in quali circostanze ricorre l’esercizio nei confronti del pubblico;

6 luglio 1994, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei criteri in base ai quali sussiste l’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attivita’ finanziarie di cui all’articolo 106, comma 1;

6 luglio 1994, recante modalita’ di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

28 luglio 1994, recante la disciplina dell’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ finanziarie elencate all’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie nonche’ a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers);

31 luglio 2001, n. 372, contenente le disposizioni applicative dell’articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute;

9 novembre 2007, concernente i criteri di iscrizione dei Confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della Direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare:

l’art. 62, comma 1, che trasferisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia le competenze e i poteri attribuiti all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;

l’art. 62, comma 2, in base al quale ogni riferimento all’UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia;

l’art. 62, comma 3, che, tra l’altro, sopprime l’UIC e fa succedere la Banca d’Italia nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’UIC e’ titolare.

Sentite la Banca d’Italia e la Consob;

Visto il parere del Consiglio di Stato numero 2903 del 24 novembre 2008;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) «Testo unico», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «Testo unico della finanza», il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) «elenco generale», l’elenco di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

d) «elenco speciale», l’elenco di cui all’articolo 107, comma 1, del Testo unico;

e) «CICR», il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;

f) «confidi», i soggetti indicati nell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed iscritti, ai sensi dell’articolo 155, comma 4, del Testo unico nell’apposita sezione dell’elenco generale;

g) «cambiavalute», i soggetti di cui all’articolo 155, comma 5, del Testo unico che esercitano professionalmente l’attivita’ consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

h) «gruppo di appartenenza», le societa’ controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonche’ controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell’intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

i) «mezzi patrimoniali», l’ammontare determinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto;

j) «carte di credito», le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento posticipato rispetto alla transazione;

k) «carte di debito», le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione;

l) «esercizio di attivita’ finanziarie nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri», l’esercizio nei confronti del pubblico in Italia, con organizzazione stabile, delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico da parte di societa’ finanziarie aventi sede legale all’estero;

m) «esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale di cui al successivo articolo 10, l’ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attivita’ dello stato patrimoniale, ovvero l’ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell’intermediario finanziario;

n) «esercizio in via rilevante dell’attivita’ di rilascio di garanzie», la situazione in cui l’ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni;

o) «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell’elenco generale;

p) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea, non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

q) «intermediari finanziari extracomunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato diverso da quelli dell’Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, una o piu’ delle attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, del Testo unico;

r) «rilascio di garanzie», l’attivita’ indicata dall’articolo 3, comma 1, lettera f), del presente decreto;

s) «societa’ cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le societa’ che, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l’acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

t) «rete limitata di prestatori di beni o servizi», ridotto numero di imprese che puo’ essere chiaramente individuato in base: alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un’area locale circoscritta; allo stretto rapporto finanziario o commerciale con un soggetto in funzione, ad esempio, di un sistema comune di commercializzazione o distribuzione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operante il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo degli articoli: 1, comma 2, lettera f); 11, commi 3, 4, 4-bis,4-ter e 4-quater; 18; 59, comma 1, lettere b) e c); 106, comma 1, comma 4, lettera a), lettera b) e comma 5; 107, comma 1; 113; 114; 121; 132, 155 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario:

«Art. 1, comma 2, lettera f) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;

Art. 11, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attivita’ ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu’ Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e’ consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle societa’, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all’emissione e, su proposta formulata dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, puo’ determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell’attivita’ bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Art. 18 (Societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). – 1. Le disposizioni dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle societa’ finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3, e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e’ detenuta da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attivita’ di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle societa’ finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi’ le disposizioni previste dall’art. 79.

Art. 59 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente capo:

a) Omissis;

b) per «societa’ finanziarie» si intendono le societa’ che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attivita’ di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformita’ alle delibere del CICR; una o piu’ delle attivita’ previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita’ finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) per «societa’ strumentali» si intendono le societa’ che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ che hanno carattere ausiliario dell’attivita’ delle societa’ del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta’ e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.

1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.

Art. 106 (Elenco generale). – 5. L’UIC indica le modalita’ di iscrizione nell’elenco e da’ comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB.

Art. 107 (Elenco speciale). – 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.

Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). – 1. L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1, e’ riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministro dell’economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l’art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita’ e di indipendenza, l’art. 109.

Art. 114 (Norme finali). – 1. Fermo quanto disposto dall’art. 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ indicate nell’art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia’ sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull’attivita’ finanziaria svolta. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, verifica se sussistono le condizioni per l’esenzione.

Art. 121 (Nozione). – 1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell’esercizio di un’attivita’ commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale.

Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181- bis della legge 222 aprile 1941, n. 633

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;

Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE);

Sentite le associazioni di categoria interessate;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;

Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche’ la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE).

2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche’ conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d’autore, nonche’ i supporti prodotti dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Art. 2.

Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell’opera per la quale e’ stato richiesto, il nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore, un numero progressivo, nonche’ la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

2. Per ragione di speditezza e di semplicita’ delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo’ non contenere l’indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell’opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

Art. 3.

Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno e’ applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, e’ consentita l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.

3. Ai fini delle modalita’ di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificita’ e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.

4. Nei casi in cui le modalita’ di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro esterno della confezione o individua le modalita’ di vidimazione piu’ idonee.

Art. 4.

Rilascio del contrassegno

1. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceita’ dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all’opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo’ richiedere, anche successivamente, la documentazione comprovante l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

2. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.

3. Il rilascio del contrassegno puo’ essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:

a) necessita’ di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione del contrassegno e del regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere dell’ingegno in Italia o all’estero;

b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;

c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La SIAE puo’ comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la SIAE da’ comunicazione all’interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE
puo’, altresi’, rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche’ per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo’ avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.

6. La SIAE, ai sensi del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita’ per l’affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell’attivita’ svolta e dell’utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facolta’ di verifica da parte della SIAE.

7. La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ tenuta a stabilire i tempi e le modalita’ della preventiva notizia che l’importatore deve fornire con riferimento all’ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate.

L’importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all’importazione dei supporti.

Art. 5.

Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video, nonche’ i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

2. Sono comunque ricompresi nell’ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa sostitutiva, i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:

a) accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;

b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);

d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software gia’ installato;

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilita’, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.

Art. 6.

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo’ rendere alla SIAE, in sostituzione del contrassegno, l’apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimita’ dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita’ della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

a) titolo del prodotto;

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;

c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;

d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore, qualora i programmi contengano opere dell’ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.

4. La dichiarazione identificativa puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici. A tal fine e’ sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita’ di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.

5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L’invio deve essere effettuato con modalita’ idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE. Il dichiarante e’ tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.

6. La SIAE puo’ chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della SIAE non sospende la facolta’ di commercializzare i prodotti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della citata legge n. 633/1941, nonche’ l’ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 7.

Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l’autorita’ giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l’esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.

2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalita’ esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attivita’ di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attivita’ professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.

4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell’opera, purche’ non commerciabili autonomamente.

5. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne’ a dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell’opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e’ abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.

– Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante: «Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286.

– La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto d’autore»