Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006

Testo: PROVVEDIMENTO AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 15 gennaio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2009)

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito il codice) ed, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8, comma 3, del medesimo decreto;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Autorita’ approvato in data 20 dicembre 2007;

Ritenuto di dover disciplinare l’attivita’ di indagine della Direzione generale vigilanza lavori e della Direzione generale vigilanza servizi e forniture, in relazione alle attivita’ di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) ed all’art. 39, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento di organizzazione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attivita’ di indagine, di competenza dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del codice.

Art. 2.

Attivita’ d’indagine

1. Le attivita’ di indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell’Autorita’, aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticita’ del settore dei contratti pubblici.

2. Le attivita’ di indagine possono altresi’ essere svolte sia d’iniziativa d’ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse. In quest’ultimo caso la segnalazione deve essere presentata secondo l’apposito modulo predisposto e disponibile sul sito Web dell’Autorita’.

3. Le segnalazioni presentate secondo quanto previsto dal precedente comma sono catalogate dagli Uffici e costituiscono oggetto di apposita relazione riepilogativa bimestrale anche al fine di concorrere ad individuare le tematiche oggetto della direttiva annuale sull’azione amministrativa.

4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura del dirigente dell’ufficio, mentre compete al Direttore generale l’apertura e la definizione del procedimento, all’esito della relativa attivita’ istruttoria, nei seguenti casi:

a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;

b) questioni alle quali puo’ applicarsi, anche in via analogica, una precedente pronuncia dell’Autorita’.

5. Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di segnalazioni:

a) quando non e’ stato utilizzato l’apposito modulo o la compilazione e’ incompleta, previa richiesta di compilazione o integrazione;

b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza dell’Autorita’, ossia quando la questione proposta esula dalle attribuzioni dell’Autorita’ stessa sotto il profilo oggettivo o soggettivo;

c) nei casi di manifesta infondatezza dell’istanza, ossia quando vengono dedotti fatti o circostante fondati su dati giuridici o di fatto palesemente inesatti;

d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per ricorrere alla procedura di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006;

e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalita’ tale da giustificare l’emanazione di un atto a portata generale.

6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare il cui valore sia inferiore a 150 mila euro, nonche’ quelle relative a procedure di aggiudicazione concluse da piu’ di sei mesi, ovvero a procedure di esecuzione dei contratti pubblici per le quali e’ stato emesso il certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini dello svolgimento di eventuali indagini di carattere generale.

7. L’apertura del procedimento per le seguenti segnalazioni, di particolare rilevanza, e’ altresi’ di competenza del Direttore generale, salvo che non ritenga di rimetterla all’esame del Consiglio:

a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;

b) interventi riportati dalla stampa nazionale;

c) interventi nei quali siano state commesse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;

d) interventi nei quali si sia verificata la sospensione dell’attivita’ per un tempo superiore a un anno;

e) subappalti non autorizzati;

f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;

g) casi in cui sia necessario rivedere l’orientamento gia’ espresso dal Consiglio;

h) casi la cui definizione implichi segnalazione alla Procura della Repubblica o della Corte dei conti.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti gia’ pendenti presso gli Uffici.

Art. 3.

Richieste di informazioni e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all’art. 6, comma 9, lettera a) del codice, devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalita’ di cui all’art. 11.

2. Esse devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovra’ pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all’urgenza del caso ed alla quantita’ e qualita’ delle informazioni richieste, e comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni;

d) le modalita’ attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche’ quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui e’ richiesta l’esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all’originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all’interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, e’ consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.

5. Dell’esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

Art. 4.

Avvio dell’istruttoria

1. L’atto di avvio dell’istruttoria indica gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l’ufficio dove si puo’ prendere visione degli atti del procedimento, nonche’ il termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare il diritto di essere sentiti ovvero di depositare memorie e documenti.

2. L’atto di avvio dell’istruttoria e’ comunicato, ai sensi dell’art. 11, alle stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti interessati, nonche’ ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all’avvio dell’istruttoria.

3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la stessa e’ effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell’Autorita’.

Art. 5.

Partecipazione all’istruttoria

1. Possono partecipare all’istruttoria:

a) i soggetti ai quali e’ stato comunicato l’atto di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 2;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche’ le associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del provvedimento di avvio dell’istruttoria.

2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facolta’ di:

a) accedere ai documenti, secondo quando previsto dal regolamento sull’accesso agli atti;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

3. I soggetti ai quali e’ stato comunicato l’atto di avvio dell’istruttoria, possono essere sentiti in audizione dinanzi agli uffici.

4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono altresi’ farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l’esercizio di tale facolta’ comporti la sospensione dell’audizione.

Art. 6.

Ispezioni

1. L’Ufficio esegue le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini dell’istruttoria. I dirigenti formulano proposte motivate al Direttore generale ai fini della autorizzazione all’ispezione. Il Direttore generale procede a formalizzare l’incarico di ispezione con proprio atto, anche ai fini dell’impegno delle relative risorse umane e finanziarie.

2. I funzionari dell’Autorita’ incaricati di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto, lo scopo dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione, nonche’ nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, l’opposizione:

a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o disposizioni di servizio interni della Stazione appaltante;

b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l’Autorita’ riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell’attivita’ della stazione appaltante o dell’impresa, indipendentemente dal livello di responsabilita’ e rappresentativita’ dell’autore del documento, nonche’ ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 possono:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di’ residenza o domicilio estranei all’attivita’ aziendale oggetto dell’indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l’esercizio di tale facolta’ comporti la sospensione dell’ispezione.

7. Di tutta l’attivita’ svolta nel corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e’ redatto processo verbale secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

8. Nello svolgimento dell’attivita’ ispettiva, l’Autorita’ puo’ avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che, ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettere b) e d) del codice, agiscono con i poteri e le facolta’ previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie.

Art. 7.

Conclusione dell’istruttoria e relativa comunicazione

1. Completata l’istruttoria, viene adottato l’atto finale, che viene comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata e’ data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Autorita’.

2. Nei casi di cui all’art. 2, comma 7, gli uffici trasmettono al Consiglio le risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall’art. 4, comma 2.

3. Nei procedimenti di cui all’art. 4, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie puo’ essere effettuata mediante pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicita’ idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell’interesse a che non vengano divulgati segreti commerciali o industriali.

4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale di fronte agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissando la data della audizione, che e’ comunicata agli interessati.

5. Il Consiglio puo’ sentire i soggetti interessati separatamente o congiuntamente. In quest’ultimo caso si deve tenere conto dell’interesse dei presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria attivita’.

6. Dell’audizione e’ redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita’ di cui all’art. 10.

Art. 8.

Monitoraggio dei contratti pubblici

1. Il monitoraggio dell’esecuzione dei contratti pubblici puo’ essere condotto dall’Ufficio, al fine di verificare le motivazioni del mancato conformarsi alle decisioni dell’Autorita’ ovvero a verificare fatti irregolari ulteriori conseguenza di quelli rilevati.

2. Il monitoraggio e’ attuato mediante una richiesta di informazioni e documenti avente ad oggetto:

a) eventuali nuove irregolarita’;

b) il persistere di irregolarita’ o di situazioni di inefficienza senza provvedimenti;

c) la necessita’ di scelte della stazione appaltante per ovviare a situazioni abnormi;

d) gli effetti di irregolarita’ emerse e denunciate;

e) ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla questione oggetto di segnalazione.

Art. 9.

Segreto di ufficio

1. Le informazioni raccolte in applicazione del codice e del presente regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del codice sono tutelate, fino alla conclusione dell’istruttoria, dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di cui all’art. 331 del codice di procedura penale.

Art. 10.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale, contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione, e’ sottoscritto, al termine dell’audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non e’ in grado di sottoscrivere il verbale, ne e’ fatta menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo.

3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo’ essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 11.

Comunicazioni

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all’istruttoria da parte degli interessati o di terzi all’Autorita’. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Considerato che il territorio della provincia di l’Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo e’ stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 circa da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensita’;

Considerato che tali fenomeni hanno provocato crolli diffusi in numerosi comuni della provincia predetta ed in altri della regione Abruzzo, causando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili e che l’estensione del terremoto e’ stata tale da determinare un elevato numero di sfollati;

Rilevato altresi’ che a causa del terremoto e’ messa in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e sussiste la necessita’ di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo d’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici nonche’ per assicurare la funzionalita’ della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale al fine di favorire l’arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi sismici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2009.

Decreta:

Per quanto esposto in premessa e’ dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono conferiti i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Testo: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2009 n. 3753

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vsto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Considerato che occorre assicurare la necessaria, urgente assistenza, soccorso e sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane;

Rilevato altresi’ che a causa del terremoto sono stati distrutti o danneggiati numerosi edifici e sussiste la necessita’ di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire assistenza alla popolazione nonche’ di assicurare la funzionalita’ della circolazione sulle reti di trasporto del territorio nazionale per favorire l’arrivo nelle zone colpite delle colonne di soccorso mobile;

Acquisita l’intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferme restando le attivita’ poste in essere direttamente dal Commissario delegato, al fine di soddisfare le primarie esigenze di vita delle popolazioni colpite dal sisma i sindaci dei comuni interessati, d’intesa con la Direzione di comando e controllo – DICOMAC, istituita presso la Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell’Aquila, sono autorizzati a procedere in via di somma urgenza alla requisizione di beni mobili ed immobili occorrenti per fornire riparo e ricovero ai cittadini e ad acquistare tutti i beni ed i materiali occorrenti per il loro sostentamento ed i primi interventi provvisionali. I predetti acquisti possono essere effettuati anche dal Dipartimento della protezione civile.

2. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente.

3. Il Presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresi’ provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalita’.

Art. 2.

1. Presso ciascuno dei comuni interessati dagli eventi sismici possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire, utilizzando la scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza, gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili ovvero da demolire perche’ non piu’ recuperabili.

2. I sindaci dei comuni interessati provvedono a raccogliere le predette schede opportunamente compilate e, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.

3. Alle attivita’ di censimento concorrono tecnici qualificati di enti e pubbliche amministrazioni tenuti a renderli disponibili e personale universitario, nonche’ il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che e’ autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non piu’ ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi d’emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,articoli 6, 7, 9,10, 11,12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza di cui alla presente ordinanza dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonche’ dai sindaci, per fronteggiare l’emergenza, si provvede in via di anticipazione a valere sul Fondo della protezione civile.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita’ da destinare all’attuazione delle iniziative necessarie al rientro nella normalita’. Piu’ in particolare il Dipartimento e’ autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi ed interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.

2. Si applica l’art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21.

Art. 6.

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza.

2. Con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, saranno dettate disposizioni in materia di termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresi’ sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonche’ ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore alla predetta dichiarazione dello stato d’emergenza, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria.

3. Sono altresi’ sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Mancata conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante: ”Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”

Testo: COMUNICATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 7 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

Il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», non e’ stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 29 del 5 febbraio 2009.