Regolamento recanti norme per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e delle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 marzo 2009, n. 32

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, che, con effetto dal 1° dicembre 2008, abroga e sostituisce la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969;

Visto il regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e in particolare l’articolo 45 del medesimo regolamento, come sostituito dal regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che prevede che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione purche’ le medesime importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell’adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalita’ e formalita’ per l’ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall’articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal predetto regolamento (CEE) n. 918/1983;

Visto l’articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, che stabilisce che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie in materia di franchigie dai diritti doganali siano stabiliti con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, recante le norme per l’esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori;

Ritenuta la necessita’ di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, ed in particolare l’articolo 23 che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note n. 3-1463/UCL, del 4 febbraio 2009, e n. 3-2141/UCL del 17 febbraio 2009;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) importazioni di natura non commerciale: le importazioni che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci, riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura o quantita’, alcun intento di carattere commerciale;

b) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore e’ in grado di presentare all’Ufficio doganale al momento del suo arrivo nonche’ quelli che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore;

c) zona di frontiera: fatte salve le relative convenzioni, il territorio dei comuni che ricadono, anche parzialmente, nella zona avente una profondita’ in linea d’aria di 15 chilometri dalla frontiera con Paesi non comunitari;

d) lavoratore frontaliero: la persona che, per la sua abituale attivita’, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro;

e) viaggiatori aerei e viaggiatori via mare: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l’aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;

f) aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto: l’uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ha un contratto di locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita’ pubbliche.

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a) il Principato di Monaco non e’ considerato Paese terzo e, limitatamente alle accise, la Repubblica di San Marino non e’ considerata Paese terzo;

b) l’isola di Man e’ considerata territorio in cui si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa.

Art. 2.

Soglie monetarie

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, sono importate in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, dall’accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con se’ nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. L’importo di cui al presente comma e’ aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.

2. Per i viaggiatori di eta’ inferiore a quindici anni le soglie monetarie di cui al comma 1 sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

3. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1, il valore delle singole merci non puo’ essere frazionato.

4. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea ne’ del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessita’ personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresi’, dei prodotti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

5. Non e’ riscossa l’IVA e l’accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l’importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali trova applicazione l’articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993.

Art. 3.

Prodotti particolari

1. Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali e’ accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

2. Relativamente ai prodotti carburanti, l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali e’ accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacita’ massima di 10,0 litri.

3. I viaggiatori di eta’ inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.

Art. 4.

Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

1. Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme

comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l’Unione europea, le soglie monetarie di cui all’articolo 2, comma 1, sono ridotte a 50,00 euro.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, e’ accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi soggetti l’esenzione dall’IVA, dall’accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti e’ accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto.

3. I soggetti di cui al comma 1, di eta’ inferiore a diciassette anni, sono esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, e’ abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1 – Allegato 2

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983:

«Art. 45.- Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, purche’ tali importazioni siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformita’ della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.

Le merci importate nei territori elencati all’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.».

– Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell’art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:

«1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita’ alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita’ e formalita’ per l’ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall’art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.

2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.».

– Si riporta il testo dell’art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:

«Art. 12. – 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e’ concessa l’importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l’esenzione dal predetto tributo e’ disposta, con carattere di obbligatorieta’, dalle direttive del Consiglio delle Comunita’ europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all’importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all’importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche’ dalle direttive del Consiglio delle Comunita’ europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell’art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.».

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

– Si riporta il testo dell’art. 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:

«Art. 868. – Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU.

Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione quando l’importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ECU.».

Indicazione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al consiglio di presidenza della corte dei conti, per il quadriennio 2009/2013

Testo: DECRETO CORTE DEI CONTI 7 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, cui fa rinvio l’art. 10, comma 10, della legge 13 aprile 1998, n. 117, relativo alle cause di ineleggibilita’;

Visto l’art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha disciplinato la composizione e la competenza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, come risulta modificato dall’art. 11, commi 7 e 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62;

Visto l’art. 11, comma 10, secondo periodo, della citata legge 4 marzo 2009, n. 15;

Preso atto del parere interpretativo n. 954/2009 reso dal Consiglio di Stato – I Sezione, nell’adunanza del 1° aprile 2009;

Considerato che il Consiglio di presidenza in carica si e’ insediato il 7 aprile 2005, per la durata di quattro anni;

Considerato, altresi’, che fanno parte dell’unico collegio elettorale tutti i magistrati in servizio alla data fissata per le elezioni, con la sola esclusione di quelli ai quali sono state inflitte le sanzioni disciplinari previste dall’art. 8 della menzionata legge n. 186 del 1982;

Decreta:
Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/2013.

Le elezioni avranno luogo mercoledi’ 6 maggio 2009, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e giovedi’ 7 maggio 2009, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, in Roma, viale Mazzini n. 105, nell’aula delle Sezioni riunite.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana

Istruttoria degli atti normativi del governo

Testo: DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita’ generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni;

Visto l’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, «Regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante: «Tempi e modalita’ di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2008»;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, «Guida alla redazione dei testi normativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101, supplemento ordinario;

Considerata l’esigenza di assicurare l’applicazione di criteri puntuali, regole e procedure condivise al fine di migliorare la qualita’ e la trasparenza della normazione;

Ritenuto di dover fornire indirizzi uniformi per consentire che l’attivita’ normativa del Governo si svolga in un contesto unitario ed armonico;

Emana la seguente direttiva:

Premessa.

La «qualita’ della regolazione» e’ termine usuale per indicare una normazione sia aderente a canoni formali, sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi. Essa costituisce un obiettivo prioritario dell’attivita’ di Governo da perseguire anche attraverso un’adeguata programmazione delle iniziative normative, un’approfondita analisi dell’impatto degli interventi nonche’ una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle Amministrazioni coinvolte.

Una produzione normativa di qualita’ rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese.

La presente direttiva disciplina, dunque, il procedimento che conduce all’approvazione in Consiglio dei Ministri degli atti normativi di qualsiasi livello, non quale processo burocratico, ma come vero procedimento di formazione della volonta’ normativa del Governo. Con tale atto si intende fornire un quadro sistematico delle regole e delle procedure che devono essere seguite dal Governo per assicurare un’attivita’ normativa «di qualita’» e per garantire l’attuazione del programma di Governo.

1. Programmazione dell’attivita’ normativa del Governo.

Al fine di consentire un’efficace azione di coordinamento dell’attivita’ normativa del Governo, e’ necessario assicurare, con il concorso di tutte le amministrazioni interessate, una programmazione dell’attivita’ normativa coerente e correlata alle priorita’ e agli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo.

A questo riguardo, le Amministrazioni predispongono e trasmettono al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), con cadenza trimestrale, una scheda analitica, nella quale sono indicati i provvedimenti normativi di prossima definizione che ciascuna amministrazione intende sottoporre, nel trimestre, all’esame del Consiglio dei Ministri.

Il DAGL provvede a costituire una «Agenda dei provvedimenti normativi» sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni e degli esiti dell’attivita’ di monitoraggio delle deleghe legislative in scadenza, effettuata dal medesimo dipartimento a supporto dell’azione di Governo.

2. Istruttoria degli atti normativi.

L’istruttoria degli atti normativi non puo’ prescindere dalla corretta redazione dell’articolato, dalla esaustivita’ delle prescritte relazioni nonche’ dal completo svolgimento degli adempimenti che si rendono necessari per la definizione degli atti medesimi.

In particolare, deve essere cura dell’amministrazione proponente:

a) corredare gli schemi di provvedimento delle relazioni illustrativa, tecnica, tecnico-normativa (ATN), di analisi dell’impatto della regolazione (AIR);

b) acquisire i concerti, le adesioni e le intese che si rendano necessari in relazione all’ambito dell’intervento normativo, prima della trasmissione al DAGL;

c) acquisire gli eventuali pareri tecnico-giuridici necessari (Ragioneria Generale dello Stato, Autorita’, enti ed organismi interessati), prima della trasmissione al DAGL;

d) accertare e dichiarare la compatibilita’ degli schemi con l’ordinamento comunitario;

e) trasmettere al DAGL gli schemi di provvedimento, corredati dei concerti, delle intese, dei pareri e delle relazioni, indicati alle lettere precedenti, con un congruo anticipo, al fine di consentire una completa istruttoria delle iniziative e un’efficace attivita’ di coordinamento prima della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993. Cio’, anche al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di effettuare la diramazione ufficiale degli schemi nel termine stabilito, che e’ di almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale la questione sara’ esaminata.

A tale riguardo, e’ importante sottolineare che la funzionalita’ dei lavori del Consiglio dei Ministri e’ strettamente correlata all’effettuazione di una completa attivita’ di coordinamento e di verifica dei testi che presuppone l’invio dei medesimi al DAGL, in tempo utile.

Si segnala, pertanto, che la mancanza o la carenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) nonche’ il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla lettera e), costituisce impedimento all’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

2.1 Redazione dei testi normativi.

La qualita’ della redazione e’ essenziale per assicurare la chiarezza e la comprensibilita’ dei testi normativi. Si raccomanda, pertanto, una particolare attenzione alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi, gia’ codificate nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2001, elaborata d’intesa con i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonche’ nella «Guida alla redazione dei testi normativi» del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101, che indica, nel dettaglio, le regole di carattere formale e sostanziale cui si attengono le Amministrazioni nella redazione dei testi normativi. Le regole di carattere formale riguardano il linguaggio normativo e la ricerca dei moduli omogenei di redazione dei testi; le indicazioni di carattere sostanziale attengono prevalentemente al contenuto dell’atto e riguardano il corretto uso delle fonti.

Il DAGL provvedera’ ad effettuare il coordinamento formale dei testi sottoposti all’esame del Consiglio dei Ministri verificando la qualita’ dei testi normativi, con riguardo al corretto uso delle fonti, all’omogeneita’ e chiarezza della formulazione, e procedendo, d’ufficio, alle successive modifiche.

2.2 Relazioni a corredo degli atti normativi.

L’istruttoria degli atti normativi e’ fortemente condizionata anche dalla completezza ed esaustivita’ delle relazioni, che devono essere predisposte a corredo dei predetti atti.

Si richiama quindi l’attenzione delle amministrazioni sulla necessita’ di prestare particolare cura nella redazione delle relazioni di seguito indicate, le quali costituiscono strumenti fondamentali per assicurare la qualita’ della regolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica (relazione tecnico-finanziaria);

c) relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN);

d) relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

All’inizio della corrente legislatura, si e’ ritenuto opportuno dedicare un’attenzione prioritaria a tali relazioni, adottando specifiche misure al fine di rafforzare la loro efficacia e il loro grado di complementarieta’.

In particolare, si e’ provveduto alla revisione e all’aggiornamento dei contenuti della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), e all’adozione dei regolamenti sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sulla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), anche per adeguarsi al dettato normativo introdotto dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha disciplinato l’introduzione obbligatoria e generalizzata delle predette analisi e verifiche.

2.2.1 La relazione illustrativa.

Principali riferimenti:

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, regolamento interno del Consiglio dei Ministri – art. 3, comma 1;

circolare DAGL 15 ottobre 2001, n. 1/1.1.4/27720/234, in Attivita’ normativa del Governo (Tecnica e qualita’ della regolamentazione), Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, 2002.

Gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali devono essere accompagnati da una relazione illustrativa.

E’ utile ricordare che la funzione essenziale della relazione illustrativa e’ quella di indicare i principi ispiratori dell’iniziativa e i contenuti del provvedimento.

In particolare, la relazione deve esplicitare le motivazioni dell’intervento normativo, le sue finalita’, i prevedibili effetti del provvedimento anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale il provvedimento interviene.

Nella relazione devono essere illustrati, inoltre, i contenuti generali del provvedimento, la struttura dell’atto e il contenuto dei singoli articoli, dando eventualmente conto delle scelte normative adottate.

La relazione dovra’ indicare, con chiarezza, come le nuove disposizioni che si introducono intervengono sulla normativa vigente, al fine di agevolare la lettura delle nuove norme e di evitare possibili dubbi interpretativi.

Nella relazione illustrativa devono essere descritti, altresi’, i passi salienti dell’iter. Qualora i provvedimenti prevedano una procedura complessa, con l’acquisizione di pareri degli organi consultivi, e’ necessario che le Amministrazioni indichino nell’ambito della relazione le modificazioni apportate al testo in conseguenza dei suddetti pareri nonche’ i motivi dell’eventuale mancato accoglimento di alcune osservazioni. Si ricorda che, ove necessario, i citati pareri dovranno essere riportati anche nelle premesse.

La relazione illustrativa da’ conto, inoltre, della coerenza del provvedimento con la politica di semplificazione del Governo.

Qualora il provvedimento normativo non sia accompagnato da relazione tecnica in quanto non comporta alcuna conseguenza finanziaria, si raccomanda che nella relazione illustrativa, in conclusione, sia espressamente indicato che l’atto non e’ accompagnato da relazione tecnica in quanto non comporta maggiori oneri ne’ minori entrate per il bilancio dello Stato.

Nel caso di atto normativo non sottoposto ad AIR, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento deve in ogni caso contenere, oltre al riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative, la sintetica indicazione della necessita’ e dei previsti effetti dell’intervento normativo sulle attivita’ dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni che dovranno applicare la normativa che si introduce, dando conto dell’eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Nelle relazioni illustrative a corredo dei decreti-legge, si raccomanda una particolare cura nella redazione della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, di cui all’art. 77 della Costituzione, della «straordinaria necessita’ e urgenza», in linea anche con la piu’ recente Giurisprudenza Costituzionale (sent. n. 171/2007; n. 128/2008).

Nelle relazioni illustrative a corredo dei decreti legislativi si ravvisa l’esigenza di una particolare attenzione nell’illustrare la puntuale attuazione, nei contenuti e nella tempistica, dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

2.2.2 La relazione tecnica.

Principali riferimenti:

art. 81 della Costituzione;

art. 11-ter, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante: «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», art. 3, comma 1.

La relazione tecnica deve accompagnare tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti d’iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie e va predisposta a norma dell’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come evidenziato nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, recante 1a guida alla redazione dei testi normativi. La relazione tecnica, inoltre, puo’ essere richiesta dalle Commissioni parlamentari su qualsiasi proposta di legge o emendamento. Per quanto riguarda gli schemi di regolamento, l’obbligo di predisporre la relazione tecnica e’ spesso previsto da specifiche disposizioni di legge. La predetta relazione e’, comunque, necessaria in ordine a regolamenti che attuino ricadute finanziarie previste dalla legge.

Nell’ambito della relazione, oltre alla quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, devono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria secondo le modalita’ specificamente indicate nel citato art. 11-ter.

Nella relazione sono riportati i dati e i metodi utilizzati dalle amministrazioni per la quantificazione degli oneri, le relative fonti e ogni altro elemento utile per consentire le necessarie verifiche tecniche in sede parlamentare.

L’art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, stabilisce che le relazioni tecniche predisposte dal Dicastero competente siano verificate dal Ministero dell’economia e delle finanze; in particolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, accertata la corretta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e l’idoneita’ della relativa copertura finanziaria, appone un «visto di conformita’».

2.2.3 La relazione tecnico-normativa.

Principali riferimenti:

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, «Tempi e modalita’ di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa» (Gazzetta Ufficiale n. 219, del 18 settembre 2008).

L’Analisi tecnico-normativa (ATN) e’ contenuta in una relazione che accompagna gli schemi di atti normativi d’iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali.

La relazione tecnico-normativa e’ mirata a verificare l’incidenza della normativa che si intende introdurre sull’ordinamento giuridico vigente, nonche’ a verificare la corretta applicazione dei principi in materia di redazione tecnica degli atti normativi.

La disciplina della relazione tecnico-normativa, contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, «Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto e della regolamentazione» (e nel relativo Allegato A), e’ stata recentemente rivisitata dalla nuova direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante «Tempi e modalita’ di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219, del 18 settembre 2008, al fine di potenziarne l’efficacia e di adattarla al quadro ordinamentale vigente.

La nuova griglia metodologica contiene 23 indicatori, invece dei 13 precedenti, divisi in tre parti: I. Contesto nazionale; II. Contesto internazionale; III. Qualita’ sistematica e redazionale. L’aumento degli indicatori e’ stato curato con un approccio strettamente funzionale al miglioramento della regolazione e ai tempi serrati richiesti dall’iter dei provvedimenti.

Nella nuova scheda ATN viene attribuito maggiore spazio agli aspetti comunitari e internazionali rilevanti, con il chiaro obiettivo di assicurare la piena compatibilita’ delle nuove norme con l’ordinamento comunitario e migliorare la posizione italiana nel quadro delle procedure d’infrazione e delle sentenze di condanna anche in materia di diritti dell’uomo.

La nuova direttiva promuove e incoraggia, in fase di redazione della scheda ATN e successivamente alla prima compilazione, la collaborazione tra gli uffici legislativi di Ministeri e Dipartimenti. La scheda che accompagna il provvedimento contiene sistematicamente l’indicazione di un referente dell’amministrazione proponente, precisamente individuato e contattabile nell’ambito dell’iter del provvedimento.

Si rammenta che la Direttiva affida al DAGL il compito di segnalare le schede ATN inadeguate alla loro funzione, prevedendo tra l’altro che la carenza o l’insufficienza dell’ATN precludono l’iscrizione del provvedimento alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

2.2.4 La relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione.

Principali riferimenti normativi:

legge 28 novembre 2005, n. 246 «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005», art. 14, commi 1-11;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, regolamento recante disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Com’e’ noto, l’AIR e’ un insieme di attivita’ che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare ex ante l’opportunita’ di un nuovo intervento normativo, tenendo conto dei probabili effetti sulle attivita’ dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 14 (commi da 1 a 11), della legge n. 246/2005, ha modificato in modo rilevante il quadro normativo in materia di AIR, chiudendo la fase sperimentale (introdotta dall’art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50), e stabilendo un’applicazione generalizzata dell’AIR – salvo i casi di esclusione ed esenzione – a tutti gli schemi di atti normativi del Governo.

In particolare, l’art. 14 prevede, tra l’altro, i seguenti adempimenti:

a) l’elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e’ sottoposta all’AIR, salvo i previsti casi di esclusione e di esenzione;

b) le Amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l’ufficio responsabile del coordinamento delle attivita’ connesse all’effettuazione dell’AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa’ di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie;

c) l’Amministrazione competente a presentare l’iniziativa normativa provvede all’AIR e comunica al DAGL i risultati dell’AIR;

d) il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR e su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, puo’ consentire l’eventuale esenzione dall’AIR;

f) le Amministrazioni, entro il 30 marzo di ogni anno, inviano al DAGL i dati necessari alla predisposizione della relazione annuale in materia di AIR.

L’art. 14 della legge n. 246/2005 rinvia, infine, la disciplina di dettaglio dell’AIR a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e a direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il regolamento che reca la disciplina attuativa dell’AIR prevede che gli atti normativi, da sottoporre all’esame del Consiglio dei Ministri, salvo i casi di esclusione e di esenzione previsti, non sono iscritti all’ordine del giorno se non sono corredati da un’adeguata relazione AIR.

In fase di prima applicazione, la relazione AIR dovra’ essere redatta in base all’apposito «Modello di relazione AIR» annesso come allegato al regolamento.

La redazione della relazione AIR e’ preceduta da un’adeguata istruttoria, comprensiva delle fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della proposta di regolamentazione.

Il DAGL verifichera’ l’adeguatezza e la completezza delle attivita’ svolte per l’AIR e potra’ richiedere integrazioni e chiarimenti alle amministrazioni proponenti.

L’AIR e’ esclusa per i seguenti atti normativi: disegni di legge costituzionale; atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.

Il DAGL, su motivata richiesta dell’amministrazione interessata, puo’ consentire l’esenzione dall’AIR, in particolare, in casi straordinari di necessita’ ed urgenza (es. decreti legge), nonche’ nelle ipotesi di peculiare complessita’ e ampiezza dell’intervento normativo e dei suoi possibili effetti (es. legge finanziaria). Tale esenzione, come gia’ segnalato, va indicata nella relazione illustrativa con le relative ragioni giustificative.

Tenuto conto di quanto sopra esposto si raccomanda alle amministrazioni di:

riconsiderare l’individuazione degli uffici AIR e VIR, tenendo conto della necessita’ di valorizzare professionalita’ specifiche, possibilmente gia’ esistenti all’interno dell’Amministrazione;

porre una particolare cura nella redazione della relazione AIR, da predisporre seguendo il modello annesso al regolamento di nuova emanazione;

programmare l’attivita’ normativa di rispettiva competenza in modo da disporre di spazi temporali adeguati per potere effettuare l’AIR svolgendo altresi’ le necessarie procedure di consultazione delle categorie interessate dall’intervento di regolazione;

tenere conto gia’ in fase di predisposizione della scheda AIR (con particolare riferimento agli indicatori relativi agli obiettivi e ai risultati attesi) della futura necessita’ di effettuare, nei casi prescritti, la VIR.

2.2.5 Relazione sulla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).

Principali riferimenti normativi:

legge 28 novembre 2005, n. 246 «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005» (Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1°dicembre 2005), art. 14, commi 4-9.

La verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) e’ stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art.14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, con riferimento all’attivita’ normativa del Governo, e consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalita’ e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita’ dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR si fonda, quindi, sulla verifica a posteriori dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni a corredo degli atti normativi, allo scopo di verificare l’effettivo impatto sull’ordinamento e sui destinatari degli atti normativi approvati. I risultati di tale verifica sono riportati nell’apposita relazione VIR che e’ predisposta dalla stessa amministrazione che ha curato la relazione AIR e si pone, quindi, in stretta relazione logica e funzionale con le altre relazioni descritte.

La disciplina attuativa della VIR e’ in corso di adozione con un apposito regolamento che ne disciplina i casi di effettuazione, i contenuti e le modalita’ procedurali con l’obiettivo di rendere pienamente operative le prescrizioni dell’art. 14 della legge n. 246/2005, sia con riguardo alla puntuale applicazione della VIR, che con riferimento alle prerogative della Presidenza del Consiglio stabilite dal comma 8, a norma del quale «il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR».

2.3 Concerti ed intese.

L’acquisizione dei concerti e delle intese costituisce una delle fasi piu’ delicate dell’istruttoria normativa. Pertanto, fermi restando gli adempimenti dell’amministrazione proponente sopra indicati, il DAGL ove se ne ravvisi l’esigenza, provvede a convocare, su richiesta dell’amministrazione proponente o concertante o di propria iniziativa, riunioni di coordinamento al fine di acquisire concerti ed intese o di effettuare ulteriori verifiche sugli schemi normativi.

A tale riguardo, si rammenta che e’ necessario acquisire il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze nonche’ quello del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione nel caso di provvedimenti contenenti disposizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento di amministrazioni pubbliche.

Si rappresenta comunque l’esigenza che i concerti, le intese, i dissensi e le proposte di modifica dei provvedimenti siano formulati con sollecitudine ed inviati formalmente dalle amministrazioni, anche per via telematica.

3. La fase di acquisizione dei pareri.

La diversa tipologia di interventi normativi comporta, ai fini della loro adozione, iter differenziati che possono prevedere l’acquisizione di pareri di organi consultivi e organismi vari di settore.

3.1 Pareri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, di Autorita’ indipendenti, di enti ed organismi vari di settore.

L’amministrazione proponente provvede alla trasmissione degli schemi di atto normativo al Consiglio di Stato, alle Autorita’ indipendenti, alle organizzazioni sindacali nonche’ ad ogni altro eventuale organo o soggetto a competenza settoriale, per l’acquisizione dei relativi pareri.

E’ a cura dell’Amministrazione proponente anche la richiesta alla Corte dei conti del parere da rendersi ai sensi dell’art. 88, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel caso di provvedimenti che rechino modifiche alle norme di contabilita’ generale dello Stato.

La medesima amministrazione provvede, altresi’, all’acquisizione dei pareri di singole Regioni ove previsto o ritenuto necessario in considerazione degli interessi coinvolti.

Si evidenzia che i pareri delle Autorita’, di enti, organizzazioni sindacali e di categoria, devono essere acquisiti prima dell’esame preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri e comunque, in ogni caso, prima di acquisire, ove previsto, il parere del Consiglio di Stato.

In via generale, la trasmissione dei provvedimenti normativi al Consiglio di Stato e’ preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri. Qualora si tratti di provvedimenti normativi di rango secondario, previa verifica della tipologia del regolamento nonche’ dell’ambito e della complessita’ dell’intervento, l’amministrazione proponente, d’intesa con il DAGL, puo’ valutare di prescindere da tale preliminare deliberazione, ritenendosi sufficiente l’acquisizione del concerto formale delle amministrazioni interessate.

Tale procedura semplificata non e’ adottata nei casi in cui, sui medesimi provvedimenti, sia necessaria anche l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari.

Si rammenta che, nel caso in cui il Governo richieda al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 14, del regio decreto n. 1054, del 1924, la redazione di testi normativi da sottoporre all’esame del Consiglio dei Ministri, il requisito del parere dello stesso Consesso e’ gia’ in se’ soddisfatto.

3.2 Conferenze Stato-regioni, Stato-citta’ e unificata.

La richiesta dei pareri della Conferenza Stato-regioni, Stato-citta’ e unificata e’ effettuata a cura del DAGL che, al contempo, certifica la conformita’ del testo trasmesso con quello approvato e da’ atto della posizione del Governo, nel suo complesso, sul provvedimento. Per i regolamenti ministeriali, la trasmissione alle Conferenze avviene, di norma, a cura dell’amministrazione proponente.

Si rammenta che per i decreti-legge e, comunque, nei casi in cui, per ragioni di urgenza, il Presidente del Consiglio dichiara di non poter procedere a consultazione preventiva, le Conferenze sono consultate successivamente ed il Governo tiene conto dei pareri in sede di esame parlamentare dei provvedimenti.

E’ appena il caso di osservare che qualora la normativa vigente preveda intese nelle Conferenze, il testo definitivo del provvedimento non puo’ non essere conforme all’intesa raggiunta.

A tale riguardo, si ricorda che per le intese da acquisirsi ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa medesima entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui il provvedimento e’ posto all’ordine del giorno, la questione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri che decide con deliberazione motivata. Tale procedura sostitutiva e’ espressamente esclusa nel caso di intese da acquisirsi ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In via generale, la trasmissione dei provvedimenti normativi alle Conferenze e’ preceduta dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Per provvedimenti normativi di rango secondario, analogamente a quanto evidenziato per il Consiglio di Stato, l’amministrazione proponente, d’intesa con il DAGL, puo’ valutare, previa verifica della tipologia del regolamento nonche’ dell’ambito e della complessita’ dell’intervento, di prescindere da tale preliminare deliberazione, ritenendosi sufficiente l’acquisizione del concerto formale delle amministrazioni interessate.

3.3 Commissioni parlamentari.

La fase di acquisizione del parere parlamentare sugli atti normativi del Governo e’ un adempimento cui provvede il DAGL, per il tramite del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. In tale fase, il DAGL certifica la conformita’ del testo trasmesso con quello approvato in sede di Consiglio dei Ministri, assicurando, altresi’, che i testi siano corredati da tutti i prescritti pareri, condizione imprescindibile, secondo la prassi, per l’assegnazione alle Commissioni competenti.

3.4 Sequenza dei pareri.

Secondo un orientamento costante, piu’ volte espresso dal Consiglio di Stato, il parere di tale Consesso, in virtu’ del ruolo neutrale e di garanzia svolto nell’esercizio della funzione consultiva, e’ reso dopo l’acquisizione di tutti gli altri pareri, prima dell’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri. Unica eccezione a tale regola e’ costituita dai pareri delle Commissioni parlamentari che, laddove previsti, vengono resi al termine del processo di definizione degli atti normativi, in considerazione della differente natura di detti pareri.

In ossequio alla richiesta piu’ volte formulata dai Presidenti delle Camere, la trasmissione dei provvedimenti normativi alle Commissioni parlamentari viene, pertanto, effettuata solo dopo l’acquisizione di tutti gli altri pareri e la Presidenza del Consiglio non procede all’invio qualora gli schemi non siano corredati da tutti i necessari pareri.

Si segnala che solo in casi eccezionali, nei quali sia necessario assicurare comunque il rispetto della scadenza del termine per l’esercizio di una delega legislativa, si puo’ procedere all’inoltro dello schema, facendo riserva di trasmettere i pareri non appena acquisiti. Anche in questo caso le Commissioni parlamentari si esprimono solo dopo la trasmissione degli altri pareri richiesti.

Si ricorda, infine, che tutti i pareri formalmente acquisiti devono essere espressamente indicati nelle premesse del provvedimento, nelle quali, nei casi di maggiore rilevanza e per pareri obbligatori, andranno anche indicati i motivi del mancato adeguamento del testo ad osservazioni formulate dagli organi consultivi.

4. Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dei regolamenti ministeriali.

I regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi’ come previsto dalla norma citata, devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione. Secondo la prassi instaurata, detti regolamenti, sono comunicati al DAGL a cura dell’ufficio legislativo del Ministero competente, unitamente a tutti gli atti presupposti o connessi indicati nei paragrafi precedenti. Il DAGL, previa verifica, provvede a comunicare l’eventuale nulla osta per l’emanazione del regolamento. Di tale comunicazione va fatta menzione nelle premesse del regolamento stesso.

5. Diramazione.

La diramazione dei testi – indispensabile adempimento preliminare all’iscrizione all’ordine del giorno del Pre-Consiglio e del Consiglio dei Ministri – appartiene all’esclusiva competenza della Presidenza del Consiglio, che procedera’ alla diramazione solo qualora siano soddisfatti tutti i necessari presupposti secondo le modalita’ indicate.

La diramazione dei testi avviene, di norma, in via informatica, tramite la casella ufficiale di posta elettronica del DAGL, collegata con le analoghe caselle ufficiali corrispondenti agli uffici di Gabinetto ed agli uffici legislativi dei vari Ministeri. La diramazione su supporto cartaceo verra’ effettuata esclusivamente per la trasmissione di eventuale documentazione allegata agli schemi, non disponibile in formato elettronico. Si dispone, pertanto, che i testi siano trasmessi al DAGL in via informatica, al fine di consentire una maggiore celerita’ nella diramazione degli stessi nonche’ per lo svolgimento degli adempimenti successivi alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

6. Riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

La riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, rappresenta la sede propria nella quale, previa diramazione, sono esaminati collegialmente i provvedimenti ai fini della loro completa definizione e della conseguente iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. La riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri rappresenta, quindi, il momento conclusivo dell’istruttoria normativa e, al contempo, la sede di verifica della completezza dell’istruttoria medesima.

L’iscrizione all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri resta subordinata, in maniera assoluta, alla previa diramazione del provvedimento e, di conseguenza, alla sua compiuta istruttoria normativa a cura dei competenti servizi del DAGL.

I provvedimenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, sono sottoposti all’esame della riunione preparatoria tenuta almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, gia’ verificati sotto il profilo della loro completezza formale nonche’ della conformita’ dell’intervento alla Costituzione, della compatibilita’ con l’ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, con gli interventi di semplificazione e delegificazione sulla materia oggetto dell’intervento medesimo, nonche’ dell’adeguata copertura finanziaria ed amministrativa e della coerenza con il programma di governo.

E appena il caso di osservare che, a norma del comma 2, del medesimo art.4, nessun atto puo’ essere inserito nell’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, senza essere stato, previamente, esaminato nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, salvo, ovviamente, questioni per le quali il Presidente ravvisi l’indifferibilita’ della trattazione, come previsto dall’art. 5, comma 3, e dall’art. 6, del citato decreto.

Al termine della riunione preparatoria si stabilisce l’elenco dei provvedimenti che possono essere iscritti all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

Qualora nel corso della predetta riunione rimangano alcune questioni da definirsi in sede tecnica, puo’ stabilirsi di convocare un’apposita riunione alla quale partecipano le Amministrazioni interessate alle specifiche questioni.

Gli schemi degli atti normativi, iscritti all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che comportino conseguenze finanziarie e le relative relazioni tecniche e’ necessario che siano verificati dal Ministro dell’economia e delle finanze a norma dell’art.11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 478, prima dell’esame del predetto Consiglio, secondo quanto disposto dall’art, 3, comma 1, del regolamento interno del Consiglio. Qualora i provvedimenti siano approvati dal Consiglio dei Ministri con modifiche, la Presidenza provvedera’ a trasmettere al Ministero dell’economia i nuovi testi per le ulteriori verifiche tecniche.

7. Emendamenti.

Le proposte di emendamento del Governo a progetti di legge all’esame del Parlamento sono redatte dalle amministrazioni competenti secondo le regole e raccomandazioni sulla redazione dei testi normativi, di cui alle circolari del 20 aprile e del 5 maggio 2001, e sono accompagnate dalle relazioni previste a corredo degli atti normativi al fine di consentire una compiuta valutazione del contenuto e dell’impatto dell’intervento proposto sull’ordinamento giuridico vigente.

Tali proposte sono trasmesse al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e al DAGL, al fine di assicurare un’efficace azione di coordinamento e di realizzare un’adeguata istruttoria che tenga conto delle diverse valutazioni dei Ministeri di volta in volta interessati.

Con successiva direttiva saranno definite le procedure relative all’autorizzazione ed alla presentazione alle Camere degli emendamenti del Governo.

Testo aggiornato dello “statuto della società italiana degli autori ed editori (SIAE)”, pubblicato nella G.U. S.G. – n. 297 del 19/12/2002, modificato con D.P.C.M. 11/12/2008 in G.U. 65 del 19/3/2009

Testo: COMUNICATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 8 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009)

Statuto della Societa’ italiana autori ed editori

Art. 1.

Struttura e funzioni

1. La Societa’ italiana autori ed editori e’ ente pubblicoeconomico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l’attivita’ di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) nell’ambito della societa’ dell’informazione, nonche’ la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;

d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolge le attivita’ strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) (soppressa);

h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto anche secondo l’effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l’applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all’art. 18, lettera b), anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2.

Base associativa

1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri della UE che siano titolari di diritti d’autore e che facciano domanda di iscrizione.

2. I cittadini dei Paesi non membri della UE titolari di diritti d’autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d’autore, nonche’ i titolari di diritti d’autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla SIAE e sono esclusi dal rapporto associativo. La SIAE assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla societa’ forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione.

3. La qualita’ di associato si acquisisce a domanda, previa verifica da parte della Societa’ della documentazione richiesta dalla Societa’ stessa per attestare l’appartenenza alla categoria per la quale si richiede l’associazione.

4. Il rapporto associativo ha durata di un anno a decorrere dal riconoscimento della qualita’ di associato, e’ tacitamente rinnovabile di anno in anno e si interrompe per:

a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalita’ previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell’attivita’ se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione della durata dei diritti affidati alla societa’ quando questa sia inferiore ad un anno;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L’associato gode dei diritti ed e’ tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All’associato che contravvenga a disposizioni statutarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

In caso di comportamenti di particolare gravita’ che rendano incompatibili i rapporti dell’associato con la Societa’, l’assemblea puo’ deliberare la radiazione dell’associato.

Art. 3.

Organizzazione

1. Sono organi deliberativi della Societa’:

a) l’assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

2. Sono organi consultivi della Societa’ le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Societa’:

a) il collegio dei revisori;

b) l’ufficio di controllo interno.

Art. 4.

Composizione dell’assemblea

1. L’assemblea e’ composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell’operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L’elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia e’ costituito un seggio. Il voto per corrispondenza e’ ammesso nel caso di invalidita’ con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento, deliberato dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi ed approvato dall’autorita’ vigilante, stabilisce le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell’assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento dovra’ consentire un’effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati sono separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione e nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i candidati di ogni singola sezione.

5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Per potersi candidare e’ altresi’ richiesta una anzianita’ minima di quattro anni nel rapporto associativo. L’elettorato attivo e’ esercitabile in relazione ad ognuna delle diverse categorie e sezioni per le quali una stessa persona risulti associato. L’elettorato passivo e’ riconosciuto, ove spettante, in relazione ad una unica categoria e sezione, anche se una stessa persona risulti associato per piu’ categorie o piu’ sezioni.

Art. 5.

Compiti dell’assemblea

1. L’assemblea:

a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Societa’;

e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale ed il regolamento elettorale; in materia di attivita’ solidaristiche in favore degli autori, di cui al successivo art. 20, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il regolamento del Fondo di solidarieta’, e le relative modificazioni; in caso di costituzione di una fondazione con distinta personalita’ giuridica, approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il relativo atto costitutivo e lo statuto;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g) approva annualmente il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio.

2. L’elezione di cui alla lettera b) del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell’assemblea i delegati che sono l’espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verra’ stabilito dal regolamento generale.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e’ composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall’assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni dall’autorita’ di vigilanza.

2. La carica di consigliere e’ incompatibile con quelle di membro dell’assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall’art. 8, e’ disposta con decreto dell’autorita’ di vigilanza.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della societa’;

b) (redige e – soppressa) approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Societa’;

c) propone all’approvazione dell’assemblea le modifiche statutarie, i regolamenti e gli atti indicati nell’art. 5, comma 1;

d) propone annualmente all’assemblea il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all’art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e invia alle sezioni, che provvedono alla redazione dell’ordinanza di ripartizione. L’ordinanza di ripartizione e’ approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina del presidente

1. Previa designazione da parte dell’assemblea, il presidente e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 9.

Compiti del presidente

1. Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la Societa’. In caso di assenza o impedimento il presidente e’ sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10.

Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l’operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d’autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dai regolamenti interni.

3. La qualita’ di componente delle commissioni di sezione non e’ compatibile con la qualita’ di membro dell’assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11.

Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e’ composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall’assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalita’ iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale e’ nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio e’ regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed e’ responsabile dei risultati complessivamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale puo’ formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Societa’;

b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dai regolamenti della Societa’ e gestisce l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) sovraintende alle attivita’ di acquisizione delle entrate ed esercita altresi’ i poteri di spesa nei limiti delle previsioni di bilancio ed in conformita’ alle modalita’ e forme stabilite dal regolamento di cui all’art. 22;

d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Societa’ svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la responsabilita’ di specifici progetti riguardanti piu’ strutture gestionali;

e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all’art. 22 e dai contratti collettivi;

f) verifica l’efficienza, efficacia ed economicita’ dell’attivita’ di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14.

Struttura della Societa’ e dirigenti generali

1. La Societa’ e’ organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all’art. 3, comma 1, e in non piu’ di cinque divisioni.

2. L’ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non puo’ essere superiore a 60, di cui non piu’ di 20 quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all’art. 22 individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonche’ le modalita’ di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l’attuazione delle attivita’ e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati. A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformita’ alle modalita’ e forme stabilite dal regolamento di cui all’art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all’art. 22.

Art. 15.

Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico

1. L’ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell’attivita’ degli uffici della Societa’, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all’assemblea. I componenti dell’ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l’assemblea e possono essere sia dipendenti della Societa’ sia esterni ad essa.

2. L’ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall’art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L’ufficio e’ composto da personale dipendente della Societa’.

Art. 16.

Vigilanza

1. Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla Societa’. L’attivita’ di vigilanza e’ svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Societa’ e’ costituito da:

a) beni immobili e mobili di proprieta’ della Societa’ ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18.

Proventi

1. I proventi della Societa’ sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l’utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19.

Bilancio

1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo economico da approvare entro il mese di novembre ed il bilancio diesercizio da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio di esercizio, dopo l’approvazione dell’assemblea, e’ trasmesso all’autorita’ vigilante, per l’approvazione. Il bilancio preventivo economico, dopo l’approvazione dell’assemblea, e’ comunicato all’autorita’ di vigilanza.

Art. 20.

Attivita’ solidaristiche per gli autori

1. La Societa’ promuove forme di solidarieta’ a favore degli autori.

2. Gli associati devono contribuire alle forme di solidarieta’ nella misura del 4% dei diritti d’autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori, i quali non possono beneficiare delle prestazioni solidaristiche.

3. Le attivita’ solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un fondo costituito dalla Societa’ e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonche’ i criteri e le modalita’ di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle autorita’ di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalita’ una fondazione con distinta personalita’ giuridica di cui al successivo art. 20-bis.

Art. 20-bis

Costituzione della fondazione con finalita’ solidaristiche

1. Ove la Societa’ proceda alla istituzione di una fondazione con distinta personalita’ giuridica per la gestione delle iniziative solidaristiche a favore degli autori, la Societa’ stessa ne delibera l’atto costitutivo e lo statuto da trasmettere alle autorita’ di vigilanza per il relativo parere.

2. La Societa’, conferisce alla fondazione l’interezza delle partite attive e passive iscritte nella propria contabilita’ separata, ivi comprese le risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione patrimoniale iniziale, previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori che attesti la congruita’ di quanto trasferito.

3. La Societa’, provvede a riscuotere dagli associati i contributi di cui all’art. 20, comma 2, ed a riversarli alla fondazione quale destinataria di essi.

4. Il funzionamento della fondazione deve garantire l’equilibrio economico-finanziario di lungo periodo anche attraverso apposite riserve alimentate dalla dotazione patrimoniale iniziale, dalle contribuzioni annuali, dai proventi degli investimenti realizzati e dagli altri introiti che potranno affluire nel corso delle gestioni.

5. Le risorse economiche e finanziarie della Fondazione sono impiegate esclusivamente per far fronte alle obbligazioni presenti e future, nell’ambito delle finalita’ solidaristiche, fatto salvo quanto necessario al funzionamento della struttura.

6. La Societa’ fornisce servizi amministrativi e/o logistici alla Fondazione sulla base di quanto stabilito dalle parti in un apposito accordo.

Art. 21.

Promozione

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall’assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell’ambito dei settori indicati dall’art. 10, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilita’ di bilancio, delibera l’assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888, e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalita’.

3. La Societa’, mediante un apposito protocollo di intesa con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita’ di giovani autori.

Art. 22.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Societa’, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e’ comunicato all’autorita’ di vigilanza.

Art. 23.

Norme transitorie

1. Acquistano la qualita’ di associati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, tutti coloro che, all’entrata in vigore del presente statuto, abbiano gia’ acquisito la qualita’ di socio o iscritto ordinario, con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione gia’ maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto sara’ utile ai fini dell’acquisizione dell’anzianita’ prevista dall’art. 4, comma 5.

2. I rapporti fra la Societa’ e coloro che hanno acquisito la qualita’ di iscritti ordinari eredi e di iscritti straordinari, proseguono nelle forme del mandato di cui all’art. 2, comma 2, con salvezza delle condizioni economiche gia’ applicate fino alla data di scadenza dei rapporti di iscrizione gia’ instaurati.

3. Fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attivita’ solidaristiche a favore degli autori a norma dell’art. 20 o dell’art. 20-bis, il fondo di solidarieta’ continuera’ ad operare in base alla previgente disciplina.