Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia dell’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche’ delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della provincia di L’Aquila sussiste l’impossibilita’ di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l’eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo;

Ritenuta la necessita’ di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita’ di sostituti d’imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L’Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei confronti dei soggetti, anche in qualita’ di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L’Aquila.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia’ operate devono comunque essere versate.

4. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello stato, per l’anno 2009

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione;

Visto l’art. 3 del testo unico sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente»;

Considerato che il Documento programmatico triennale non e’ stato emanato;

Rilevato che e’ necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2009, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili per le particolari esigenze del settore turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli e che, allo scopo, puo’ provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite della quota stabilita per l’anno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita’;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2009, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota massima di 80.000 unita’, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 ”misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza se

Testo: CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009)

Alle regioni e alle province autonome

All’Associazione nazionale dei comuni italiani – ANCI

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale

Al Ministero dell’interno – Gabinetto del Ministro

A seguito dell’entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attivita’ nell’ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacita’ operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell’11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha gia’ affermato il principio che l’azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d’essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalita’ chiaramente espresse dalla legge, e cioe’ nello svolgimento di attivita’ «volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivita’ necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi» (art. 3, comma 1, della legge n. 225/1992).

Le suindicate finalita’ costituiscono, ad un tempo, il gia’ ampio orizzonte operativo nel quale puo’ svilupparsi l’attivita’ delle menzionate organizzazioni, nonche’ il limite oltre il quale non e’ consentito spingersi a meno di contraddire l’essenza del volontariato di protezione civile.

I commi da 3 a 6 dell’art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 contribuiscono a chiarire ulteriormente il tema, confermando la validita’ degli indirizzi gia’ impartiti.

Al riguardo, e’ utile rammentare la precisa distinzione di compiti e funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali, secondo le quali la materia della protezione civile e’ chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma). Questa separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie e’ affidata a distinti plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione civile e Ministero dell’interno per l’ordine pubblico e la sicurezza).

Allo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza l’art. 6, comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai sindaci, d’intesa con i Prefetti, di avvalersi della «collaborazione di associazioni tra cittadini non armati» per «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

Appare di tutta evidenza come la norma delinei un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: e’ evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare «danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale» e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell’art. 2 della legge n. 225/1992.

Le diversita’ sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell’art. 6 citato:

dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella gia’ esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile;

dall’attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell’ambito delle funzioni in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformita’ a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le regioni e le province autonome;

dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonche’ delle modalita’ di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del Ministro dell’interno, con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l’iscrizione in tali registri, di essere «destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica», tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;

dall’assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che la partecipazione all’associazione ex art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti gia’ iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile e’, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della liberta’ di pensiero e di associazione.

Deve essere pero’ assicurato che l’aderente all’associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le regioni e province autonome, l’Associazione dei comuni d’Italia per il tramite dei sindaci, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l’eventuale partecipazione alle attivita’ di controllo del territorio disciplinate dall’art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l’utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonche’ di mezzi ed attrezzature destinati a finalita’ di protezione civile comportera’ l’avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l’accertamento delle responsabilita’ per l’improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorita’ giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Riduzioni d’imposta previste dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, n. 2

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell’anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l’individuazione della misura della riduzione dell’imposta sulle persone fisiche, nonche’ delle sue modalita’ applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l’approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l’istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all’anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unita’;

Considerata la necessita’ di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;

Considerata la necessita’ di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversita’ degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;

Ravvisata la necessita’ di realizzare le riduzioni di imposta previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l’applicazione di una detrazione d’imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d’imposta in base alla normativa vigente;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell’interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d’imposta

1. I soggetti destinatari della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all’art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell’anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Art. 2.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e’ ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 134,00 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un’unica soluzione, fino a capienza dell’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l’eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell’anno al medesimo titolo.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1.

4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull’imposta lorda determinata sulla meta’ del trattamento economico complessivamente percepito.