Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

Testo: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009 n. 3755

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in
ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, ed il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate nelle zone colpite;

Vista la nota del 9 aprile 2009 dell’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Viste le richieste formulate dal Ministero dell’interno e dalla regione Abruzzo;

D’intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il supporto all’attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell’Aquila in qualita’ di soggetto attuatore con funzioni vicarie.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissario delegato puo’ individuare uno o piu’ soggetti attuatori a cui affidare settori di intervento sulla base di apposite direttive allo scopo impartite.

3. Agli articoli 6 e 14 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituite dalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile».

4. All’articolo 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa» e’ soppresso.

Art. 2.

1. L’articolo 7 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 7 – 1. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia’ stipulate al fine di garantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nella gestione dell’emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifiche finalizzate al superamento dell’emergenza. Ai predetti professionisti e’ riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all’area C del comparto Ministeri.

2. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a stipulare convenzioni con Universita’, Enti o Istituti specializzati per l’avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza».

Art. 3.

1. All’articolo 11, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e’ autorizzato» e’ sostituito dal seguente «Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono».

2. Il comma 2 dell’articolo 11 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ sostituito dal seguente: «2. I benefici economici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nuclei familiari per i quali sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a trasferire al Presidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cui hanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrenti risorse finanziarie».

3. Il comma 3 dell’articolo 11 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ sostituito dal seguente: «3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di reperimento dell’autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui al comma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione».

Art. 4.

1. All’articolo 15 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Le predette risorse sono trasferite su apposita contabilita’ speciale con intestazione al Commissario delegato» e’ sostituito dal seguente «Le predette risorse finanziarie hanno autonoma evidenza nell’ambito del bilancio del Dipartimento della protezione civile».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ aggiunto il seguente comma: «2. Per la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, e’ autorizzata l’apertura di una apposita contabilita’ speciale in favore del Presidente della regione Abruzzo».

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 15 dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e’ aggiunto il seguente: «Art.16 – 1. Al fine di impedire condotte criminose nell’ambito dei territori colpiti dal sisma, il Ministero della difesa e’ autorizzato, in deroga al contingente indicato dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, in un numero non superiore a 700 unita’».

Art. 6.

1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conti correnti bancari o postali fruttiferi, di cui all’articolo 5, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sui predetti conti.

Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezione civile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dai predetti conti e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati. I rendiconti finanziari relativi ai movimenti dei predetti conti sono resi pubblici attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile.

Art. 7.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza, la Provincia dell’Aquila provvede, in qualita’ di soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 la Provincia dell’Aquila e’ autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche’ alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Con appositi decreti il Commissario delegato e’, altresi’, autorizzato ad individuare gli eventuali comuni, non ricompresi tra quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’ordinanza di protezione civile n. 3574 del 9 aprile 2009 nei quali si siano prodotti danni tali da giustificare l’applicazione anche di parte delle disposizioni di cui alla medesima ordinanza per risolvere specifiche e comprovate situazioni di grave danno agli interessi primari della popolazione.

Art. 9.

1. Al fine di garantire la massima funzionalita’ ed efficienza delle attivita’ connesse alla realizzazione degli interventi indifferibili su beni pubblici, le iniziative previste dall’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009, sono poste in essere in collaborazione con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.

Art. 10.

1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all’espletamento, anche in sede locale delle attivita’ di emergenza, il Dipartimento medesimo e’ autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita’ nel rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le medesime finalita’ il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa’ a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa’ che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa’, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche’ degli oneri contributivi ed assicurativi.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile, e’ autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di cinquanta unita’, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all’art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile puo’ essere impiegato in attivita’ di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall’emergenza. Al predetto personale e’ attribuita una speciale indennita’ operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo del dipartimento. Al medesimo personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, e’ attribuita una speciale indennita’ operativa omnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.

4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita’ di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 1, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. Al fine di assicurare la complessiva funzionalita’ del Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In relazione alle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all’espletamento, anche in sede locale, delle attivita’ di emergenza, la presente disposizione si applica anche al personale, delle predette Amministrazioni, gia’ in servizio presso il Dipartimento.

6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo di sicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e’ attribuito il trattamento economico di cui all’art. 22 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o corrispondenti, quale che sia il titolo originario del comando o della messa a disposizione, puo’ essere impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo.

8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonche’ il personale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n.3489, di cui all’articolo 8, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, e di cui all’articolo 1, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dovra’ prestare servizio anche presso il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovvero presso i Comuni interessati dallo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate dai contesti emergenziali in corso nella Regione Abruzzo. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle Strutture di provenienza ad eccezione dell’eventuale trattamento economico accessorio che e’ corrisposto, relativamente ai giorni di effettivo impiego presso il Dipartimento della protezione civile, nella stessa misura del personale che presta servizio presso il Dipartimento medesimo. La durata dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma, nonche’ quella dei contratti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e’ prorogata fino al termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

9. Il personale del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, puo’ essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, ove non diversamente disciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilita’.

Art. 11.

1. All’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopo il comma 2 del predetto articolo 5 e’ aggiunto il seguente comma «2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e del Centro funzionale regionale, direttamente impegnato in attivita’ emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell’emergenza, ivi compresi i responsabili di strutture organizzative, e’ autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite da quantificarsi sulla base delle specifiche categorie di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale e’ corrisposto un compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo».

2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo connesse all’espletamento, anche in sede locale delle attivita’ di emergenza, la medesima Regione e’ autorizzata ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unita’, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga all’art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l’espletamento delle attivita’ tecnico scientifiche da porre in essere per il superamento dell’emergenza, la regione Abruzzo e’ autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli ordini professionali regionali.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico del bilancio della regione Abruzzo.

5. All’articolo 5, comma 3, dell’ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 dopo le parole «delle Regioni» sono aggiunte le parole «e degli Enti locali».

Art. 12.

1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attivita’ connesse al supporto tecnico scientifico per l’emergenza e l’avvio della ricostruzione nelle zone terremotate e’ attribuito alla Fondazione Eucentre il contributo straordinario di euro 300.000,00.

Per l’utilizzo di tale contributo la Fondazione tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute.

Art. 13.

1. Il comma 1 dell’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e’ sostituito dal seguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell’Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a quelli dell’Area I dell’Amministrazione Civile dell’interno, direttamente impegnati in attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza, e’ corrisposta, fino al 31 maggio 2009, una indennita’ mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco direttamente impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’ autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 e di 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore del personale in servizio presso i Centri di Assistenza e Pronto Intervento, impiegato nell’emergenza, e’ autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate direttamente impegnato in attivita’ connesse con l’emergenza e’ autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.

Al sopra citato personale comandato fuori sede, e’ corrisposto, ove previsto, il trattamento di missione secondo i rispettivi ordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e’ corrisposta, altresi’, in relazione al servizio svolto, l’indennita’ di ordine pubblico. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile».

2. Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamento dell’emergenza, e’ autorizzata la spesa per la gestione, l’approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, dei carburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonche’ per gli oneri necessari per il funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioni individuali del personale e per i richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e’, altresi’, autorizzato ad attuare con urgenza un programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento del Ministero dell’Interno impiegati nelle zone terremotate per fornire strutture per l’assistenza continua alla popolazione, in base a specifici programmi da sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine di assicurare la compatibilita’ con le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della presente ordinanza.

4. Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari per gli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e’ autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni di materiali di pronto intervento e di assistenza alla popolazione avvalendosi, all’uopo, delle procedure di affidamento originariamente espletate per l’acquisizione dei predetti materiali, con oneri stimati in complessivi 20 milioni di euro.

6. In favore del personale direttamente impegnato nella sala operativa del Ministero dell’interno risultante dall’ordine di servizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e’ autorizzata, fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

Art. 14.

1. In relazione alla necessita’ di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento ANAS dell’Aquila, che risulta definitivamente inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la medesima societa’ e’ autorizzata ad avvalersi delle deroghe previste all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 15.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l’emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, a norma dell’art. 2, Co. 78 e 79 L. 24/12/2007 n. 244

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009, n. 37

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l’articolo 2, commi 78 e 79;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l’articolo 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;

Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 19 gennaio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per missioni militari all’estero: le missioni, quali che ne siano gli scopi, svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’autorita’ gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;

b) per teatro di conflitto: l’area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e’ stato o e’ ancora presente personale delle Forze armate e delle Forze di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

c) per nano-particelle di metalli pesanti: un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, tra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita’ (indicativamente > 4000 Kg/m3), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), ed anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio).

Art. 2.

Principi generali e ambito di applicazione

1. In attuazione dell’articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni all’integrita’ psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e’ conseguito il decesso, delle quali l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante, e’ corrisposta l’elargizione di cui all’articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

2. I soggetti beneficiari dell’elargizione di cui al comma 1 sono:

a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all’estero;

b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e’ conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di un 1,5 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);

f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L’elargizione di cui al comma 1 e’ corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita’ di cui agli articoli 3, 4 e 5, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all’articolo 3, comma 2, sul territorio nazionale e all’estero.

Art. 3.

Procedure

1. Il Ministero della difesa provvede all’attribuzione dell’elargizione di cui all’articolo 2 ai soggetti colpiti dalle infermita’ o patologie previste dal presente regolamento, ovvero ai superstiti aventi diritto.

2. Per il conferimento dell’elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di seguito denominata: «Direzione generale», entro il termine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento la domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

3. Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all’estero, la domanda e’ inoltrata per il tramite dell’Ufficio consolare del luogo di residenza dell’interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.

4. Per i dipendenti pubblici le Amministrazioni di appartenenza possono procedere d’ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 1.

5. La Direzione generale procede all’istruttoria ed alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei superstiti aventi diritto, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu’ remoto nel tempo, che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita’ o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalita’ di cui agli articoli 4 e 5, viene predisposta una graduatoria unica dei beneficiari che viene aggiornata alle date del 31 marzo, 31 luglio e del 31 dicembre 2010, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.

Art. 4.

Corresponsione dell’elargizione

1. L’elargizione di cui all’articolo 2, comma 1, e’ corrisposta ai soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all’articolo 3, qualora gli stessi non abbiano gia’ beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita’, del corrispondente beneficio previsto dalle leggi citate all’articolo 2, commi 79 e 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall’articolo 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidita’ maggiore rispetto a quella gia’ riconosciuta ai sensi delle citate norme, la stessa elargizione e’ determinata per la differenza e la differenza e’ inserita nel piano di riparto.

2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo’ avvalere della graduatoria di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

3. In ogni caso, la misura pro capite dell’elargizione in favore degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo’ superare l’importo massimo della speciale elargizione in favore degli invalidi, come disciplinata dall’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

4. L’importo dell’elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e’ portato in detrazione fino alla concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime del dovere e gli equiparati dall’articolo 34 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.

Art. 5.

Criteri per la determinazione dell’invalidita’ permanente

1. Per l’accertamento delle percentuali di invalidita’ si procede secondo i seguenti criteri e modalita’:

a) la percentuale d’invalidita’ permanente (IP), riferita alla capacita’ lavorativa, e’ attribuita scegliendo il valore piu’ favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita’ e relative modalita’ d’uso approvate, in conformita’ all’articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita’ 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d’invalidita’ permanente, riferite alla capacita’ lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita’ o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita’ permanente non inferiore al cento per cento;

b) la percentuale del danno biologico (DB) e’ determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita’ della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignita’ della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale di invalidita’ complessiva (IC), che in ogni caso non puo’ superare la misura del cento per cento, e’ data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidita’ riferita alla capacita’ lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).

2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e’ determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi’ determinata, puo’ essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari di cui all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6.

Riconoscimento delle infermita’ o patologie tumorali

1. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all’articolo 2, comma 1, delle infermita’ o patologie tumorali permanentemente invalidanti, ovvero a cui consegua il decesso nei casi previsti dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, e’ effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l’attribuzione dell’elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l’istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall’interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell’autorita’ giudiziaria.

3. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalita’ previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell’invalidita’.

4. Le infermita’ si considerano dipendenti da causa di servizio quando ricorrano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1.

5. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio secondo quanto previsto dal comma 4 e si pronuncia con parere da comunicare all’amministrazione entro quindici giorni.

6. Il parere di cui al comma 5 e’ motivato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 4, ed e’ firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.

7. Nell’esame delle pratiche in cui le infermita’ non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 6.

8. Per l’esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e’ integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell’interno.

9. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, per i dipendenti del Ministero della difesa la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nei confronti del personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, che abbiano contratto infermita’ o patologie tumorali connesse all’esposizione o all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle amministrazioni competenti ai fini dell’adozione del provvedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della stessa, propedeutico alla definizione della posizione del soggetto ai sensi dell’articolo 3, comma 5. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita’ al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere, nonche’ al parere del Comitato di verifica di cui ai commi 3 e 5, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.

Art. 7.

Disposizioni particolari

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, puo’ essere utilizzata, fino all’importo massimo complessivo di tre milioni di euro, per l’effettuazione degli accertamenti sanitari e di carattere ambientale strumentali al riconoscimento della causa di servizio e all’attribuzione dell’elargizione prevista dal presente regolamento.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento che devono risultare nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1331 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2008-2010, ai sensi dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Cio’ ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, dell’adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa complessiva entro i predetti limiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a)

Tabella
Tabella Categoria Percentuale invalidita’
A PRIMA 100% – 91%
A SECONDA 90% – 81%
A TERZA 80% – 71%
A QUARTA 70% – 61%
A QUINTA 60% – 51%
A SESTA 50% – 41%
A SETTIMA 40% – 31%
A OTTAVA 30% – 21%
B – 20% – 1l%

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le Direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunita’ europea (GUCE).

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

– Si riporta il testo dell’art. 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:

«Art. 2 (Comma 78). – Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche’ al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermita’ o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonche’ ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.».

«Art. 2 (Comma 79). – Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalita’ per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.».

– La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980, n. 230.

– La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250.

– La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4.

– Si riporta il testo dell’art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302:

«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata). – 1. Al personale di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche’ ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e’ assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l’applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Non sono ripetibili le somme gia’ corrisposte dal Ministero dell’interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell’interno e’ autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

3. Il Ministero della difesa e’ autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

4. Gli importi gia’ corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidita’ permanente non inferiore all’80 per cento della capacita’ lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell’attivita’ lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell’aumento previsto dall’art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell’art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell’ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita’ organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu’ favorevoli.

7. All’art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l’eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attivita’ di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge medesima.

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, comma 1, dopo le parole: «nonche’ ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalita’ organizzata»;

b) all’art. 4, comma 1, dopo le parole: «nonche’ agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalita’ organizzata».».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», e’ pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n. 120.

– Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003, n. 29, e’ stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2003, n. 80.

– Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2003, n. 277, e’ stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2004, n. 8.

– La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2004, n. 187.

– Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private» e’ pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita’ di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo, a norma dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’ 8 agosto 2006, n. 183.

– Il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ottobre 2007, n. 229, e’ stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279.

– Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304, e’ in corso di conversione.

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»:

«Art. 5. – L’elargizione di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e’ corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di validita’ riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2.-4. Omissis.

5. L’elargizione di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita’ e’ autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l’anno 2004.

Nota all’art. 4:

– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, n. 302:

«Art. 1 (Comma 562). – Al fine della progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e’ autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.».

«Art. 1 (Comma 563). – Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidita’ permanente in attivita’ di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita’;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attivita’ di tutela della pubblica incolumita’;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita’.».

«Art. 1 (Comma 564). – Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita’ permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.».

– Si riporta il testo dell’art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.».

«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita’ organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo). – 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita’ organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia’ percepite. L’onere recato dal presente comma e’ valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell’interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis e’ conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L’onorificenza e’ conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;

b) le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza; il possesso delle predette condizioni e’ provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all’articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;

c) all’articolo 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennita’ calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita’ e’ determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione».

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e’ la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L’onere derivante dai commi 3 e 3-bis e’ valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.».

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita’ di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia’ previsti in favore delle vittime della criminalita’ e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

«Art. 3 (Termini e modalita’ delle procedure). – 1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.

2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu’ remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo’ procedere d’ufficio secondo identico criterio.

3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.».

Nota all’art. 5:

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recanti misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Testo: LEGGE 23 aprile 2009, n. 38

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici bella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

Testo: DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonche’ per potenziare le attivita’ e gli interventi di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita’ culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventu’;

Emana il seguente decreto-legge:

CAPO I

Interventi immediati per il superamento dell’emergenza

Art. 1.

Modalita’ di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l’attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un’intensita’ MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

3. Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalita’ diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Art. 2.

Realizzazione urgente di abitazioni

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonche’ delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu’ sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualita’, innovazione tecnologica orientata all’autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilita’ ambientale.

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

4. Il Commissario delegato provvede, d’intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita’, indifferibilita’ ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate.

5. L’approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato da’ notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all’albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L’efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all’albo comunale. Non si applica l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l’attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L’indennita’ di provvisoria occupazione o di espropriazione e’ determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e’ ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo’ essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita’ ed urgenza della utilizzazione. L’atto di acquisizione di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e’ adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9. L’affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita’ di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell’articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 1, puo’ procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.

11. L’assegnazione degli alloggi e’ effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita’ dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all’articolo 1.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell’esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all’articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

13. Per le finalita’ di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, e’ autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2009 e 300 milioni di euro per l’anno 2010.

Art. 3.

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:

a) la concessione di contributi, anche con le modalita’ del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta;

b) l’intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa’ controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla societa’ di cui alla lettera b) dei diritti di proprieta’ sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall’Agenzia del territorio, e’ detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;

d) l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonche’ degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell’ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalita’ del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche’ di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attivita’ produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione di indennizzi a favore delle attivita’ produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio delle attivita’ ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attivita’ sociali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita’ produttive, nonche’ le modalita’ della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all’esercizio del credito, operanti nei territori di cui all’articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e’ concessa dal Ministero dell’economia e delle finanze, con uno o piu’ decreti dirigenziali, per l’adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e’ stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita’ di concessione della garanzia, il termine entro il quale puo’ essere concessa, nonche’ la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all’unita’ previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettera b), e’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali puo’ essere effettuata anche nell’ambito del «Piano casa» di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprieta’ degli immobili per i quali e’ stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non puo’ essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

6. Al fine dell’attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, e’ autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l’anno 2010, di euro 177.000.000 per l’anno 2011, di euro 265.500.000 per l’anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l’anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l’anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l’anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l’anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l’anno 2032.

Art. 4.

Ricostruzione e funzionalita’ degli edifici e dei servizi pubblici

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalita’ per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano piu’ utilizzabili o che siano dismissibili perche’ non piu’ rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonche’ gli immobili di cui all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalita’ di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L’Aquila, nonche’ le caserme in uso all’amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprieta’ di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalita’ organizzative per consentire la pronta ripresa delle attivita’ degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualita’ di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all’articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l’anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell’ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell’ambito dell’aggiornamento, per l’anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo e’ riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo e’ autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, gia’ predisposto ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione e’ prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attivita’ didattiche e delle attivita’ dell’amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l’anno 2009, di euro 14,3 milioni per l’anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l’anno 2011.

L’utilizzazione delle risorse di cui al presente comma e’ disposta con le modalita’ previste dall’articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e’ riconosciuta priorita’ nell’utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell’ambito degli interventi gia’ programmati dalla regione Abruzzo nell’Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell’ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L’Aquila e gli altri comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo’ essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

9. All’attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 1.

Art. 5.

Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonche’ alle comunicazioni e notifiche di atti

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e’ fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia’ iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche’ dei termini per gli adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E’ fatta salva la facolta’ di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine del periodo. Sono altresi’ sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche’ i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta’ degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonche’ i termini per proporre querela e sono altresi’ sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita’ o decadenza per lo svolgimento di attivita’ difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresi’, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonche’ durante il tempo in cui il processo e’ rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. E’ istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L’Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, gia’ nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita’, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l’Avvocatura dello Stato in L’Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Art. 6.

Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilita’ interno, modalita’ di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonche’ alla Regione, nonche’ di quelli riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonche’ i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta’ dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonche’ la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, nonche’ di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validita’ delle tessere sanitarie, previste dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonche’ i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L’Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attivita’ produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche’ entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d’impresa, nonche’ alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati;

o) l’esclusione dal patto di stabilita’ interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni di cui all’articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l’esclusione dal patto di stabilita’ interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q) le modalita’ di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l’articolo 13, comma 3, lettera b);

r) la sospensione dell’applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall’esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell’interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l’IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l’IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L’Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell’interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e’ prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

4. Al fine dell’attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) e’ autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di euro 6.300.000 e per l’anno 2010 di euro 51.000.000.

Art. 7.

Attivita’ urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate

1. Per gli interventi di assistenza gia’ realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonche’ per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme gia’ trasferite al fondo della Protezione civile, e’ autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso e delle attivita’ necessarie al superamento dell’emergenza dell’evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e’ autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell’ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell’attivita’ indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro‒capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell’intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, e’ autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l’anno 2009. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4. La regione Abruzzo e’ autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanita’ e dell’informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera b).

Art. 8.

Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

1. Al fine di sostenere l’economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l’indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a causa degli eventi sismici;

c) l’estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche’ la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;

d) la non computabilita’ ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all’articolo 1, comma 2;

e) modalita’ speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all’anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell’ambito delle disponibilita’ della gestione finanziaria dell’AGEA;

f) l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell’area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all’anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalita’:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita’ di cui all’articolo 1.

3. Al fine dell’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l’anno 2010, di 30 milioni di euro.

CAPO II

Misure urgenti per la ricostruzione

Art. 9.

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonche’ quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell’Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attivita’ di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

4. L’ISPRA assicura il coordinamento delle attivita’ realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche’ il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

5. In deroga all’articolo 208, comma 15, ed all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attivita’ degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6. In deroga all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validita’ delle iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell’Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell’operativita’ della sezione regionale dell’Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell’Albo.

7. Allo scopo di assicurare la continuita’ delle attivita’ di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l’imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, e’ autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano – localita’ Forfona e Poggio Picenze – localita’ Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER:

19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche’ all’articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l’ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all’eventuale utilizzo.

9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, possono essere definite le modalita’ operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

CAPO III

Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate

Art. 10.

Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere stabilita l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonche’ per gli studi professionali, con la previsione di modalita’ particolari per la concessione delle stesse.

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, puo’ essere destinata al finanziamento di accordi di programma gia’ sottoscritti per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorita’ per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell’agroalimentare, della chimica e dell’automotive e dell’edilizia sostenibile, nonche’ ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia’ presentati. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa e’ incaricata degli interventi di cui al presente comma.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono disciplinate le modalita’ per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall’evento sismico riguardanti la medesima regione, nonche’ le modalita’ di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita’ dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficolta’, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, e’ autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l’anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all’articolo 1. All’onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

CAPO IV

Misure per la prevenzione del rischio sismico

Art. 11.

Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico

1. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell’Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e puo’ essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati.

A tale fine e’ autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l’inutilizzabilita’ dell’immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalita’ operative, nonche’ stabiliti i criteri di priorita’ degli interventi.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo e’ concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d’imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l’anno 2010, di euro 151.600.000 per l’anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l’anno 2015, e di euro 50.500.000 per l’anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d’imposta non spetta ai soggetti di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d’imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, e’ utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta puo’ essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d’imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione puo’ essere chiesta anche a rimborso.

7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta e’ utilizzata in diminuzione dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l’ammontare della predetta quota e’ superiore a quello dell’imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalita’ di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il credito d’imposta puo’ essere fruito esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea agli aiuti di importanza minore.

CAPO V

Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria

Art. 12.

Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo’:

a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

b) adottare ulteriori modalita’ di gioco del Lotto, nonche’ dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita’ di piu’ estrazioni giornaliere;

c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o piu’ citta’ gia’ sedi di ruota;

d) consentire l’apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;

e) disporre l’assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita’ di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attivita’ dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell’UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia’ previsti dall’ordinamento interno, nonche’ delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi’, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l’aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate e’, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalita’ di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l’aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi’ in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalita’ di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l’aliquota d’imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonche’ la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773, nonche’ l’eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita’ riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l’accesso di propri incaricati nei locali destinati all’esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita’ ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita’ riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell’esclusione delle responsabilita’ previste dall’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilita’ dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell’articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In tali casi l’iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell’impresa e sui beni personali dell’imprenditore individuale o dell’amministratore, se responsabile e’ persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresi’, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d’impresa, responsabile a qualunque titolo;

l) attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche’ dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:

1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all’otto per cento delle somme giocate;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche’ le modalita’ di verifica della loro conformita’, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita’ vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all’installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi gia’ posseduti;

5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalita’ con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell’Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l’importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonche’ il limite della vincita potenziale per il quale e’ consentita l’accettazione di scommesse che comunque non puo’ essere superiore a 50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita’ telematiche previste dall’articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresi’ il regolamento del concorso, nonche’ la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e’ vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e’ raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e’ stato vietato lo svolgimento. La sanzione e’ altresi’ applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all’attivita’ distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell’avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;

p) dispone l’attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di contrasto all’illegalita’ e all’evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l’intensificazione delle attivita’ di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Art. 13.

Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:

a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e’ ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne’ ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l’applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l’erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell’anno 2008, una quota pari all’1,4 per cento calcolata sull’importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta e’ effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro.

A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b) per i medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono cosi’ rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell’8 per cento e’ ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilita’ economica, comporta, con modalita’ da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

1) per l’azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell’AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l’obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell’importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l’autorita’ amministrativa competente puo’ ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

c) il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e’ rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l’anno 2009.

2. Le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

3. Le complessive economie derivanti per l’anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all’incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficolta’ per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. L’azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui e’ scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, puo’, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’autorizzazione all’immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche’ la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose;

Sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ rideterminato in diminuzione dell’importo di 380 milioni di euro per l’anno 2009.

Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell’adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia’ disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell’ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche’ un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

2. Le risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all’Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita’ produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l’acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche’ di apparecchi televisivi e computer, destinati all’uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalita’ di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, anche in maniera da garantire l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze destinato all’attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarieta’.

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l’ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all’articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attivita’ di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all’entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2009, 300 milioni per l’anno 2010, 350 milioni per l’anno 2011 e 300 milioni per l’anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l’anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 15.

Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

1. In relazione all’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita’ di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto;

per le medesime finalita’ analoga comunicazione e’ effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. L’uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 e’ esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, e’ punito ai sensi dell’articolo 497-ter del codice penale.

Art. 16.

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata negli interventi per l’emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

1. Il Prefetto della provincia di L’Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l’unita’ di indirizzo di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita’ organizzata nell’affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche’ nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l’emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all’articolo 1.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attivita’ di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere di cui all’articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L’Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia’ esistenti e che non puo’ configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e’ istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l’emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi’ effettuati con l’osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e’ prevista la tracciabilita’ dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’ attuative del presente comma.

6. L’esclusione di cui al comma 6-bis dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell’organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avra’ luogo nei giorni dall’8 al 10 luglio 2009, si terra’ nel territorio della citta’ di L’Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell’evento predetto nonche’ dell’ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all’organizzazione del vertice G8 nella citta’ di L’Aquila.

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall’emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l’organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantita’ effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell’ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell’appaltatore. A tale fine, non sono piu’ dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su piu’ turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell’evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 11, dall’articolo 3, commi 3 e 6, dall’articolo 4, comma 5, dall’articolo 6, comma 4, dall’articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall’articolo 8, comma 3, e dall’articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l’anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l’anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l’anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, si provvede, quanto:

a) a 150 milioni di euro per l’anno 2010 e 200 milioni di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b) a 300 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) a 380 milioni di euro per l’anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 5;

d) a 472,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 389,2 milioni per l’anno 2010, a 131,8 milioni per l’anno 2011, a 468,7 per l’anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l’anno 2015, a 239 milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l’anno 2030, a 48 milioni di euro per l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.