Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. I referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2009 sono indetti per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno del medesimo anno.

2. Nel caso di contemporaneo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 con il secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, anche quando disciplinate da norme regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum di cui al comma 1 e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci. Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e’ stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell’interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento.

All’incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall’attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e’ effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni, da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita’ si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall’Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al presente comma e’ effettuato d’intesa tra il Ministero dell’interno e l’amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1:

– L’art. 75 della Costituzione e’ il seguente:

«Art. 75. – E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non e’ ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum e’ approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e’ raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalita’ di attuazione del referendum.».

– Il testo della lettera o) del comma 1, dell’art. 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e’ il seguente:

«Art. 1 (Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con le elezioni amministrative per l’anno 2009).

– 1. Limitatamente all’anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e’ regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

a) – n) (Omissis);

o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 25 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’art. 2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’art. 15, il quale prevede che la garanzia del predetto Fondo possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche’ ai confidi, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle stesse imprese;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, in particolare, l’art. 1, comma 209, come modificato dall’art. 4, comma 1 lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro dell’innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitali per le banche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, il quale prevede: a) al comma 847, che e’ istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse di taluni fondi pubblici di agevolazione, tra i quali il Fondo di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che vengono soppressi; b) al comma 848, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono stabilite, tra l’altro, le modalita’ di funzionamento del predetto Fondo; c) al comma 849, che fino all’emanazione del decreto l’attuazione dei regimi di aiuto gia’ ritenuti compatibili con il mercato comune prosegue secondo le modalita’ gia’ comunicate alla Commissione europea;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l’art. 11, il quale prevede che gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita’ da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze, che la garanzia dello Stato e’ inserita nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e che ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita’ per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Visto il decreto del Ministro della attivita’ produttive e del Ministro dell’innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005 e recante «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», attuativo dell’art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005 e recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita’ e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005»;

Vista la circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, recante disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;

Visto l’avviso espresso dalla Banca d’Italia sul testo del presente decreto con nota n. 315995 del 24 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi a operazioni di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, controgarante o cogarante negli interventi di cui al comma 1.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati, anche a titolo di acconto, dal Fondo stesso.

4. Dopo l’avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e’ surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite a fronte dell’operazione assistita dall’intervento del Fondo. Il gestore del Fondo, in nome, per conto e nell’interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive esattoriali di cui all’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 2.

1. La garanzia dello Stato non opera nel caso in cui l’intervento di garanzia previsto dall’art. 1, comma 1, sia stato formalmente negato da parte del Fondo per l’avvenuto accertamento della presenza di una o piu’ condizioni di inefficacia dello stesso intervento di garanzia previste dal decreto del 23 settembre 2005 di cui alle premesse.

Art. 3.

1. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato di cui all’art. 1 e’ trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al gestore del Fondo, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita’ e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l’escussione della garanzia dello Stato.

3. Le modalita’ di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facolta’ per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sara’ inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del decreto 31/10/2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società e degli istituti

Testo: PROVVEDIMENTO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2 aprile 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009)

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalita’ con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all’incanto dei beni mobili e all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma quinto, del suddetto decreto ministeriale «i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni a norma dell’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell’elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicita’ dei beni mobili. Per la abilitazione alla pubblicita’ dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4 , e presentare domanda di iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’art. 5»;

Considerato che ai sensi dell’art. 5 del suddetto decreto ministeriale «le societa’ che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all’art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell’elenco, contenente l’indicazione del distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la pubblicita’, corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalita’ e tecnici e dall’assenza di incompatibilita’, nonche’ copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito» e che al comma secondo del medesimo articolo si prevede che «il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato»;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale sopra citato, «l’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art. 2 e che ai sensi del comma secondo «sono cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicita’ di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d’appello diversi da quelli per i quali sono iscritti»;

Ritenuto di dovere provvedere per quanto di competenza, ai fini di dare compiuta attuazione a quanto disposto nella suddetta normativa primaria e secondaria, alla istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che, per la pubblicita’ dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale Istituisce l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4 del decreto (che saranno riportati nella sezione A del suddetto elenco); oltre che, per la pubblicita’ dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale sopra citato (che saranno riportati nella sezione B del suddetto elenco).

Istituisce il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa’ nell’elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonche’, per la pubblicita’ dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Dispone

che i decreti di ammissione nell’elenco dei siti internet dei soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti tecnici di cui agli articoli 3 e 4 sopra citati nonche’ degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, nonche’ di cancellazione dal suddetto elenco del sito internet siano conservati in originale e che copia dei medesimi sia inserita nei distinti fascicoli relativi ai procedimenti di ammissione.

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni, ai sensi dell’art. 46-bis D.L. 25/6/2008 n. 112, conv. Dalla L. 6/8/2008 n. 133

Testo: DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE 23 febbraio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

Visto l’art. 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in seguito «decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008», il quale prevede l’emanazione di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, al fine di valorizzare le professionalita’ interne alle amministrazioni e di pervenire ad una riduzione di spesa;

Ritenuto di dover individuare le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nel prosieguo «decreto legislativo n. 165/2001», quali amministrazioni destinatarie della revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, tenuto conto dei relativi contingenti esistenti alla data del 30 settembre 2008, cosi’ come fissati, rispettivamente, dagli accordi quadro di cui all’art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell’art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, questi ultimi in seguito «contratti collettivi»;

Considerato che la revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, secondo quanto previsto dall’art. 46-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, «non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale»;

Considerato che il personale della dirigenza e dei livelli, dipendente dalle amministrazioni di cui al punto precedente, e’ incluso nelle aree e nei comparti di seguito indicati:

aree II, III e IV, di cui all’art. 2 dell’accordo quadro 1° febbraio 2008 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009, in prosieguo «accordo quadro 1° febbraio 2008»;

comparto regioni ed autonomie locali e comparto Servizio sanitario nazionale, di cui agli articoli 9 e 10 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, sottoscritto l’11 giugno 2007, in prosieguo «contratto quadro 11 giugno 2007»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, nella parte relativa alla esigenza di «cristallizzazione» del numero complessivo dei distacchi derivanti dal cumulo delle ore di permesso;

Visto il contratto collettivo nazionale quadro 3 ottobre 2005 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, in seguito «contratto quadro 3 ottobre 2005»;

Visto il contratto collettivo nazionale quadro 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009, nel prosieguo «contratto quadro 26 settembre 2008»;

Visti i contratti collettivi riguardanti il personale delle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale il prof. Renato Brunetta e’ stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, e’ stato conferito l’incarico per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, prof. Renato Brunetta, e’ stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «…le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure …» e quelle «…dirette ad assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicita’ delle pubbliche amministrazioni…», nonche’ «… le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», ed, inoltre, a provvedere alla «…attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…»;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione progressiva del contingente dei distacchi sindacali

1. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali, che ai sensi dell’art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, pari a n. 129, come previsto dall’art. 2, comma 1, del contratto quadro 3 ottobre 2005 per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza e pari a n. 2.465, come previsto dall’art. 2, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008 per il personale dei Comparti, sono entrambi ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per gli anni 2010 e 2011 .

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all’art. 1, lettere e) e f), rispettivamente, per il personale del Comparto regioni e autonomie locali e della relativa autonoma Area del personale dirigenziale, nonche’ dalle lettere i), l) e m), rispettivamente, per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale e delle relative Aree del personale dirigenziale non medico e della dirigenza medica e veterinaria.

3. I contingenti dei distacchi, definiti con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per gli anni 2010 e 2011 .

Art. 2.

Riduzione progressiva dei permessi sindacali retribuiti

1. I contingenti annuali dei permessi sindacali retribuiti, che ai sensi dell’art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, fissati dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del contratto quadro 3 ottobre 2005, per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonche’ dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, del contratto quadro 26 settembre 2008, per il personale dei Comparti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per gli anni 2010 e 2011.

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dai predetti contratti quadro per il Comparto regioni e autonomie locali e per la relativa autonoma Area II del personale dirigenziale, nonche’ per il Comparto Servizio sanitario nazionale e per le relative autonome Aree III e IV di appartenenza della dirigenza, rispettivamente, sanitario-professionale-tecnico-amministrativa e medico-veterinaria.

3. I contingenti dei permessi sindacali retribuiti definiti con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI , CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2009 del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione per gli anni 2010 e 2011.

Art. 3.

Ripartizione dei nuovi contingenti

1. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli articoli 1 e 2 tra le confederazioni e le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale si provvede mediante gli accordi di cui all’art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza, in tempo utile per la effettiva operativita’ delle riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.

2. Alla ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi degli articoli 1 e 2 tra le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative si provvede mediante i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE, in tempo utile per la effettiva operativita’ delle riduzioni disposte dal 1° luglio 2009.

3. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2 nei tempi ivi stabiliti, e comunque fino alla entrata in vigore degli stessi, la riduzione del 15% dal 1° luglio 2009 dei distacchi, dei permessi cumulati sotto forma di distacco, dei permessi sindacali previsti per la partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni degli organismi direttivi statutari, opera, con l’utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009 per tali ultimi permessi:

– per il personale delle Aree di contrattazione della dirigenza e dei relativi Comparti nella misura indicata nelle Tabelle 1-32 allegate al presente decreto, determinata tenendo conto dei singoli contingenti attribuiti ad ogni confederazione e organizzazione sindacale rappresentativa nelle Tavole accluse ai contratti quadro 3 ottobre 2005 e 26 settembre 2008;

– per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE nella misura del 15% determinata con apposito provvedimento delle singole amministrazioni, adottato sulla base dei contingenti fissati dai relativi contratti collettivi.

4. Nel caso di mancata definizione degli accordi o di stipula dei contratti collettivi di cui ai commi 1 e 2, nei tempi ivi stabiliti, e comunque fino all’entrata in vigore degli stessi, per i permessi sindacali previsti per l’espletamento del mandato dei dirigenti sindacali e dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU, di cui all’art. 3, comma 3, dell’accordo quadro 3 ottobre 2005, per le autonome Aree di contrattazione della dirigenza, nonche’ di cui all’art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e b) dell’accordo quadro 26 settembre 2008, per il personale incluso nei Comparti e per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE, dai rispettivi contratti collettivi, le amministrazioni provvedono a ridurre dal 1° luglio 2009 del 15% i relativi contingenti annuali per i dirigenti sindacali e per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, prevedendone l’utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009.

5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, dalle quali sono esclusi i contingenti dei distacchi con una sola unita’, vengono effettuate con l’arrotondamento delle eventuali frazioni.

Art. 4.

Razionalizzazione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

1. Al fine di razionalizzare la fruizione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, la relativa distribuzione tra i comparti e tra le autonome aree di contrattazione della dirigenza dovra’ anche tener conto delle rispettive consistenze numeriche del personale nel suo complesso, nonche’ della sua fuoriuscita dai comparti o dalle autonome aree di contrattazione o del passaggio dello stesso dai comparti alle aree e viceversa, garantendo cosi’ una piu’ puntuale correlazione tra l’attivita’ sindacale e la rappresentativita’ sindacale.

2. Nel rispetto dei criteri contenuti nel presente decreto, alla razionalizzazione e riduzione dei contingenti delle aspettative sindacali non retribuite che, ai sensi dell’art. 43, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 spettano alle sole confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, si provvedera’ con gli accordi di cui all’art. 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza e con i contratti collettivi per il personale dipendente dalle amministrazioni ASI, CNEL, CNIPA, ENAC e UNIONCAMERE.

3. A decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei permessi sindacali per l’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o all’organizzazione di appartenenza viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

4. Al fine di assicurare la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell’ambito del pubblico impiego, i contratti collettivi nazionali quadro dovranno prevedere l’obbligo per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, immediatamente dopo l’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Con gli stessi contratti quadro dovranno essere previste le sanzioni per il mancato invio delle menzionate comunicazioni, nonche’ per la mancata trasmissione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, dei dati a consuntivo di cui all’art. 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, entro i termini fissati dai medesimi contratti quadro.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.