Istituzione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui all’articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche’ contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e’ operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Nota all’art. 1:

– La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.

Attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, recanti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nella provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 apr

Testo: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2009 n. 3760

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto l’art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che rinvia l’attuazione delle disposizioni ivi previste ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l’art. 2, comma 3, del sopra citato decreto-legge che prevede che il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un’apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti;

Ravvisata la necessita’ di provvedere all’approvazione del piano degli interventi, al fine di attuare i primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in atto;

Tenuto conto che le disposizioni contenute nella presente ordinanza non ineriscono ad aspetti di natura finanziaria;

D’intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte nella fase di approvazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e dei conseguenti progetti preliminari, il Commissario delegato indice, ove necessario, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio.

2. In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere di cui all’art. 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato convoca, una volta definito il piano degli interventi ed i conseguenti progetti preliminari delle opere da realizzare, la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre giorni, per l’approvazione del progetto e per l’acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza di servizi e’ effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo.

3. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu’ rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilita’, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell’assenso.

4. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti.

5. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita’, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.

6. Per i progetti di interventi e di opere per cui e’ prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 15 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro sette giorni dalla convocazione.

7. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Presidente della Regione Abruzzo che si esprime entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, in deroga alla procedura prevista dall’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione e’ rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del Commissario.

8. Il Commissario delegato, per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, provvede con le deroghe di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, stipulata per l’attuazione dell’art. 2 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 il Commissario delegato puo’ avvalersi dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per chiarimenti tecnici, indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici.

2. Per l’efficace attuazione dei compiti di competenza l’Autorita’ di vigilanza organizza un’apposita struttura di riferimento composta da proprio personale fino a dieci unita’, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autorizzazione ad assumere unità di personale mediante stabilizzazione per il ministero della giustizia, dipartimento della giustizia minorile, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della legge n. 596/2006

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l’anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l’art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu’ di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche’ sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Vista la nota del 3 febbraio 2009, n. 3561, del Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile, con la quale l’Amministrazione chiede l’autorizzazione alla stabilizzazione di settantasette unita’ di personale ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2007 e dei relativi oneri che ammontano a 6.187.469 euro;

Considerato che l’onere di 2.289.508 euro a regime previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata che sono pari a 2.474.987 euro;

Ritenuto di accogliere le urgenze rappresentate di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;

Ritenuto di accogliere l’urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l’art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ed in particolare l’art. 41, comma 2, il quale prevede che il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e’ prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009, nonche’ il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all’art. 74 del gia’ citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facolta’ per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;

Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita’ di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall’art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile – puo’ procedere all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di settantasette unita’ di personale, di cui trentasette dell’area II e quaranta dell’area I, nei limiti della disponibilita’ in dotazione organica, per un spesa complessiva annua lorda a regime di euro 2.289.508.

2. Il Ministero della giustizia – Dipartimento della giustizia minorile – e’ tenuto, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione va altresi’ fornita da parte delle amministrazioni interessate dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1, si provvede nell’ambito delle disponibilita’ dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modifiche all’art. 1 del D.L.: 3/1/2006, n. 1, Conv., dalla L. 27/1/2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Testo: LEGGE 7 maggio 2009, n. 46

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2009)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravissime infermita’, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita’ che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta’ di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

c) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita’, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;

d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;

e) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, puo’, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;

f) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita’ che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».

Art. 2.

1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e’ aumentato a quattro.».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo integrale dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori SCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), cosi’ come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Voto domiciliare per elettori affetti da infermita’ che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione). – 1. Gli elettori affetti da gravissime infermita’, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita’ che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e’ elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volonta’ di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilita’, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermita’ di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia gia’ inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), l’attesta l’eventuale necessita’ di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarita’ e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio.

Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e’ aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e’ ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la liberta’ e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in uno o piu’ plichi distinti, nel caso di piu’ consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e’ raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d’iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi e’ presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, puo’, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.».

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo integrale dell’art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199 (Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), cosi’ come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e’ aumentato a quattro.».