Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernenti misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l’attività di paesi che minacciano la pace e

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2009, n. 54

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Viste le risoluzioni 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1735/2006 e n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Vista la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita’, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita’ associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea per il contrasto dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 24, comma 2, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 – Legge comunitaria 2005, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, ed in particolare l’articolo 1, comma 5, che prevede la possibilita’ di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, tra i quali rientra il presente decreto legislativo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ed in particolare, l’articolo 3, comma 4, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni correttive

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per fondi» si intendono: «le attivita’ ed utilita’ finanziarie di qualsiasi natura,» sono inserite le seguenti: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica,»;

b) all’articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «per risorse economiche» si intendono:

«le attivita’ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate» sono inserite le seguenti: «anche per interposta persona fisica o giuridica»;

c) all’articolo 3 il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresi’, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita’ del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.»;

d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) 1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell’adozione delle relative deliberazioni dell’Unione europea, fatte salve le iniziative dell’autorita’ giudiziaria in sede penale, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita’, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE
Avvertenza: – Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).

Note alle premesse:

L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La posizione comune 2001/931/PESC e’ pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 344 del 28 dicembre 2001.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.

La posizione comune 2002/402/PESC e’ pubblicata nella G.U.C.E. L. 139/4 del 29 maggio 2002.

Il regolamento (CE) n. 881/2002 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.

Gli articoli 60 e 301, del Trattato della Comunita’ europea, pubblicato nella G.U.U.E. 21 giugno 2005 e nella G.U.U.E 10 novembre 1997, n. C 340 cosi’ recitano:

«Art. 60.

Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.».

«Art. 301.

Quando una posizione comune o un’azione comune adottata in virtu’ delle disposizioni del trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un’azione della Comunita’ per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o piu’ paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.».

Si riporta il testo dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale18 agosto 1990, n. 192:

«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.»

La direttiva 2005/60/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 25 novembre 2005 n. L. 309.

Si riporta il testo dell’art.1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O:

«5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo’ emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.».

(Omissis).

Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.

Note all’art. 1.

– Il testo dell’art. 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) per “finanziamento del terrorismo” si intende: “qualsiasi attivita’ diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu’ delitti con finalita’ di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu’ delitti con finalita’ di terrorismo previsti dal codice penale, e cio’ indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”;

b) per “regolamenti comunitari” si intendono: “i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU”;

c) per “fondi” si intendono: “le attivita’ ed utilita’ finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche’ gli strumenti finanziari come definiti nell’art. 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita’;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni”;

d) per “risorse economiche” si intendono: “le attivita’ di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica, per ottenere fondi, beni o servizi”;

e) per “congelamento di fondi” si intende: “il divieto, in virtu’ dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi’ da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprieta’, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio”;

f) per “congelamento di risorse economiche” si intende: “il divieto, in virtu’ dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia”;

g) per “soggetti designati” si intendono: “le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita’ designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all’art. 4”;

h) per “legge antiriciclaggio” si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.».

– Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle premesse, cosi’ come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). – 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea, e’ istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: “Comitato”.

2. Il Comitato e’ composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dall’Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato puo’ invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all’ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e’ integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.

4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato.

Con lo stesso decreto sono disciplinati, altresi’, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilita’ del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 24, comma1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d’ufficio, fatta salva l’applicazione dell’art. 6, primo comma, lettera a), e dell’art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L’autorita’ giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo’ richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato puo’ trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell’attivita’ di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all’Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull’attivita’ dalla stessa svolta ai sensi dell’art. 12.

9. Il Comitato puo’ stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d’ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti.

Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita’ terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

11. Il Comitato e’ l’autorita’ competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all’art. 4.

12. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

13. Il Comitato formula le proposte per l’adozione dei decreti di cui all’art. 4.

14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e’ di centoventi giorni.».

Si riporta il testo dell’art. 24, comma 1 lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, citata nelle premesse:

«a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;».

Per l’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

Regolamento di integrazione al decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la presidenza del consiglio dei ministri

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 2009, n. 49

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attivita’ di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l’articolo 17, commi 3 e 4, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti che dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del Codice, ai sensi dei quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2006, n. 312, recante «Regolamento concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Ritenuto necessario integrare il citato decreto 30 novembre 2006, n. 312, con l’inserimento dell’allegato n. 15, in relazione all’attivita’ svolta dal Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie che opera nell’ambito del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, con particolare riferimento alle questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di percezione di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, anche attraverso la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati e delle informazioni di natura giudiziaria relativi alle irregolarita’ e alle frodi in materia di fondi strutturali;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005;

Vista l’autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2008 – supplemento ordinario n. 175;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, espressosi con parere del 19 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del Codice;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il comma l dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, e’ sostituito dal seguente: «1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e’ consentito il relativo trattamento, nonche’ le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.».

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, di cui al comma 1, e’ aggiunto il seguente ulteriore allegato:

«Allegato 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione delle attivita’ connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarita’ e delle frodi in materia di fondi strutturali.

FINALITA’ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

FONTE NORMATIVA

Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’1l luglio 1994, relativo alle irregolarita’ e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche’ all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e gli altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che ha previsto il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, all’articolo 3, ha regolamentato il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati, in particolare: Raccolta: presso terzi;

Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata.

Particolari forme di trattamento.

Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni:

a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente;

b) Autorita’ di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario;

c) Corte dei conti per le proprie attivita’ istituzionali di controllo.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarita’ e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. Le Autorita’ nazionali preposte alla gestione delle risorse comunitarie, in presenza dei presupposti previsti dai citati regolamenti, compilano l’apposito modulo di comunicazione e lo trasmettono al Dipartimento per le politiche comunitarie – Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Quest’ultimo provvede, attraverso il sistema A.F.I.S. (Anti Fraud Information System), a notificare le segnalazioni alla Commissione europea. Ogni mutamento nel procedimento amministrativo/giudiziario, intervenuto in relazione alla irregolarita’ o alla frode segnalata, viene comunicato attraverso la redazione di una scheda di aggiornamento che viene notificata alla Commissione seguendo le predette procedure.».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). – 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita’ di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e’ consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita’ perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita’ al parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non e’ previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attivita’, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita’ di rilevante interesse pubblico e per le quali e’ conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.

Il trattamento e’ consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi’ a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e’ aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). – 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e’ consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita’ di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). – 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita’ volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta’ fondamentali e della dignita’ dell’interessato.

2. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e’ effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita’ istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.

5. In applicazione dell’art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche’ la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita’ rispetto alle finalita’ perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

Specifica attenzione e’ prestata per la verifica dell’indispensabilita’ dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e’ autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita’.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita’ che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita’ di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita’ per le quali il trattamento e’ consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita’ dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche’ i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche’ la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

– Si riporta il testo dell’art. 154, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«Art. 154 (Compiti). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformita’ al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita’ alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143;

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunita’ di interventi normativi richiesti dalla necessita’ di tutelare i diritti di cui all’art. 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita’, nonche’ delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’art. 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull’attivita’ svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che e’ trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.».

– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»:

«Art. 3 (Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie). – 1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attivita’ di contrasto delle frodi e delle irregolarita’ attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresi’ le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonche’ quelle relative all’elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all’art. 280 del Trattato che istituisce la Comunita’ europea.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, e’ composto:

a) dal capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;

c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;

e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Alle riunioni del Comitato sara’ di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all’ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.

5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell’amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.».

Disposizioni in materia di rilascio di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della PEC, a norma dell’art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro per l’innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;

Visto, in particolare, l’art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;

Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;

Visto, altresi’, il comma 7 del citato art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalita’ di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;

Visto che il citato comma 7 dell’art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalita’ di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;

Visto che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall’attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita’ produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;

Ritenuto di dover individuare le modalita’ di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell’art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008;

Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita’ di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell’art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Art. 2.

Modalita’ di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l’affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.

2. L’attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.

3. Le modalita’ di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Utilizzo della PEC per il cittadino

1. La PEC consente l’invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e’ quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1.

3. Le modalita’ e le procedure tecniche relative alla conoscibilita’ dell’atto saranno precisate nell’ambito delle specifiche del servizio.

4. La volonta’ del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Art. 4.

Modalita’ di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.

2. Le pubbliche amministrazioni, nell’adempiere a quanto previsto dall’art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.

3. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l’inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l’ espletamento della procedura.

4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 5.

Procedura di scelta dell’affidatario

1. Per l’individuazione dell’affidatario, anche costituito in associazione temporanea d’impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell’affidatario nonche’ gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6.

Monitoraggio del servizio PEC

1. L’affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonche’ ogni altro elemento atto a verificare l’effettiva funzionalita’, anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.

2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.

Art. 7.

Accessibilita’ degli indirizzi di PEC ai cittadini

1. L’affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all’art. 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualita’ e sicurezza ed interoperabilita’ definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

Diffusione e pubblicita’ dell’iniziativa

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti dell’iniziativa e le modalita’ di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9.

Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti

1. I pubblici dipendenti, all’atto dell’assegnazione di una casella di PEC da parte dell’amministrazione di appartenenza, possono optare per l’utilizzo della stessa ai fini di cui all’art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per adempire alle finalita’ di cui all’art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie o con l’affidatario del servizio, definiscono le modalita’, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

MODALITA’ PER LA RICHIESTA, L’ATTIVAZIONE, L’UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI

Modalita’ di richiesta del servizio.

Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all’estero, puo’ chiedere l’attivazione di un’utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).

Sul sito sono evidenziate: le regole per l’attivazione e l’utilizzo del servizio da parte del cittadino;

i requisiti tecnici per l’accesso al servizio;

le buone prassi per l’utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;

i manuali d’uso di riferimento.

Sul sito e’ altresi’ disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali dell’affidatario del servizio e la normativa di riferimento.

Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.

La richiesta si perfeziona con l’attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell’utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volonta’ del cittadino di aderire alle condizioni d’uso del servizio di posta elettronica certificata.

La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l’indicazione delle modalita’ di attivazione.

Attivazione del servizio.

L’attivazione dell’utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione e’ resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L’elenco di tali uffici e’ inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.

I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all’attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all’atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.

L’ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando cosi’ luogo all’attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.

L’ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d’uso del servizio.

Utilizzo del servizio.

Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalita’ operative ed alle regole indicate sul sito.

L’uso del servizio e’ personale e riservato. Non e’ consentito accedere ad un’utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.

La password per l’accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.

Il cittadino puo’ richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell’avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L’affidatario del servizio puo’ rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalita’ addizionali utili per la gestione della corrispondenza, quali la notifica tramite sms, l’invio di comunicazioni in formato cartaceo, l’inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.

All’indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o piu’ recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonche’ numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e’ compito e responsabilita’ del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.

Possono altresi’ essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonche’ altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita’ della PEC. L’affidatario deve altresi’ assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.

L’affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l’integrita’ nel tempo delle informazioni.

Recesso dal servizio.

In qualunque momento il cittadino puo’ comunicare la sua volonta’ di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione e’ effettuata, previa autenticazione, tramite un’apposita funzione del sito.

Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall’avvenuta comunicazione del recesso.

In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.

Indicazione delle elezioni dei componenti elettivi del consiglio della magistratura militare

Testo: DECRETO CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE 3 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Visti:

gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 – Istituzione del Consiglio della Magistratura militare, e successive modifiche (art. 2, commi 604 e 609, legge n. 244/2007);

l’art. 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Rilevato che il Consiglio dura in carica quattro anni;

Considerato che l’attuale Consiglio scadra’ alla data del 12 settembre 2009;

Ritenuto che deve essere rinnovata la componente elettiva del Consiglio della Magistratura militare;

Decreta:

Sono indette le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio della Magistratura militare.

Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta n. 2, in unica tornata dalle ore 9,00 alle ore 16,00 della prima domenica e successivo lunedi’ che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.