Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 gennaio 1961, n. 29, recante la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura degli interessi, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visti gli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di controllo automatizzato;

Visto l’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo formale delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante la approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante l’approvazione del testo unico delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante l’approvazione del testo unico in materia di imposte ipotecaria e catastale;

Visto l’art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, riguardante gli interessi per rapporti di credito e debito d’imposta, che dispone che il Ministro delle finanze e’ autorizzato, con proprio decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura di detti interessi;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, riguardante l’autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato;

Visto l’art. 3, commi 141 e 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, che stabilisce la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visti gli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

Visto l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Visto l’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con il quale e’ stato abrogato l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cui fa riferimento l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini dell’individuazione della misura dell’interesse nell’ipotesi di pagamento rateale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, con il quale e’ stata modificata la misura del saggio degli interessi annui dovuti per la dilazione di pagamento dell’imposta di successione;

Visto l’art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone, tra l’altro, che la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e’ determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003, con il quale e’ stata determinata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la misura degli interessi previsti dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, dagli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e in materia di imposta sul valore aggiunto, con decorrenza dal 1° luglio 2003;

Visto l’art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente l’istituzione dell’imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile, e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

Visto l’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Ritenuta la necessita’ di adeguare, ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi;

Decreta:

Art. 1.

Interesse per ritardato rimborso delle imposte

1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell’1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. Gli interessi per i rimborsi dell’imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell’1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell’1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 2.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.

Art. 3.

Interessi per dilazione del pagamento

Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 4.

Interessi per la sospensione amministrativa

1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Art. 5.

Interessi per pagamenti rateali

1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previsti dall’art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

3. Sugli importi dilazionati, previsti dall’art. 38, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per le dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3 per cento.

Art. 6.

Interessi per ritardato pagamento

1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

a) rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, di cui all’art. 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro i termini ivi previsti;

b) pagamento dell’imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e delle tasse automobilistiche la cui gestione e’ di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;

d) accertamento con adesione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;

e) conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini ivi previsti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria

Testo: DECRETO-LEGGE 15 giugno 2009, n. 61

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10, 77 e 87 della Costituzione;

Vista l’Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia;

Vista la decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta»;

Vista la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, concernente lo scambio di Lettere tra l’Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalita’ del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell’EUNAVFOR, dall’EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni volte a continuare ad assicurare la piena operativita’ delle unita’ navali italiane impegnate nell’azione di contrasto della pirateria, espletata con grande efficacia e in piena aderenza agli obiettivi internazionali di prevenzione e repressione del grave fenomeno criminale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all’articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione» sono sostituite dalle seguenti: «se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all’articolo 3, comma 14»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti: « 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l’esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell’Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall’articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall’articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresi’ adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l’Italia e’ parte.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalita’ telematica.».

2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 maggio 2009

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita’ di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche’ le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita’ di applicazione degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007 e del 19 marzo 2009;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999 e 16 febbraio 2001, afferenti l’individuazione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalita’ di applicazione degli studi di settore;

Visto l’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2008, afferente l’aggiornamento delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali modulare i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, per tener conto del luogo in cui il contribuente svolge l’attivita’ economica;

Visti i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 5 aprile 2006, 20 marzo 2007, 6 marzo 2008 e 23 dicembre 2008, concernenti l’approvazione di studi di settore relativi alle attivita’ economiche delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del commercio;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore e dell’aggiornamento della territorialita’ generale.

1. Per il periodo di imposta 2008 e’ approvata, in base all’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita’ economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attivita’ professionali e del commercio, di cui all’allegato 1, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

2. I ricavi e i compensi, risultanti dall’applicazione degli studi di settore revisionati, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2 al presente decreto.

3. E’ aggiornata, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, la territorialita’ generale a livello comunale con la riassegnazione di sedici comuni ad altro gruppo territoriale. I criteri utilizzati e la metodologia seguita sono riportati in allegato 3.

4. I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2008, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualita’, ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Modifica al decreto ministeriale 6 marzo 2008 per le attivita’ professionali

1. Il comma 2 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 e’ cosi’ sostituito: «I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, di cui al comma 1 dell’art. 2, che dichiarano compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti studi di settore, non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione».

2. Al comma 3 dell’art. 2 del decreto del 6 marzo 2008 sono eliminate le seguenti parole: «relativi al periodo d’imposta 2007». Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di tribunale

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale, con il quale e’ stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale;

Ritenuta la necessita’ di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I giudici onorari di Tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita’ della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio.

2. Il numero dei giudici onorari presso ogni Tribunale non puo’ essere superiore alla meta’ dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di Tribunale e’ necessario che l’aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l’idoneita’ fisica e psichica;

d) abbia un’eta’ non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell’incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e’ presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Universita’ della Repubblica o presso una universita’ estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) abbia tenuto condotta incensurabile cosi’ come previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell’incarico da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lettera d) che precede.

2. Per la nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano e’ richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l’apposito modulo (Mod. N) reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e altresi’ consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it), al Presidente della Corte di appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di Tribunale.

L’omissione anche di una soltanto delle modalita’ di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilita’ della domanda.

Chi e’ iscritto all’albo degli avvocati puo’ presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per mancata ricezione della domanda cartacea, ne’ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

L’Amministrazione non provvede a regolarizzare integrare o modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

Ogni aspirante dovra’ dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneita’ fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

e) l’Universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra’ allegare il provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause d’incompatibilita’ previste dall’art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano, inoltre:

n) di essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

o) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l’aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al comma 3, dovranno essere prodotti dall’interessato:

a) istanza di nomina (Mod. N);

b) certificato medico attestante l’idoneita’ fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

c) nullaosta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale, tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);

e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni o onorarie attribuitegli, nonche’ a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d’identita’ (nel caso in cui l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze).

5. Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del prefetto;

d) parere motivato del competente consiglio dell’Ordine degli avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il Presidente della Corte di appello provvede, una volta istruite le istanze di nomina dei giudici onorari di Tribunale a convocare il Consiglio m per la valutazione dei requisiti ed i titoli degli aspiranti giudici onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive.

La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato istanza nel termine di cui all’art. 2. La predetta proposta di graduatoria verra’ pubblicata presso la segreteria del Consiglio oltre che sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio superiore della magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2 al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio superiore della magistratura procedera’ alla copertura dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta’ sede della Corte d’appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascun Tribunale.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra’ utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 12 del presente decreto. La nomina a giudice onorario di Tribunale caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come giudice onorario che come vice procuratore onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello puo’ richiedere al Consiglio superiore della magistratura l’attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all’art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del presidente della Corte di appello.

2. Le proposte dei Consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilita’, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attivita’ svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita’ nell’amministrazione della giustizia;

d) idoneita’ degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita’ ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita’ e da accertati requisiti di credibilita’ ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

3. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’ordine di appartenenza.

4. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Corte di appello, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

5. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio superiore della magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di appello, in originale e in copia.

6. Ad avvenuta nomina, sara’ cura degli Uffici interessati comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovra’, altresi’, essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualita’ di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’ o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresi’, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita’ di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parita’ di titoli si da’ preferenza alla minore anzianita’ anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia’ avvenuta dell’esercizio delle relative attivita’ e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilita’

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario diTribunale:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita’ professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa’ di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di Tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Non e’ compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio dell’attivita’ legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio dell’attivita’ professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

4. Il giudice onorario di Tribunale non puo’ assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Non si estendono ai giudici onorari di Tribunale le incompatibilita’ previste dall’art. 18 ord. giud.

6. La disposizioni di cui all’art. 19 ord. giud. sulle incompatibilita’ per i rapporti di parentela, affinita’, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai giudici onorari di Tribunale, secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

7. Si applica ai giudici onorari di Tribunale l’art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361); stante l’inapplicabilita’ dell’aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l’obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di Tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie, ed i Consigli giudiziari individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgera’ attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

3. Il Consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di Tribunale, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento, esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita’ dell’impegno e sulla professionalita’ del magistrato onorario nell’esame e nello studio degli atti processuali, nonche’ sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell’ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell’attivita’ svolta dal magistrato onorario, il Presidente del Tribunale valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redige apposita relazione per l’inizio della procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies comma 2, lett. c) ord. giud., secondo quanto previsto dall’art. 13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al Presidente del Tribunale almeno sei mesi prima della scadenza del mandato (art. 8, n. 3 del presente decreto), redatta sull’apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall’interessato dovranno essere allegate:

a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) (Mod. C.1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni (art. 5); (Mod. C.2 allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita’ ex art. 19 ord. giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato).

4. Il Presidente del Tribunale redigera’ apposita relazione sull’attivita’ svolta dall’interessato nel triennio decorso, con l’allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo e sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita’.

5. Ai fini della conferma, i Consigli giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attivita’.

Art. 8.

Durata dell’incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a giudice onorario di Tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non puo’ riproporsi alcuna istanza di nomina a giudice onorario di Tribunale presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma (Mod. C, allegato) ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al Presidente del Tribunale che, una volta istruita, la trasmette al Presidente della Corte di appello con il proprio parere motivato.

5. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei giudici onorari di Tribunale, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, primo comma, ord. giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il giudice onorario di Tribunale puo’ presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altro Tribunale partecipando all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il giudice onorario di Tribunale dovra’ dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al giudice onorario di Tribunale non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivita’ di giudice onorario di Tribunale non puo’ derogare i limiti di cui all’art. 8.

5. Il giudice onorario di Tribunale puo’ presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario o a giudice di pace. L’eventuale nomina a seguito dell’espletamento dell’ ordinaria procedura di cui all’art. 3, deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario di Tribunale e’ tenuto a svolgere le sue funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto dell’imparzialita’ e del ruolo di terzieta’ richiesto dalla funzione giurisdizionale, nonche’ all’osservanza di tutti gli altri doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorita’ giudiziaria dovra’ dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all’eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei giudici onorari di tribunale

1. Il Presidente del Tribunale ha l’obbligo di vigilare sull’attivita’ dei giudici onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo’ essere delegato ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attivita’ di cui al precedente comma, e’ fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da’ tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio

1. Il giudice onorario di Tribunale cessa dall’incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta’;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu’ breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 10 ord. giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita’.

3. Il giudice onorario di tribunale e’ revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente, poiche’ si tratta di prendere atto dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita’ (art. 12, comma 2, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo’, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del giudice onorario.

3. Il Consiglio giudiziario dovra’ formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato puo’ presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

4-bis. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Presidente del Tribunale, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, puo’ richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta al Consiglio giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall’art. 442, comma 2 c.p.p,. hanno autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

4-ter. Il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Presidente del Tribunale, sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione e’ revocata, anche d’ufficio, allorche’ la misura cautelare personale e’ revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Puo’ essere revocata, previo parere del Consiglio giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

4-quater. Quando il magistrato onorario e’ sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravita’, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Presidente del Tribunale puo’ chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell’inizio del procedimento di revoca o decadenza.

Il Presidente del Tribunale trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio giudiziario che, convocato l’interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l’assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.

La sospensione puo’ essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura, anche d’ufficio, previo parere del Consiglio giudiziario.

La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell’archiviazione di detto procedimento.

5. Il Consiglio giudiziario, anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si e’ rivelata infondata, dispone l’archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facolta’ di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e’ scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato e’ avvertito, altresi’, che potra’ comparire personalmente, che potra’ essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presentera’ senza addurre un legittimo impedimento si procedera’ in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facolta’ di rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo’ presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente da’ la parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che la richieda.

7. All’esito di tale attivita’ il Consiglio giudiziario inviera’ la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio superiore della magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potra’ accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all’espletamento di ulteriore attivita’ istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio e’ dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia, in conformita’ alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall’incarico di giudice onorario di Tribunale, il Presidente del Tribunale chiede al Consiglio superiore della magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura.