Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ce) N. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

Testo: DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2009, n. 64

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo 14;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche’ dell’assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell’articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l’articolo 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell’Iran;

Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008, n. 116/2008, dal regolamento (CE) 11 marzo 2008, n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008;

Ritenuta la necessita’ di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione ed Autorita’ nazionale

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell’Iran.

2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l’Autorita’ competente incaricata dell’applicazione del regolamento di cui al comma 1 e’ il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorita’ nazionale competente all’applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

3. L’Autorita’ competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.

Art. 2.

Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 e’ punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in difformita’ delle autorizzazioni ivi previste, e’ punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

3. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 e’ punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.

4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Obbligo di comunicazione da parte dell’autorita’ giudiziaria

1. L’autorita’ giudiziaria che procede per i reati previsti dall’articolo 2 ne da’ immediata comunicazione all’Autorita’ competente di cui all’articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell’economia e delle finanze, nonche’, ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».

– Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art.14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ”decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’ trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’ tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

– Il regolamento (CE) 1334/2000 e’ pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.

– Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102.

– Si riporta il testo dell’art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72, S.O.:

«Art.50 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso). – 1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro delle attivita’ produttive, con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonche’ agli accordi internazionali gia’ adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell’uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;

e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo’ emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.».

– Si riporta il testo dell’art. 26, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 26 (Delega al Governo per introdurre disposizioni per l’attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran) . – 1. Nel rispetto dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le procedure di cui all’art. 1, commi 3, 4, 6 e 8 della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell’Iran, nonche’ a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L’esercizio della delega deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e g), nonche’ dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all’esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell’Iran;

d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;

e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformita’ delle autorizzazioni ivi previste;

f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all’art. 7, paragrafo 4, del regolamento.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo puo’ emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall’esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Il regolamento (CE) n. 423/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.

– Il regolamento (CE) n. 441/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 21 aprile 2007, n. L 104.

– Il regolamento (CE) n. 618/2007 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2007, n. L 143.

– Il regolamento (CE) n. 116/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39.

– Il regolamento (CE) n. 219/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 12 marzo 2008, n. L 68.

– Il regolamento (CE) n. 1110/2008 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.

Nota all’art. 1:

– Per il regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.

– Si riporta il testo dell’art. 11, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, citato nelle premesse:

«Art. 11 (Comitato consultivo). – 1. Presso l’Autorita’ competente e’ istituito un Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall’Autorita’ competente, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Il termine predetto e’ prorogato di ulteriori novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario esperire ulteriore attivita’ istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta dell’Autorita’ competente ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni di carattere particolare e/o generale relative all’attivita’ di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse all’aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo e’ composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le funzioni di presidente, da un direttore generale del Ministero delle attivita’ produttive – Dipartimento per l’internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, dei quali uno dell’Agenzia delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attivita’ produttive -Dipartimento per l’internazionalizzazione, della difesa, dell’interno, delle comunicazioni, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e della salute. I rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle attivita’ produttive – Dipartimento per l’internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente dell’Autorita’ competente.

Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, quattro esperti tecnici estranei all’Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso.

4. I componenti del Comitato consultivo, i loro supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto del Ministro delle attivita’ produttive; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle attivita’ produttive. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni.

5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta dell’Autorita’ competente o del Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutano, nonche’ altri esperti anche estranei all’Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.

6. Il Comitato consultivo e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

7. Il Ministro delle attivita’ produttive disciplina, con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di cui al comma 3, le modalita’ di funzionamento del Comitato.».

Nota all’art. 2:

– Per regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note alle premesse.

– Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca: «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivita’ dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.».

– Si riporta il testo dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109:

«Art.13 (Disposizioni sanzionatorie). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta’ del valore dell’operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

(Omissis)

Nota all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle note all’articolo 2:

«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). – 1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attivita’ di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea, e’ istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: ”Comitato”.

2. Il Comitato e’ composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e dall’Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato puo’ invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all’ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e’ integrato da un rappresentante dell’Agenzia del demanio.

4. Il funzionamento del Comitato e’ disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e’ corrisposto alcun emolumento, indennita’, o rimborso spese.

5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d’ufficio, fatta salva l’applicazione dell’art. 6, primo comma, lettera a), e dell’art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. L’autorita’ giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.

7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo’ richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato puo’ trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell’attivita’ di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Il Comitato chiede all’Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull’attivita’ dalla stessa svolta ai sensi dell’art. 12.

9. Il Comitato puo’ stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d’ufficio di cui al comma 5.

10. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti.

Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita’ terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

11. Il Comitato e’ l’autorita’ competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all’art. 4.

12. Il Comitato formula alle competenti autorita’ internazionali, sia delle Nazioni unite che dell’Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

13. Il Comitato formula le proposte per l’adozione dei decreti di cui all’articolo 4.

14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e’ di centoventi giorni.».

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009

Testo: ORDINANZA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 8 aprile 2009 n. 40

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalita’ organizzative degli scrutini ed esami;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita’» ed in particolare l’art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l’art. 3, comma 1 e l’art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, che ha sostituito i primi due periodi dell’art. 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto l’art. 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonche’ con il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita’ e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta;

Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalita’ di svolgimento della terza prova scritta «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita’ di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le «Caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima»;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’art. 21;

Visto il decreto ministeriale n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6 «Modalita’ e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita’ di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 7 «Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2008/2009»;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2009, n. 8 «Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2008-2009 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate»;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;

Vista l’ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, concernente i criteri di valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l’art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista l’ordinanza ministeriale n. 67 del 28 luglio 2008 sul calendario scolastico nazionale per l’anno scolastico 2008/2009;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parita’ scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53», come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

Vista la circolare ministeriale 3 giugno 2002, prot. n. 9680 «Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007;

Vista la circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

Visto il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che e’ in corso di adozione il regolamento concernente il «Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita’ applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Tenuto conto del fatto che i tempi occorrenti per addivenire alla definitiva approvazione del menzionato regolamento potrebbero rendere difficoltosa l’attuazione delle relative nuove disposizioni, in particolare quelle relative all’esame di Stato 2008/2009;

Tenuto conto, altresi’, dell’avanzato svolgimento dell’anno scolastico e della legittima aspettativa degli alunni a sostenere l’esame di Stato secondo le regole in vigore;

Ritenuto conseguentemente necessario, per il corrente anno scolastico 2008/2009, che l’ammissione degli alunni agli esami resti regolata dalla vigente normativa in materia, in particolare dal decreto ministeriale 22 maggio 2007, art. 1, comma 3, secondo cui «A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del “sei”»;

Ordina:

Art. 1.

Inizio della sessione di esame

1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Per l’anno scolastico 2008/2009, la sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.

Art. 2.

Candidati interni

1. Sono ammessi all’esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti nell’anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42);

b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;

c) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, nelle quali continuano a funzionare corsi di studio fino al loro completamento, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui al presente comma 1, lettera c), siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.

Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la media del «sei» (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42).

Le deliberazioni di non ammissione all’esame sono puntualmente motivate.

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalita’ da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

L’esito della valutazione e’ pubblicato all’albo dell’istituto sede d’esame, con la sola indicazione «ammesso» o «non ammesso». I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

A partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5).

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall’esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell’educazione fisica.

La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per se’, la non ammissione, per abbreviazione, all’esame di Stato (art. 2, comma 3, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 gennaio 2009).

3. I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).

Art. 3.

Candidati esterni

1. Sono ammessi all’esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’eta’;

c) compiano il ventitreesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita’ di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

2. Sono ammessi all’esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d’arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) compiano il diciannovesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;

b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall’eta’;

c) compiano il ventitreesimo anno di eta’ entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;

d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;

e) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualita’ di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresi’, di aver svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’esperienza lavorativa deve consistere in un’attivita’ caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e’ ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale, se in possesso di promozione o idoneita’ a classe terminale dei seguenti indirizzi ad oggi non piu’ esistenti (amministrativo, mercantile, commercio con l’estero, amministrazione industriale) possono sostenere le prove degli esami di Stato unicamente per l’indirizzo giuridico-economico-aziendale dell’attuale ordinamento, senza sottoporsi ad esame preliminare. Se in possesso di idoneita’ o promozione a classe non terminale, sostengono, invece, esame preliminare sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso di promozione o idoneita’ alla classe successiva nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

5. E’ consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto tecnico per le attivita’ sociali – indirizzo dirigenti di comunita’ e di istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. Il mancato svolgimento del tirocinio e la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotati nella certificazione integrativa del diploma prevista dall’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attivita’ sociali – indirizzo dirigenti di comunita’, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia e’ consentito solo con riferimento al segmento formativo proprio della classe terminale.

Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di idoneita’, tale carenza non e’ ammessa in relazione agli anni precedenti l’ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il superamento di detti esami costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

6. L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione europea di tipo o livello equivalente, e’ subordinata, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3, al superamento dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza.

7. I candidati esterni, provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento dell’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneita’ alla classe successiva, nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificato dall’art. 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, e al D.I. 29 novembre 2007.

8. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7, l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), in qualita’ di candidati esterni, previo superamento, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneita’ all’ultima classe, dell’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza.

Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008).

9. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

10. Non e’ consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia’ sostenuti con esito positivo.

11. I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura. In tal caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati esterni hanno facolta’ di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e’ attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle commissioni del citato indirizzo «Sirio», i medesimi sostengono l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario.

12. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento o «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» dette anche coordinate (es. P.N.I.), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

Art. 4.

Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti da essi frequentati. Per gli alunni interni la sede d’esame e’ l’istituto da essi frequentato.

2. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall’art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati e’ fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Per i candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate dai candidati direttamente al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente. Cosi’ parimenti procederanno gli uffici scolastici regionali, trasmettendo sollecitamente al competente ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilita’ penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. I direttori generali, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami – compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 – provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I direttori generali danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunita’ presso gli istituti tecnici per le attivita’ sociali e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.

6. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non piu’ di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2), verificano in primo luogo che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni.

Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettivita’ dell’istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti, anche di classi non terminali del medesimo istituto, per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

I direttori generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

7. Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei trentacinque candidati per classe, il direttore generale puo’ costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potra’ essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.

Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potra’ essere costituita, presso le istituzioni scolastiche statali, esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

8. In particolare, nell’assegnazione delle domande dei candidati esterni, i direttori generali, seguono la procedura di cui alla circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre 2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, rispettando, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse dai candidati esterni a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede, sempre ai sensi della citata circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande ne’ agli istituti richiesti ne’ ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i direttori generali regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialita’ di cui al decreto-legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Da ultimo, nell’impossibilita’ di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura gia’ utilizzata precedentemente.

Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale della regione di residenza del candidato – acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

9. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi di esame.

10. Il candidato esterno che abbia necessita’ di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovra’ presentare al direttore generale dell’ufficio scolastico della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale di cui al decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e’ minorenne, la dichiarazione e’ resa dall’esercente la potesta’ parentale.

Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sara’ data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale comunica l’autorizzazione all’effettuazione degli esami fuori regione al direttore generale dell’ufficio scolastico della regione ove e’ ubicata la localita’ indicata dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda.

L’interessato e’ informato dell’istituto di assegnazione.

11. Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o gia’ esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravita’ ed eccezionalita’, abbia necessita’ di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovra’ presentare al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto-legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Se il candidato e’ minorenne, la dichiarazione e’ resa dall’esercente la potesta’ parentale.

Il direttore generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sara’ data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.

12. Il Capo dell’Istituto al quale e’ stata assegnata l’istanza, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive.

13. Il Dirigente scolastico, tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame sono assegnati non piu’ di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 2) verifica in primo luogo che, con l’accoglimento di domande di candidati esterni – assegnati all’Istituto da parte del direttore generale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 147/2007 – non venga superato il limite massimo, previsto dall’art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge citata n. 1/2007, del 50 per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale.

14. Il Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame e’ tenuto a verificare la completezza e la regolarita’ delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

15. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

15.1. Qualora, per l’esiguita’ del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori Generali regionali dispongono che gli eventuali esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.

15.2 In tale situazione, i Direttori generali degli uffici scolastici regionali procedono alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni, individuando gli istituti statali in base:

– alla piu’ elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

– alla maggiore possibilita’ di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito provinciale. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale possono essere istituite al massimo due commissioni di soli candidati esterni.

I commissari interni sono designati dal dirigente scolastico dell’istituto statale, al quale sono state trasmesse le domande, secondo le disposizioni vigenti, relative ai criteri e alle modalita’ di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d’esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita’, il medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenze.

Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale le materie per le quali non e’ stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale dovra’ reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.

Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessita’, il medesimo dirigente scolastico puo’ nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al direttore generale dell’ufficio scolastico regionale le materie per le quali non e’ stato possibile procedere ad alcuna designazione. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale dovra’ reperire i commissari mancanti.

Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame.

Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.

Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale da’ comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruita’ dei programmi di esame presentati dai candidati, l’Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.

16. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreche’ non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto, tenendo presente che i candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

17. I Direttori generali regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunita’, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.

18. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e’ individuata dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale al quale e’ presentata la domanda di ammissione agli esami.

19. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati.

20. Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di Dirigente di comunita’ 20.1 – Presentazione delle domande Gli interessati presentano domanda al direttore generale dell’ufficio scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attivita’ sociali, con lo specifico indirizzo («Dirigente di comunita’») e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

20.2 – Modalita’ di assegnazione

Il direttore generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 90/2007, come modificata dalla circolare ministeriale n. 77 del 25 settembre 2008, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Puo’ costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

20.3 – Individuazione a livello provinciale dell’istituto sede d’esame.

Nel caso di impossibilita’ di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attivita’ Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il direttore generale individua quale sede di esame uno o piu’ istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

1) ITAS con lo specifico indirizzo («Dirigenti di comunita’»), senza classi terminali;

2) ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;

3) altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.

Per l’individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il direttore generale, d’intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:

– la piu’ elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali presenti nell’istituto, in relazione all’indirizzo di esame dei candidati esterni;

– la maggiore possibilita’ di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato;

– la materiale capienza dei locali.

Dopo avere cosi’ individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il direttore generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.

Ai candidati e’ data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

20.4 – Programma d’esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunita’ il punto di riferimento per i programmi e’ costituito dall’attivita’ didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio. Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite;

in tale evenienza, la classe di riferimento e’ individuata dal Dirigente scolastico.

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra e’ costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet: http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato – quadro normativo 1999/2000).

20.5 – Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l’esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell’istituto, recheranno l’apposizione specifica: «Solo sede d’esame».

Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA’ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE:

DIRIGENTE DI COMUNITA’.

21. Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore generale dell’ufficio scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettivita’ negli altri licei linguistici del comune di residenza, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui cio’ non sia possibile, l’assegnazione e’ disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettivita’ negli altri licei linguistici della provincia, il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il direttore generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.

Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facolta’ di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2008. La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale della regione di residenza, deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all’esame di cui all’art. 3. La domanda dei predetti candidati esterni deve essere stata corredata, altresi’, della ricevuta del pagamento della tassa scolastica e del contributo di cui all’art. 22.

2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all’art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, puo’ essere perfezionata entro il 31 maggio 2009.

3. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali degli uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2009. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresi’, che il suddetto termine e’ di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno,comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalita’ di cui al precedente art. 2.

5. Le domande dei candidati interni di cui all’art. 2, comma 2, devono essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2009.

6. Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell’ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e’ differito al 20 marzo 2009; cosi’, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l’ultima.

7. L’accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all’art. 3 e’ di competenza del Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame – cui e’ stato assegnato dal Direttore Generale il candidato esterno – che e’ tenuto a verificare la completezza e la regolarita’ delle domande e dei relativi allegati.

Il Dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

8. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale puo’ prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2008.

L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonche’ i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

Art. 6.

Documento del Consiglio di classe

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonche’ ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante che si realizza mediante attivita’ integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attivita’ poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacita’, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.

4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da piu’ classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 e’ integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si e’ scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da piu’ classi.

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonche’ alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento e’ immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse puo’ estrarne copia.

Art. 7.

Esame preliminare dei candidati esterni

1. L’ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneita’ all’ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all’Unione europea di tipo e livello equivalente, e’ subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneita’ alla classe successiva, nonche’ su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. L’esame preliminare e’ sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e’ stato assegnato.

2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all’art. 3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia’ seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno.

3. I candidati provenienti da Paesi dell’Unione europea, che non siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell’adempimento dell’obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall’ordinamento italiano per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

4. I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato nelle ipotesi previste dall’art. 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), previo superamento dell’esame preliminare di cui al precedente comma 1, qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneita’ all’ultima classe.

5. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarita’ dell’indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell’istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l’esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all’ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il Dirigente scolastico cura la compatibilita’ dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.

6. L’esame preliminare e’ sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e’ stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e’ integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Nel caso di costituzione presso le istituzioni scolastiche statali di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.

7. Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari.

8. Ferma restando la responsabilita’ collegiale, il consiglio di classe puo’ svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

9. Il candidato e’ ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

10. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

11. I candidati esterni provvisti di idoneita’ o di promozione all’ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturita’ o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l’esame preliminare.

12. L’esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneita’ all’ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce. L’esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all’esame di Stato, puo’ valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d’esame di cui all’art. 4, come idoneita’ ad una delle classi precedenti l’ultima.

13. Il disposto di cui al comma 12 si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

Art. 8.

Credito scolastico

1. Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe;

che la valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A (allegata al citato decreto ministeriale n. 42/2007) e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.

2. L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi di cui all’art. 2, comma 2, il credito scolastico per l’anno non frequentato e’ attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso e’ attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita’ (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturita’, il credito scolastico e’ attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneita’ o promozione alla classe quarta, otterra’ il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.

5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell’attribuzione del credito scolastico, tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attivita’ che si svolgono nell’area di professionalizzazione e che concorre ad integrare quella nelle discipline coinvolte nelle attivita’ medesime.

6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, puo’ motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno e’ pubblicato all’albo dell’istituto.

8. Ai candidati esterni il credito scolastico e’ attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito quale credito scolastico e’ pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame.

Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andra’ moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturita’ o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, che, pero’, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico e’ attribuito dalla Commissione d’esame nella misura di punti 3 sia per l’ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneita’ alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno.

10. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno e’ il credito gia’ maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 42/2007) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dalla Commissione d’esame in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneita’, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso ne’ di promozione, ne’ di idoneita’ ne’ abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico e’ attribuito nella misura di punti 3 per anno.

11. Per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneita’ all’ultima classe del corso di studi per il quale sostengono l’esame di Stato ma non l’esame preliminare, il credito scolastico per l’ultimo anno e’ attribuito dalla Commissione d’esame nella misura ottenuta per il penultimo anno (decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, art. 11, comma 10).

12. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione o il Consiglio di classe per coloro che sostengono l’esame preliminare possono aumentare il punteggio nella misura massima di punti uno, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (decreto ministeriale n. 42/2007, art. 1, comma 4).

13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attivita’ didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attivita’ medesime.

14. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, in coerenza con quanto previsto all’art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attivita’ alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero altre attivita’, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purche’ certificato e valutato dalla scuola secondo modalita’ deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potra’ far valere tali attivita’ come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000.

Art. 9.

Crediti formativi

1. Per l’anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E’ ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nei casi di attivita’ svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perche’ possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l’inizio degli esami stessi.

Art. 10.

Commissioni d’esame

1. Per l’anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, in applicazione della legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente modalita’ e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita’ di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 11.

Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non e’ consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operativita’ delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del citato decreto ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame nei casi di assenze successive all’espletamento delle prove scritte.

Art. 12.

Diario delle operazioni e delle prove

1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l’istituto di assegnazione, il 23 giugno 2009 alle ore 8,30.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu’ anziano di eta’, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita’ di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attivita’ delle commissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione tra le due commissioni per l’inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi disgiuntamente di valutazione degli elaborati e valutazione finale. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere diverse, o nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre, aventi commissari interni che operano separatamente, il presidente avra’ cura di fissare il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.

Il presidente determinera’ il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalita’ delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformita’ di criteri operativi e di valutazione, il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale convoca in apposite riunioni i presidenti delle medesime commissioni unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell’inizio della correzione degli elaborati. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.

6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e’ finalizzata agli adempimenti di cui all’art. 13 della presente Ordinanza.

7. Il calendario delle prove per l’anno scolastico 2008/2009 e’ il seguente:

– prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8,30;

– seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 26 giugno 2009, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Poiche’ uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo’ essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l’esame in detto giorno;

– terza prova scritta: 29 giugno 2009: ciascuna commissione, entro il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 29 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;

proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessita’ della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d’arte la prova puo’ svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

Qualora la terza prova scritta cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sara’ effettuata martedi’ 30 giugno 2009 (a titolo di esempio, tale e’ il caso della citta’ di Roma).

– Per quanto sopra, conseguentemente, la quarta prova scritta, prevista per il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza prova scritta, viene effettuata il giorno mercoledi’ 1° luglio 2009.

La Commissione terra’ in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilita’ di riservare alle stesse tempi piu’ lunghi di quelli ordinari. Al candidato sara’ consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno.

8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformita’ di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonche’ quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. E’ altresi’ determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni.

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano uno o piu’ commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non puo’ essere di norma superiore a cinque.

11. Prima dell’inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalita’ stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998:

– titolo dell’argomento;

– esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

– esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione da’ notizia mediante affissione all’albo dell’istituto sede di esame.

13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 7 luglio 2009, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 8 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all’effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi’ successivo.

14. L’eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perche’ impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l’espletamento della prova scritta suppletiva.

15. L’eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e’ effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l’art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalita’ da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e’ stabilito dal presidente della commissione d’esame.

Art. 13.

Riunione preliminare

1. Per garantire la funzionalita’ della commissione stessa in tutto l’arco dei lavori, il Presidente puo’ delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due commissioni verra’ riportato nella verbalizzazione di entrambe le commissioni abbinate.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione e’ obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o piu’ candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilita’ dal competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinita’ entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita’ entro il quarto grado, dovra’ farlo presente al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente, il quale provvedera’ al necessario spostamento.

Il Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente provvedera’ in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione.

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinita’ entro il quarto grado ne’ di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

5. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonche’ la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

a) elenco dei candidati;

b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all’art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell’esame;

c) certificazioni relative ai crediti formativi;

d) copia dei verbali delle operazioni di cui all’art. 8, relative all’attribuzione e motivazione del credito scolastico;

e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell’abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonche’ attestazione in cui si indichi l’assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l’indicazione del credito scolastico attribuito;

f) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita’ all’ultima classe, esito dell’esame preliminare ed indicazione del credito scolastico attribuito;

g) documento finale del consiglio di classe di cui all’art. 6;

h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all’art. 17;

i) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attivita’ svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

6. Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita’ insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati sostengono le prove d’esame con riserva.

Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita’ sanabili da parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe.

Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita’ sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

7. Nella medesima seduta, relativamente ai candidati esterni in possesso di ammissione all’ultima classe, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L’esito delle attribuzioni e’ pubblicato all’albo dell’istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.

8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalita’ di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all’avvio del colloquio, di cui all’art. 12, comma 11 della presente ordinanza.

9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell’art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresi’, i criteri di conduzione e di valutazione nonche’ le modalita’ di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall’art. 16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

Art. 14.
Plichi prima e seconda prova scritta

1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali devono confermare alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 2.

Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli uffici scolastici regionali, alla struttura tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali dovranno, altresi’, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Direttori generali degli uffici scolastici regionali alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, con le motivazioni, alla Struttura tecnico-operativa di questo Ministero.

Art. 15.

Prove scritte

1. Per l’anno scolastico 2008/2009 valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalita’ di svolgimento della prima e della seconda prova scritta ed al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche’ le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l’anno scolastico 2008/2009.

2. Per l’anno scolastico 2008/2009, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo’ vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2008/2009, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalita’ di svolgimento della prova medesima.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda piu’ di una lingua, la scelta e’ demandata al candidato, il quale deve utilizzare per la terza prova scritta una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e’ da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

4. La terza prova e’ predisposta dalla commissione secondo le modalita’ di cui all’art. 12, comma 7, della presente ordinanza. Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacita’, delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 10.

6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilita’ collegiale dell’intera commissione. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo’ essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 13, comma 9.

7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall’intera commissione a maggioranza. Se sono proposti piu’ di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio piu’ alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero piu’ approssimato. Di tali operazioni e’ dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e’ ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresi’ contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista.

8. Il punteggio complessivo delle prove scritte e’ pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E’ facolta’ di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.

9. Nei corsi sperimentali di ordinamento con prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche’ in quelli dei licei scientifici e degli istituti tecnici in cui e’ stata aggiunta una seconda lingua straniera, detta disciplina puo’ costituire oggetto d’esame sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

10. Qualora la materia interessata al corso sperimentale di ordinamento sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

11. Per l’anno scolastico 2008-2009, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell’istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all’esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall’esame su tali materie nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima e la seconda prova scritta.

Art. 16.

Colloquio

1. Il colloquio deve svolgersi in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio piu’ candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente puo’ iniziare il colloquio mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformita’ dell’art. 1, capoverso art. 3, comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. E’ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non puo’ considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

4. A tal fine, la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte.

5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacita’, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell’area di professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.

6. Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama l’obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non piu’ di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell’attribuzione del punteggio finale. Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell’esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero piu’ approssimato.

7. Nei predetti corsi, di cui al comma 6, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera secondo le disposizioni dettate con la circolare ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, lo studente sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.

Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le discipline linguistiche studiate dai singoli candidati e rappresentate in commissione.

8. La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo’ essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art. 13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15, comma 7.

Art. 17.

Esami dei candidati in situazione di handicap

1. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame puo’ avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione puo’ provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attivita’ scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi piu’ lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravita’ dell’handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalita’ di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, puo’ deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, e’ attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.

Art. 18.

Assenze dei candidati – Sessione suppletiva

1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell’assoluta impossibilita’ di partecipare alla prove scritte, e’ data facolta’ di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l’invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalita’ di cui al precedente art. 14.

2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta’ di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d’arte il termine e’ fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.

3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalita’ di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall’art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l’esame di Stato in un’apposita sessione straordinaria.

5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da’ comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente.

6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita’ di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

7. La commissione puo’ disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purche’ non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

9. Qualora nello stesso istituto operino piu’ commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ad un’unica commissione.

Quest’ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi’, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Art. 19.

Verbalizzazione

1. La commissione verbalizza tutte le attivita’ che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonche’ l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attivita’ della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

Art. 20.

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi

1. Ciascuna commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.

2. A ciascun candidato e’ assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che e’ il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l’esame di Stato e’ sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame puo’ motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l’attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione puo’ essere attribuita la lode dalla Commissione. La lode e’ attribuita con l’unanimita’ dei voti.

5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le attivita’ caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli «ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito».

6. Il modello di certificazione e’ quello di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26.

7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione puo’ provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l’esame.

8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell’art. 14 del Regolamento per il successivo invio all’Osservatorio nazionale istituito presso l’Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell’Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari.

9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull’andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale perche’ lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell’esame stesso.

10. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d’esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

12. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.

Tali certificati sono considerati validi anche per l’iscrizione all’Universita’, purche’ successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.

13. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma dell’esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con l’annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell’originale.

14. In ogni caso valgono disposizioni di cui al Capo III – semplificazione della documentazione amministrativa – del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 21.

Pubblicazione dei risultati

Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui alla nota prot. 7277/62850 del 31 marzo 2009, espresso su richiesta di questo Ministero:

1. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, e’ pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

3. Per i candidati di cui all’art. 17, comma 4, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

Art. 22.

Versamento tassa erariale e contributo

1. Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, e’ dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

2. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

3. Il pagamento della tassa erariale, nonche’ dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.

4. In caso eventuale di cambio di assegnazione di istituto, il contributo gia’ versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entita’ inferiore.

Art. 23.

Validita’ dei diplomi

1. Con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, sono indicati i titoli di studio che si conseguono al termine dei relativi corsi di studio.

Art. 24.

Accesso ai documenti scolastici e trasparenza

1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e’ responsabile della loro custodia e dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che e’ custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all’apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verra’ inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.

Art. 25.

Termini

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell’ipotesi in cui vengano a cadere in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Art. 26.

Esami nella regione Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano

1. Per la regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalita’ e dei criteri di valutazione delle prove dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione, ai sensi dell’art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive integrazioni, ivi compresa la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.

2. Nella provincia autonoma di Bolzano, le modalita’ di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal decreto del presidente della provincia n. 14 del 7 aprile 2005, avente per oggetto: «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige».

Art. 27.

Disposizioni organizzative

1. Ai fini dello snellimento dell’azione amministrativa e di una piu’ celere definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli uffici scolastici regionali potranno valutare l’opportunita’ di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli Uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari

Testo: DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3 giugno 2009

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari, con il quale e’ stato recepito il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8621/2009 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;

Ritenuta la necessita’ di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 42-ter, ultimo comma, e 71 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformita’ della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies dell’Ord. Giud., in forza del richiamo contenuto nell’art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.

2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non puo’ essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l’Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

Art. 2.

Nomina (requisiti e documentazione)

1. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario e’ necessario che l’aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l’esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia l’idoneita’ fisica e psichica;

d) abbia un’eta’ non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell’incarico da confermare;

e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale e’ presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Universita’ della Repubblica o presso una universita’ estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

h) abbia tenuto condotta incensurabile cosi’ come previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell’incarico, da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lett. d) che precede.

2. Per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano e’ richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

3. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l’apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) e, altresi’, consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, (www.csm.it), al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della Giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario.

L’omissione anche di una soltanto delle modalita’ di presentazione sopraindicate determina l’inammissibilita’ della domanda.

Chi e’ iscritto all’albo degli avvocati puo’ presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.

Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per mancata ricezione della domanda cartacea, ne’ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

Ogni aspirante dovra’ dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) idoneita’ fisica e psichica;

d) il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

e) l’Universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

i) di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;

j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

k) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra’ allegare il provvedimento);

l) di non versare in alcuna delle cause d’incompatibilita’ previste dall’art. 42-quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) di non versare in nessuna causa d’incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

Per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano, inoltre:

n) di essere in possesso dell’attestato previsto dall’art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

o) l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l’aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Presentazione dei documenti.

Nei termini di cui al precedente comma 3, dovranno essere prodotti dall’interessato:

a) istanza di nomina (Mod. N);

b) certificato medico attestante l’idoneita’ fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

c) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale, tra l’altro, l’interessato dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilita’ ai sensi dell’art. 19 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);

e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale presso il quale abbia a svolgere le funzioni onorarie attribuitegli (ai sensi dell’art. 71-bis del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12), nonche’ a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinnanzi ai medesimi uffici e a cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N. 2);

f) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo art. 4;

g) fotocopia del documento d’identita’ (nel caso in cui l’istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);

h) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze);

5) Nello stesso termine la Corte di Appello acquisisce:

a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

b) certificato penale;

c) rapporto informativo del Prefetto;

d) parere motivato del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel caso in cui l’aspirante svolga la professione forense.

Art. 3.

Procedimento per la nomina

1. Il Procuratore Generale della Repubblica, trasmettera’ le istanze al Presidente della Corte di Appello per la successiva istruzione.

2. Il Presidente della Corte di Appello, una volta istruite le istanze di nomina a vice procuratore onorario, provvede a convocare il Consiglio Giudiziario per la valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti vice procuratori onorari e per la predisposizione di una graduatoria di tutti coloro che partecipano alle procedure selettive. La proposta di graduatoria predisposta dal Consiglio Giudiziario comprende tutti gli aspiranti alla nomina che hanno presentato le istanze nel termine di cui all’art. 2. La predetta proposta di graduatoria verra’ pubblicata presso la segreteria del Consiglio Giudiziario oltre che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.

Eventuali osservazioni nei confronti della graduatoria, proposte entro 20 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Giudiziario, saranno valutate dallo stesso Consiglio Giudiziario prima dell’inoltro della graduatoria al Consiglio Superiore della Magistratura.

Predisposta la proposta di graduatoria il Consiglio Giudiziario provvede ad inviarla con i relativi atti (in originale e in copia) entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 2 al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura procedera’ alla copertura dei posti vacanti iniziando dall’ufficio situato nella citta’ sede della Corte d’Appello e proseguendo in ordine decrescente in relazione agli organici di ciascuna Procura della Repubblica.

Coperti i posti vacanti, la graduatoria verra’ utilizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso, al fine di coprire i posti resisi eventualmente vacanti a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dall’art. 12 del presente decreto. La nomina a vice procuratore onorario caduca ogni ulteriore istanza presentata presso altri uffici giudiziari sia come vice procuratore onorario che come giudice onorario.

In caso di esaurimento della graduatoria, il Procuratore Generale della Repubblica puo’ richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura l’attivazione della procedura prevista dal punto 1 di cui al presente articolo.

Eventuali istanze di nomina pervenute oltre il termine di presentazione delle istanze di cui all’art. 2, sono dichiarate inammissibili con provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica.

3. Le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 42-ter, secondo comma, Ordinamento Giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilita’, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell’incarico da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attivita’ svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita’ nell’amministrazione della giustizia;

d) idoneita’ degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita’ ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita’ e da accertati requisiti di credibilita’ ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell’Ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di segreteria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascuna Procura Generale della Repubblica, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze di nomina e le proposte di conferma dei vice procuratori onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, in originale e in copia.

7. Ad avvenuta nomina, sara’ cura degli Uffici interessati comunicare al Ministero e al Consiglio Superiore della Magistratura la presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovra’, altresi’, essere comunicata dal Procuratore della Repubblica la mancata presa di possesso nel termine stabilito per l’attivazione della procedura di decadenza dall’incarico.

Art. 4.

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell’ordine sotto riportato, l’esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualita’ di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle universita’ o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l’incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce, altresi’, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d), e) del precedente comma primo, prevale la maggiore anzianita’ di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) prevale la maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo professionale;

c) tra i laureati prevale il miglior voto di laurea;

d) a residuale parita’ di titoli si da’ preferenza alla minore anzianita’ anagrafica.

I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia’ avvenuta dell’esercizio delle relative attivita’ e funzioni.

La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 5.

Incompatibilita’

1. Non possono esercitare le funzioni di vice procuratore onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle Giunte degli Enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi Enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attivita’ professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o societa’ di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

3. Il Procuratore della Repubblica puo’ stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o piu’ sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o piu’ sezioni distaccate, In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilita’ e’ limitata unicamente all’ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni.

4. Non e’ compatibile con le funzioni onorarie l’esercizio dell’attivita’ legale c.d. stragiudiziale diretta all’esercizio dell’attivita’ professionale davanti all’ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.

5. Il vice procuratore onorario non puo’ assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

6. I vice procuratori onorari non possono essere addetti a piu’ di una Procura della Repubblica presso il Tribunale.

7. Non si estendono ai vice procuratori onorari le incompatibilita’ previste dall’art. 18 Ord. Giud.

8. Le disposizioni di cui all’art. 19 Ord. Giud. sulle incompatibilita’ per i rapporti di parentela, affinita’, coniugio o convivenza con magistrati ordinari o con altri magistrati onorari si applicano ai vice procuratori onorari, secondo i criteri dettati dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura adottata con delibera del 23 maggio 2007, in quanto compatibili.

9. Si applica ai vice procuratori onorari l’art. 8 cpv. del testo unico leggi elettorali (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361); stante l’inapplicabilita’ dell’aspettativa e del trasferimento a circoscrizione giudiziaria diversa da quella nel cui ambito si svolgono le elezioni, coloro che intendono candidarsi, hanno l’obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario.

Art. 6.

Tirocinio

1. Ai fini di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Procuratori della Repubblica cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all’assunzione di funzioni giudiziarie e i Consigli Giudiziari individueranno un magistrato di riferimento.

2. Il tirocinio si svolgera’ attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero titolare e la presenza ad udienze dibattimentali cui parteciperanno pubblici ministeri professionali.

3. Il Consiglio Giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei vice procuratori, mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti dell’avvocatura.

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita’ dell’impegno e sulla professionalita’ del vice procuratore onorario nell’esame e nello studio degli atti processuali, nonche’ sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Nell’ipotesi di esito negativo del tirocinio, il Procuratore della Repubblica valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori tre mesi. Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora negativo, il Procuratore della Repubblica redige apposita relazione per l’inizio alla procedura di revoca dall’incarico di cui all’art. 42-sexies comma 2, lett. c) Ord. Giud., secondo quanto previsto dall’art.13.

Art. 7.

Conferma

1. Ai fini della conferma, il Consiglio Giudiziario esprime, tre mesi prima della scadenza del triennio, un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti.

2. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

3. Alla domanda di conferma da presentare al Procuratore della Repubblica almeno sei mesi prima della scadenza del mandato di nomina (art. 8, n. 3 del presente decreto) redatta sull’apposito modulo (Mod. C, allegato) debitamente compilato dall’interessato dovranno essere allegate:

a) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e), g) ; (Mod. C, 1, allegato);

b) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del Circondario del Tribunale o nella sezione distaccata, presso il quale svolge le funzioni (art.5); (Mod. C.2, allegato);

c) dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilita’ ex art. 19 Ord. Giud. (art.5); (Mod. C. 1, allegato);

4. Il Procuratore della Repubblica redigera’ apposita relazione sull’attivita’ svolta dall’interessato nel triennio decorso, con l’allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sull’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilita’.

5. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Procuratore della Repubblica presso il quale il vice procuratore onorario ha prestato la propria attivita’.

Art. 8.

Durata dell’incarico e procedimento per la conferma

1. La nomina a vice procuratore onorario ha la durata di tre anni.

Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza della conferma non puo’ riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.

3. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma ed i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

4. La domanda di conferma va presentata al Procuratore della Repubblica il quale, una volta istruita, la trasmette al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello con il proprio parere motivato. Sara’ cura del Procuratore Generale inoltrare successivamente le suddette proposte al Presidente della Corte di Appello.

5. Alla scadenza del triennio, il Consiglio Giudiziario, esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

6. La nomina dei vice procuratori onorari, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, primo comma, Ord. Giud., ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo al decreto ministeriale di nomina.

Art. 9.

Assegnazione ad altro ufficio o funzione

1. Il vice procuratore onorario puo’ presentare domanda per il conferimento di analoghe funzioni presso altra procura partecipando all’espletamento della ordinaria procedura di cui all’art. 3.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina, il vice procuratore onorario dovra’ dimettersi dal precedente incarico.

3. In caso di assegnazione ad altro ufficio, secondo quanto previsto dai precedenti commi, al vice procuratore onorario non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

4. In ogni caso la durata complessiva dell’attivita’ di vice procuratore onorario non puo’ derogare i limiti di cui all’art. 8.

5. Il vice procuratore onorario puo’ presentare domanda per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di Tribunale o a giudice di pace. L’eventuale nomina a seguito dell’espletamento dell’ordinaria procedura di cui all’art. 3 deve intendersi nomina ad una funzione onoraria diversa ed incompatibile con quella svolta.

Art. 10.

Doveri e diritti

1. Il vice procuratore onorario e’ tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorita’ giudiziaria dovra’ dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o conferma, e dell’esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all’eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.

Art. 11.

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei vice procuratori onorari

1. Il Procuratore della Repubblica ha l’obbligo di vigilare sull’attivita’ dei vice procuratori onorari e riferisce entro il 31 dicembre di ciascun anno al Consiglio Giudiziario sul buon andamento del servizio con apposita relazione. Tale compito puo’ essere delegato ad altro magistrato dell’ufficio nell’ambito del progetto tabellare.

2. Nell’ambito dell’attivita’ di cui al precedente comma, e’ fatto obbligo al capo dell’ufficio di vigilare sulla effettiva durata dell’incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

3. Il Procuratore della Repubblica che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, da’ tempestivo avvio al procedimento di cui al successivo art. 13.

Art. 12.

Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio

1. Il vice procuratore onorario di tribunale cessa dall’incarico:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di eta’;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni.

2. Il vice procuratore onorario decade dall’ufficio:

a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine piu’ breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 10 Ord. Giud.;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilita’.

3. Il vice procuratore onorario e’ revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in seguito ad esito negativo del tirocinio.

Art. 13.

Procedura per la decadenza e revoca

1. Nell’ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 e a) e b) del comma 2 dell’articolo precedente, poiche’ si tratta di prendere atto dell’accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio Superiore della Magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilita’ (art. 12, lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio (art. 12, comma 3), il Procuratore della Repubblica che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, puo’, in ogni momento, proporre al Consiglio Giudiziario la revoca o la decadenza del vice procuratore onorario.

3. Il Consiglio Giudiziario, dovra’ formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato puo’ presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio Giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

4-bis. Nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del magistrato onorario, il Procuratore della Repubblica, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, puo’ richiedere la sospensione del procedimento fino alla definizione del procedimento penale. In tal caso, trasmette la richiesta al Consiglio Giudiziario che, espresso il suo parere, a sua volta la trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per la decisione. Il procedimento riprende il suo corso appena viene comunicata, la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall’art. 442 comma 2 c.p.p., hanno autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorita’ di cosa giudicata nel procedimento di decadenza o revoca quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

4-ter. Il Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Procuratore della Repubblica, sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale. La sospensione permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. La sospensione e’ revocata, anche d’ufficio, allorche’ la misura cautelare personale e’ revocata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Puo’ essere revocata, previo parere del Consiglio Giudiziario, negli altri casi di revoca o cessazione degli effetti della misura cautelare.

4-quater. Quando il magistrato onorario e’ sottoposto a procedimento penale o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo della revoca o della decadenza che, per la loro gravita’, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Procuratore della Repubblica puo’ chiederne la sospensione cautelare dalle funzioni, anche prima dell’invio del procedimento di revoca o decadenza. Il Procuratore della Repubblica trasmette la richiesta di sospensione al Consiglio Giudiziario che, convocato l’interessato con un preavviso di almeno tre giorni, dopo averlo sentito anche con l’assistenza di un difensore, o averne constatato la mancata comparizione, esprime il proprio parere e lo trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura per la decisione.

La sospensione puo’ essere revocata dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche d’ufficio, previo parere del Consiglio Giudiziario. La sospensione cessa di avere efficacia, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, quando sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta ad impugnazione, e, per il magistrato onorario sottoposto a procedimento di revoca o di decadenza, al momento dell’archiviazione di detto procedimento.

5. Il Consiglio Giudiziario, anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si e’ rivelata infondata, dispone l’archiviazione del procedimento; in caso contrario viene notificato tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo della facolta’ di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale e’ scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato e’ avvertito, altresi’, che potra’ comparire personalmente, che potra’ essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presentera’ senza addurre un legittimo impedimento si procedera’ in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

6. Ciascun membro del Consiglio Giudiziario ha facolta’ di rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo’ presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente da’ la parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che la richieda.

7. All’esito di tale attivita’ il Consiglio Giudiziario inviera’ la proposta motivata di decadenza o di revoca al Consiglio Superiore della Magistratura.

8. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio Superiore della Magistratura potra’ accogliere la proposta del Consiglio Giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio Giudiziario stesso o all’espletamento di ulteriore attivita’ istruttoria.

9. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio e’ dichiarata o disposta con decreto del Ministro della Giustizia, in conformita’ con la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

10. In caso di cessazione e/o revoca dall’incarico di vice procuratore onorario, il Procuratore della Repubblica chiede al Consiglio Superiore della Magistratura di nominare a copertura del posto resosi vacante il candidato che risulti idoneo secondo l’ordine progressivo della graduatoria deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Studi di settore elaborati su base regionale o comunale in attuazione dell’articolo 83, comma 19, del decreto – legge 25 giugno 2008, N. 112.

Testo: DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 maggio 2009

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita’ di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche’ le cause di esclusione dall’applicazione degli stessi;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto l’art. 83, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’elaborazione degli studi di settore di cui al predetto art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, anche su base regionale o comunale, ove cio’ sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 62-bis;

Visto l’art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che le modalita’ di attuazione del comma 19 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale

1. In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono elaborati su base regionale o comunale con le modalita’ e i criteri indicati negli articoli successivi.

2. Entro il 31 dicembre 2013, gli studi di settore sono progressivamente elaborati su base regionale o comunale, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 2.

Criteri per l’elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale

1. Il processo di elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale e’ realizzato mediante criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1, dell’art. 62-bis del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto:

a) del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo;

b) del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attivita’ economica.

2. I criteri di cui al comma precedente, consentono di determinare i ricavi o compensi derivanti dalla applicazione degli studi di settore con riferimento alle specificita’ delle aree territoriali di riferimento.

Art. 3.

Partecipazione dei comuni

1. Gli studi di settore su base regionale o comunale sono elaborati tenendo conto del parere delle associazioni professionali e di categoria presenti nella commissione degli esperti di cui al comma 7 dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Al fine di consentire la partecipazione dei comuni al processo di elaborazione degli studi di settore su base territoriale, come previsto dall’art. 83, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la composizione della commissione degli esperti di cui al comma precedente, e’ integrata con la partecipazione di due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, da designare con successivo decreto, tenuto conto delle segnalazioni della medesima Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni alla fase di individuazione, nell’ambito territoriale della regione, dell’eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attivita’ economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento, il direttore dell’Agenzia delle entrate provvede a garantire la presenza di un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani all’interno degli osservatori regionali istituiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.